Cassazione Civile, Sentenza n. 15220/2024 del 30/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per maggiori ricavi e recupero imposte relativi al 2009 fondato su accertamenti bancari. Questioni principali: 1) presunta tardiva proposizione del ricorso e applicabilità della sospensione di 90 giorni prevista per l'accertamento con adesione; 2) presunta carenza o apparente motivazione della sentenza di merito in relazione alle movimentazioni bancarie e ad ulteriori recuperi e costi non esaminati; 3) contestata errata applicazione della presunzione iuris tantum derivante dagli accertamenti bancari e del relativo onere probatorio a carico del contribuente, nonché oneri di verifica che la CTR avrebbe impropriamente imposto all'Agenzia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi, secondo e quinto motivi (in parte rigettati, in parte dichiarati inammissibili) e ha accolto il terzo motivo, ritenendo che la Corte territoriale abbia erroneamente applicato la presunzione derivante dagli accertamenti bancari e abbia aggravato gli oneri probatori a carico dell'Amministrazione invece di valutare in modo analitico e motivato, movimento per movimento, l'efficacia dimostrativa delle giustificazioni prodotte dal contribuente. Per tale ragione la sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione per nuovi accertamenti e per decidere sulle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 546/1992
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
riferita alla questione di ammissibilità del ricorso per tardività in relazione alla sospensione del termine connessa all'accertamento con adesione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e comunque infondata alla luce della giurisprudenza che considera automatica la sospensione di 90 giorni.
art. 6 d.lgs. 218/1997
art. 6 d.lgs. n. 218/1997
richiamato insieme all'art. 21 per la disciplina dei termini e della loro sospensione; non ha modificato la conclusione sulla sospensione automatica.
art. 32 d.P.R. 600/1973
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
riguarda gli accertamenti bancari e la presunzione relativa; la Corte ha precisato che la presunzione impone al contribuente un onere analitico di prova e che il giudice di merito deve valutare in modo rigoroso e motivato le giustificazioni per ciascuna movimentazione.
art. 51 d.P.R. 633/1972
art. 51 d.P.R. n. 633/1972
richiamato in connessione con gli aspetti probatori relativi all'individuazione della categoria di reddito; la Corte ha rigettato la tesi che spetti all'Amministrazione un onere di verifica sproporzionato.
art. 2697 c.c.
riguarda l'onere della prova; la Corte ha richiamato il principio per chiarire che, pur essendo il contribuente chiamato a giustificare le movimentazioni, l'Amministrazione deve comunque fornire la prova dei movimenti bancari e il giudice deve valutare analiticamente le giustificazioni.
art. 360 c.p.c.
art. 360 cod. proc. civ., comma 1 nn. 3 e 4
norma sul ricorso per cassazione e motivi di diritto (violazione di legge e omessa motivazione); la Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il motivo relativo alla falsa applicazione di legge (n. 3) con riguardo alla presunzione bancaria.
art. 132 c.p.c.
art. 132 c.p.c., comma 2 n. 4
richiamato in relazione ai requisiti minimi della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito raggiungesse il minimo costituzionale salvo per l'errata valutazione delle giustificazioni bancarie.
art. 112 c.p.c.
richiamato per la possibile censura di omessa pronuncia su profili specifici; la Corte ha osservato che il silenzio su taluni recuperi poteva costituire omessa pronuncia ma non inesistenza della motivazione.
art. 36 d.lgs. 546/1992
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nell'ambito delle doglianze sulla motivazione della CTR; la Corte ha circoscritto il controllo di legittimità sul minimo costituzionale della motivazione.
artt. 2425 e 2425-bis c.c.
artt. 2425 e 2425-bis codice civile
invocati in relazione all'asserita inattendibilità delle scritture contabili per mancata contabilizzazione delle operazioni bancarie; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dall'accoglimento del terzo motivo.
art. 42 d.P.R. 600/1973
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
richiamato a supporto di questioni sulla nullità dell'avviso di accertamento; la Corte ha dichiarato il motivo in subordine inammissibile per carenza di interesse.
artt. 18 e 24 d.lgs. 546/1992
artt. 18 e 24 d.lgs. n. 546/1992
richiamati nella censura subordinata sulla nullità dell'avviso alla luce della pronuncia costituzionale; la questione non è stata trattata dal giudice di merito e quindi dichiarata priva di interesse in Cassazione.
Principio costituzionale art. 111 Cost.
richiamato in tema di requisito minimo della motivazione delle sentenze e del sindacato di legittimità, come parametro per valutare la sufficienza della motivazione di merito.
Massime di principio
- Negli accertamenti basati su movimentazioni bancarie la presunzione a carico del contribuente richiede da parte sua prove analitiche e documentali per ciascuna operazione; il giudice di merito deve valutare movimento per movimento e motivare l'apprezzamento delle giustificazioni.
- L'Amministrazione è tenuta a provare i movimenti bancari (entrate e uscite) che costituiscono l'elemento costitutivo della pretesa tributaria; non è onere dell'Ufficio fare verifiche su ogni possibile attività indicata dal contribuente se il giudice non lo dispone espressamente, ma il giudice deve valutare la completezza dell'istruttoria.
- La sospensione di 90 giorni prevista per l'accertamento con adesione produce effetto automatico sul termine di impugnazione, anche se il contribuente non si presenta alla data fissata per la definizione amministrativa; non può essere disapplicata sulla base di valutazioni sulla volontà del contribuente.
- Il controllo di legittimità in Cassazione sulla motivazione della sentenza di merito è limitato al cosiddetto minimo costituzionale; la motivazione deve essere però effettiva e rendere percepibile la ratio decidendi senza richiedere integrazioni speculative.
- Se la Corte di merito applica erroneamente la regola probatoria (ad es. aggravando indebiti oneri a carico dell'Amministrazione o del contribuente) la decisione può essere cassata e la causa rimessa per un nuovo esame, affinché il giudice di merito effettui gli accertamenti e le verifiche richieste.
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