Circolare INAIL n. 57 del 18 ottobre 1995
Regolarizzazione contributiva agevolata da parte dei datori di lavoro che denunciano, per la prima volta, rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari (articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n 335).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione dell’art. 3, comma 13, della legge n. 335/1995, che consente ai datori di lavoro di regolarizzare in via agevolata la propria posizione contributiva e assistenziale per rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari denunciati per la prima volta entro il 15 dicembre 1995. L’agevolazione riguarda rapporti iniziati prima del 17 agosto 1995, già cessati o ancora in corso, con esclusione dei rapporti sorti dopo tale data e di quelli già oggetto di accertamento ispettivo. La regolarizzazione richiede il pagamento in unica soluzione dei premi dovuti, maggiorati degli interessi al 5% annuo, e comporta anche l’estinzione di reati, sanzioni amministrative e altri oneri accessori connessi alle violazioni.
Regolarizzazione contributiva agevolata per datori di lavoro che denunciano per la prima volta rapporti con lavoratori extracomunitari
Regolarizzazione contributiva agevolata per rapporti di lavoro con extracomunitari
La circolare INAIL n. 57 del 18 ottobre 1995 fornisce le istruzioni applicative dell’art. 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La disposizione introduce una forma di regolarizzazione agevolata per i datori di lavoro che denunciano per la prima volta rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari, al fine di sanare la posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali.
Ambito di applicazione soggettivo e temporale
La misura è riservata ai datori di lavoro, con esclusione dei lavoratori autonomi. Per accedervi, il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL, per la prima volta, entro il 15 dicembre 1995, rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari iniziati prima della data di entrata in vigore della legge n. 335/1995, cioè prima del 17 agosto 1995.
La regolarizzazione è ammessa sia per rapporti già cessati sia per rapporti ancora in corso alla medesima data. Sono invece esclusi dall’agevolazione i rapporti di lavoro sorti successivamente al 17 agosto 1995.
Termine per la presentazione e per il versamento
La circolare ribadisce che il 15 dicembre 1995 costituisce il termine ultimo per la presentazione dell’istanza e per la regolarizzazione, a pena di decadenza dal beneficio. Entro tale data il datore di lavoro deve effettuare il pagamento in unica soluzione dei premi dovuti.
Misura degli interessi e modalità di pagamento
Sulle somme dovute si applica la maggiorazione degli interessi nella misura del 5% annuo, calcolata fino alla data dell’effettivo versamento. La regolarizzazione deve avvenire in un’unica soluzione, senza frazionamenti, secondo quanto previsto dalla normativa agevolativa richiamata dalla circolare.
Esclusioni dalla procedura
Non possono avvalersi della regolarizzazione i rapporti di lavoro che siano già stati oggetto di accertamento e relativo addebito da parte degli ispettori. La circolare sottolinea quindi che l’agevolazione opera solo per situazioni non ancora definite in via ispettiva.
Effetti della regolarizzazione
Il completamento della procedura determina effetti estintivi rilevanti: vengono meno i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e premi, così come le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alle violazioni delle norme sul collocamento e alla denuncia e al versamento di contributi o premi, inclusi quelli richiamati dall’art. 51 del Testo Unico.
Supporto operativo e modulistica
Per facilitare l’adempimento, l’INAIL segnala che è in corso di predisposizione una modulistica comune con l’INPS. Tale documentazione consentirà la presentazione della relativa istanza indifferentemente presso gli sportelli di entrambi gli enti, secondo una procedura coordinata e semplificata.
Punti principali
Riferimento normativo e finalità
La circolare richiama la legge 8 agosto 1995, n. 335, in particolare l’articolo 3, comma 13, che consente ai datori di lavoro di sanare la posizione debitoria verso gli enti previdenziali e assistenziali quando denuncino per la prima volta rapporti di lavoro pregressi o in essere con cittadini extracomunitari entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Soggetti ammessi e ambito temporale
L’agevolazione si applica ai datori di lavoro, con esclusione dei lavoratori autonomi, che denunciano all’INAIL per la prima volta, entro il 15 dicembre 1995, rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari iniziati prima del 17 agosto 1995, sia se già cessati sia se ancora in corso a tale data. Restano esclusi i rapporti sorti dopo l’entrata in vigore della legge.
Modalità di regolarizzazione e pagamento
Entro il 15 dicembre 1995 i datori di lavoro devono regolarizzare la posizione debitoria con il versamento, in unica soluzione, dei premi dovuti, maggiorati degli interessi nella misura del 5% annuo, calcolati fino alla data dell’effettivo pagamento. Il termine del 15 dicembre 1995 è indicato come termine ultimo, a pena di decadenza dal beneficio.
Esclusioni dalla procedura agevolata
Non possono essere regolarizzati i rapporti di lavoro già oggetto di accertamento e relativo addebito da parte degli ispettori. La circolare precisa inoltre che l’agevolazione riguarda solo i rapporti denunciati per la prima volta entro il termine previsto.
Effetti della regolarizzazione
La regolarizzazione produce l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e premi, nonché delle obbligazioni relative a sanzioni amministrative e ad ogni altro onere accessorio connesso alle violazioni delle norme sul collocamento, sulla denuncia e sul versamento dei contributi o premi, compresi quelli di cui all’art. 51 del Testo Unico.
Presentazione della domanda e modulistica
Per agevolare le operazioni di regolarizzazione, è in preparazione una modulistica comune INAIL-INPS, che consentirà la presentazione dell’istanza indifferentemente presso gli sportelli di entrambi gli enti.
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