Cassazione Penale, Sentenza n. 44305/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto dell'istanza di revoca del dissequestro di un'autovettura, deducendo violazione degli artt. 588 e 650 c.p.p., sostenendo che la statuizione sulla revoca del vincolo probatorio avrebbe avuto immediata esecutività nonostante la sentenza non fosse definitiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le norme invocate dal ricorrente fossero inconferenti rispetto alla vicenda; ha richiamato che le ordinanze dibattimentali in materia di restituzione di cose sottoposte a sequestro non sono appellabili autonomamente, ma solo unitamente alla sentenza ai sensi dell'art. 586 c.p.p., e che il Tribunale di Cassino non sedeva come giudice dell'esecuzione. Ha inoltre rilevato l'assenza di un concreto interesse (non essendo contestata l'altrui proprietà del bene). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 262 cod. proc. pen.
«quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza»
La norma consente la restituzione dei beni sequestrati quando non servono più a fini probatori; la Corte la richiama per inquadrare la disciplina della restituzione ma sottolinea che l'esercizio del rimedio segue le regole degli artt. 263 e 586 c.p.p.
art. 263 cod. proc. pen.
«la restituzione delle cose sequestrate ... è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza» (comma 1) e il comma 6 precisa che solo quando "la sentenza non più soggetta a impugnazione, provvede il giudice dell'esecuzione")
Stabilisce la procedura per la restituzione dopo l'esercizio dell'azione penale: il giudice dispone con ordinanza se non vi è dubbio sulla proprietà; il giudice dell'esecuzione interviene quando la sentenza è definitiva. La Corte ha richiamato che tali ordinanze non sono autonomamente impugnabili.
art. 586 cod. proc. pen.
«quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza...»
Principio tassativo secondo cui le ordinanze dibattimentali (tra cui quelle sulla restituzione dei beni) possono essere impugnate solo con l'impugnazione della sentenza che definisce il grado di giudizio; la Corte ha applicato questo principio per escludere l'autonoma impugnabilità dell'ordinanza contestata.
art. 588 e art. 650 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente ma ritenute dalla Corte inconferenti rispetto alla fattispecie; pertanto non sono risultate utili a fondare l'impugnazione.
art. 325 cod. proc. pen.
Richiamata nella sentenza come disciplina non evocabile nel caso di specie: la Corte ha escluso che la disciplina dell'art. 325 potesse supplire per rendere autonoma l'impugnazione dell'ordinanza dibattimentale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
Massime di principio
- L'ordinanza del giudice del dibattimento che concede o nega la restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non è impugnabile autonomamente: l'impugnazione è ammessa solo unitamente all'impugnazione della sentenza ai sensi dell'art. 586 c.p.p.
- Se la revoca del sequestro viene chiesta prima della definitività della sentenza, la competenza piena per la restituzione definitiva spetta al giudice dell'esecuzione una volta che la sentenza sia divenuta irrevocabile; il giudice del dibattimento ha limiti nella riconsiderazione una volta concluso il suo mandato.
- Per contestare efficacemente provvedimenti sul dissequestro è utile allegare e dimostrare un concreto interesse o una questione di proprietà (es. contestazione della titolarità del bene); l'assenza di tale interesse può portare all'inammissibilità dell'impugnazione.
- Bisogna invocare le norme procedurali corrette: riferirsi ad articoli non pertinenti (come nel caso del ricorrente con art. 588 e 650) può determinare l'inammissibilità e sanzioni per lite temeraria o carenza di pregio dell'impugnazione.
- Prima di proporre ricorso è opportuno valutare se si stia contestando un provvedimento dibattimentale (da impugnare con la sentenza) o un provvedimento esecutivo (impugnabile autonomamente davanti al giudice dell'esecuzione).
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