Cassazione Civile, Sentenza n. 15213/2024 del 30/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 822/2019 che aveva rigettato l'appello degli eredi di Mulas Brunello avverso la condanna alle spese disposta dal Tribunale. Il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 91 e 115 c.p.c., dell'art. 6 del DM n. 55/2014 e dell'art. 1 della legge n. 228/2012, sostenendo che il valore della controversia non poteva essere determinato in base alla rendita catastale moltiplicata (art. 15 c.p.c.) perché, nel prosieguo del giudizio di divisione e con la CTU disposta, sarebbe stata possibile una valutazione più precisa (anche alla luce della parziale abusività degli ampliamenti dell'immobile), e che pertanto la liquidazione delle spese con sentenza non definitiva e secondo i criteri del primo comma dell'art. 15 c.p.c. era errata
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, essendo l'immobile accatastato, il valore della causa relativa alla domanda di usucapione deve essere determinato in base al primo comma dell'art. 15 c.p.c. (rendita catastale moltiplicata per il coefficiente previsto per le cause di proprietà: 200), e che gli elementi acquisiti nel corso dell'istruzione (CTU, relazioni di parte) non sono rilevanti ai fini della determinazione del valore ex actis salvo che tali elementi fossero precostituiti e disponibili sin dall'inizio del processo. Ha ritenuto inoltre irrilevante, ai fini della determinazione del valore della causa di usucapione, la parziale abusività di alcune parti dell'immobile, poiché l'usucapione è un acquisto a titolo originario e la contestazione di abusività non incide sul principio di determinazione del valore ai sensi dell'art. 15. Il ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti (complessivi € 4.200,00 oltre oneri) e all'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Norme richiamate
art. 15 c.p.c.
Il valore della causa relativa a diritti reali su immobili si determina, se l'immobile è accatastato, sulla base della rendita catastale moltiplicata per i coefficienti previsti (qui 200 per la proprietà). I criteri 'ex actis' del terzo comma sono sussidiari e possono essere usati solo in assenza di dati catastali e se gli elementi utili siano precostituiti e disponibili dall'inizio del processo
art. 5 del DM n. 55/2014
Per la liquidazione delle spese a carico del soccombente si ha riguardo al valore della controversia come determinato dalle norme del codice di procedura civile; quindi la disciplina ministeriale delle tariffe rinvia alla determinazione del valore ex codice
art. 1, comma 17, legge n. 228/2012 (richiamo al comma 1-quater dell'art. 13 del DPR n. 115/2002)
Consente alla Corte di Cassazione di disporre l'obbligo del versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso; qui è stata applicata la sussistenza dell'obbligo di versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per l'impugnazione
art. 46 d.P.R. n. 380/2001 e artt. 17 e 40 della l. n. 47/1985
Richiamate nella disamina sulla rilevanza della 'abusività' degli interventi edilizi: la nullità di atti edilizi incide solo nelle ipotesi di nullità assoluta espressamente previste dalla normativa urbanistica; tuttavia, nel caso di usucapione (acquisto a titolo originario) la parziale abusività non preclude l'applicazione dell'art. 15 c.p.c. per la determinazione del valore della causa
artt. 91 e 115 c.p.c.
Richiamati in ricorso come norme processuali generali (onere delle spese, motivo di impugnazione e concrete modalità di contestazione), ma la Corte ha ritenuto inammissibile o infondata la censura che non aveva censito specificamente il ragionamento decisorio della Corte d'appello
Massime di principio
- Se l'immobile oggetto della controversia è accatastato, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese si determina di regola con riferimento alla rendita catastale e ai coefficienti dell'art. 15 c.p.c.; i criteri alternativi ex actis sono sussidiari e utilizzabili solo in assenza di rendita catastale
- Gli elementi per una stima 'ex actis' devono essere precostituiti e disponibili sin dall'inizio del processo: perizia o rapporti acquisiti nel corso dell'istruzione non sono normalmente rilevanti per la determinazione del valore della causa
- La contestazione della liquidazione delle spese con sentenza non definitiva richiede una specifica e mirata impugnazione del ragionamento adottato dal giudice; deduzioni generiche o non aderenti al percorso logico motivazionale possono risultare inammissibili
- La presenza di parti abusive nell'immobile non esclude automaticamente l'applicazione dei criteri catastali per la determinazione del valore della causa, soprattutto quando la domanda riguarda l'usucapione (acquisto a titolo originario) e la nullità edilizia non incide sul parametro catastale di valutazione salvo ipotesi di totale trasformazione dell'entità immobiliare
- Per evitare che una CTU successiva o perizie di parte siano irrilevanti ai fini della determinazione del valore, le parti interessate devono introdurre o produrre precocemente nel processo documenti e elementi valutativi già all'avvio del giudizio
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