Cassazione Civile, Sentenza n. 15189/2024 del 30/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva rigettato le loro opposizioni all'esecuzione promossa da Italfondiario/Intesa Sanpaolo su mutuo fondiario. Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. avevano dedotto, tra l'altro: nullità delle clausole determinative degli interessi corrispettivi per anatocismo (con richiamo alle modifiche all'art. 120 TUB), nullità per usurarietà (art. 644 c.p. e legge 108/1996), nullità per mancata sottoscrizione specifica di clausole (art. 1341 c.c.) con conseguente nullità del contratto, nullità delle clausole degli interessi di mora per abusività ai sensi dell'art. 33 Codice del consumo (rilevata da Nadia Mo in qualità di consumatore) e opponibilità del diritto di abitazione di Nadia Mo sull'immobile per trascrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancata produzione della copia della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione, come imposto dall'art. 369 c.p.c. (e dalla giurisprudenza consolidata sulla decorrenza dei termini di impugnazione e sull'onere probatorio). I ricorrenti avevano notificato il ricorso oltre il termine breve (la sentenza di appello fu pubblicata il 9.8.2022, la notificazione del ricorso risulta del 21.11.2022) e non è stata prodotta nei termini la copia notificata della sentenza; perciò la Corte non ha esaminato le questioni di merito (anatocismo, usura, consumer protection, diritto di abitazione). I ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente (Intrum Italy s.p.a.), liquidate in € 8.500,00 oltre oneri, e è stato dato atto dell'ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002 art. 13, comma 1-quater.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
La mancata produzione della copia della sentenza impugnata munita di relata di notificazione comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione, se il ricorrente aveva fatto valere la notificazione e non ha depositato la documentazione richiesta nei termini
art. 325 c.p.c.
Rilevanza del termine breve di impugnazione quando la sentenza è stata notificata e l'onere del ricorrente di dimostrare la notifica mediante copia con relata
art. 327 c.p.c.
Distinzione tra termine 'lungo' e 'breve' di impugnazione: se il ricorrente non allega la notifica della sentenza si applica il termine lungo; invece se dichiara di essere stato notificato opera il termine breve con l'onere di deposito della relata
art. 372, comma 2, c.p.c.
Modalità di integrazione della documentazione nel ricorso e onere di deposito di documenti fondamentali nei termini processuali
art. 363, comma 3, c.p.c.
La Corte può pronunciare 'nell'interesse della legge' solo se il ricorso è inammissibile o infondato; essendo qui improcedibile, la Corte non ha potuto pronunciarsi sulle questioni di merito
art. 615 c.p.c.
Norma richiamata come titolo dell'opposizione all'esecuzione promossa dai ricorrenti per contestare il procedimento esecutivo
art. 120 TUB (modifiche legge n. 147/2013)
Richiamato nelle deduzioni dei ricorrenti in ordine al divieto di anatocismo e alla sua portata temporale; la Corte di merito aveva ritenuto che la modifica non fosse applicabile ratione temporis al contratto censurato
art. 644 c.p. e art. 2 legge 108/1996
Richiamati dai ricorrenti per la censura di usurarietà delle condizioni contrattuali; la Corte di merito aveva ritenuto assente la usurarietà
art. 33 Codice del consumo
Invocato da Nadia Mo per sostenere l'abusività delle clausole sugli interessi di mora in quanto consumatrice; la questione non è stata esaminata dalla Cassazione per l'improcedibilità
art. 1341 c.c.
Richiamato in relazione alla presunta necessità di sottoscrizione specifica di clausole vessatorie; la Corte d'appello aveva ritenuto che, trattandosi di atto notarile, non operasse l'obbligo di doppia sottoscrizione
art. 540, comma 2, c.c.
Norma richiamata circa il diritto di abitazione: la Corte di merito aveva ritenuto che i ricorrenti non avessero dimostrato l'esistenza opponibile del diritto sull'immobile pignorato
DPR 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater
Richiamato in relazione all'obbligo di versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In cassazione, se si allega di essere stati notificati della sentenza impugnata, occorre depositare entro i termini la copia della sentenza munita della relata di notificazione; la mancata produzione rende il ricorso improcedibile.
- Se non si dichiara di essere stati notificati, vale il termine 'lungo' per proporre il ricorso; tuttavia chi dichiara la notifica assume l'onere probatorio della relata.
- La Corte di Cassazione non può entrare nel merito delle questioni sostanziali (anatocismo, usura, abusività, consumatore, opponibilità di diritti reali) quando il ricorso è dichiarato improcedibile per vizi formali: pertanto la corretta cura degli aspetti formali è condizione necessaria per ottenere un esame di merito.
- Nelle opposizioni all'esecuzione è importante articolare fin da subito e documentare con precisione le censure (calcoli del tasso effettivo, prove della consumerizzazione del rapporto, titoli trascritti) perché i giudici di merito valutano concretamente tali elementi.
- La qualificazione di 'consumatore' e l'opponibilità di diritti reali (es. diritto di abitazione) dipendono da elementi di fatto e di tempo (trascrizioni, date di acquisto/successione) che devono essere provati in modo puntuale.
- La contestazione di anatocismo/ usura richiede, oltre alla censura normativa, la quantificazione e la comparazione con le soglie di usura e la verifica della presenza di capitalizzazione degli interessi, con documentazione bancaria dettagliata.
- Per clausole risultanti da atto pubblico (es. mutuo notarile) la possibilità di eccepire la mancata sottoscrizione di clausole vessatorie può essere più limitata; tuttavia ogni situazione va valutata caso per caso con riferimento all'effettiva natura delle clausole e alla posizione soggettiva della controparte.
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