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Sentenza

Sentenza n. 983/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento a) del provvedimento prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- a firma del I° Responsabile del Settore Urbanistica e Manutentivo del Comune di Vietri sul Mare con cui si è inteso disporre “annullamento in autotutela del silenzio assenso formatosi con la denuncia di inizio attività (DIA) del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, della SCIA prot.n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e della SCIA prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-(art. 21-nonies, Legge 241/1990) - (art. 6, comma 1, lett. d, Legge 124/2015) e ss.mm.ii”; b) del provvedimento prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- a firma del I Responsabile del Settore Urbanistica e Manutentivo del Comune di Vietri sul Mare recante “Preavviso ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/90 di annullamento in autotutela del silenzio assenso formatosi con la denuncia di inizio attività (DIA) del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, della SCIA prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e della SCIA prot. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-”; c) del provvedimento prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- a firma del responsabile del Settore Urbanistica e Manutentivo del Comune di Vietri sul Mare con cui si è inteso disporre “annullamento in autotutela del silenzio assenso formatosi con la denuncia di inizio attività (DIA) del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, della SCIA prot.n. -OMISSIS- del -OMISSIS-e della SCIA prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS- (art. 21-nonies, Legge 241/1990) - (art. 6, comma 1, lett. d, Legge 124/2015) e ss.mm.ii”; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresa, per quanto possa occorrere, della nota prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, a firma del medesimo responsabile.

Giustizia amministrativa202300809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento d’ufficio degli effetti di una DIA e di due SCIA relative a una stazione per telecomunicazioni collocata in un manufatto in muratura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato il provvedimento comunale di annullamento in autotutela degli effetti della DIA e delle due SCIA riguardanti una stazione per telecomunicazioni. Il Comune aveva chiesto l’integrazione della DIA con la dichiarazione relativa alla legittimità urbanistica del manufatto; era stata quindi prodotta un’autocertificazione della proprietaria, secondo cui il casotto sarebbe stato realizzato e ultimato in un determinato periodo. Il Comune, sulla base di verifiche e di specifiche ricerche aerofotogrammetriche, ha ritenuto che il fabbricato non risultasse ancora edificato nell’anno considerato e che le dichiarazioni sull’epoca di costruzione e sulla legittimità urbanistica fossero oggettivamente false. La ricorrente ha dedotto: violazione del termine ragionevole per l’esercizio dell’autotutela; lesione del contraddittorio e insufficienza del termine di dieci giorni assegnato per le controdeduzioni; difetto di motivazione sull’interesse pubblico prevalente, anche in ragione della natura di pubblica utilità dell’impianto; illegittimità dell’annullamento per mancato accertamento del falso con sentenza penale irrevocabile; irrilevanza della mancata rappresentazione del manufatto nell’aerofotogrammetria, in considerazione delle sue modeste dimensioni e della ritenuta non necessità di titolo edilizio e accatastamento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la violazione del termine ragionevole, rilevando che il Comune aveva esercitato l’autotutela non appena acquisita la notizia della possibile erroneità o falsità delle rappresentazioni rese. Ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la ricorrente era stata invitata a presentare osservazioni e documenti entro dieci giorni; il termine è stato considerato congruo anche perché non era stata richiesta una proroga per svolgere ulteriori accertamenti. Il giudice ha affermato che grava sul privato l’onere di provare l’epoca di costruzione dell’immobile e che tale onere non è assolto mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In presenza di una rappresentazione della realtà almeno erronea, l’autotutela può essere esercitata senza una specifica motivazione sull’interesse pubblico, ritenuto sussistente in re ipsa. È stata inoltre ritenuta abusiva la costruzione che ospita l’impianto, poiché il territorio comunale è sottoposto a vincolo paesaggistico, indipendentemente dalla destinazione edilizia concreta o dalle modeste dimensioni del manufatto. Le spese sono state compensate, in considerazione del fatto che l’autocertificazione proveniva da un soggetto terzo.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il potere di annullamento d’ufficio è stato ritenuto legittimamente esercitabile quando il titolo o i suoi presupposti siano stati rappresentati in modo erroneo o falso; in tale ipotesi non è necessaria l’esternazione di una particolare ragione di interesse pubblico, ritenuta sussistente in re ipsa.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione del preavviso e l’assegnazione di dieci giorni per osservazioni e documenti sono state ritenute sufficienti ad assicurare il contraddittorio procedimentale, in assenza di una richiesta di proroga.

  • art. 6, comma 1, lett. d, l. 124/2015

    Richiamato nel provvedimento comunale quale base normativa dell’annullamento in autotutela.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Applicato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione esercita l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio o dei suoi effetti dopo avere acquisito notizia di rappresentazioni erronee o false dei presupposti, il termine ragionevole decorre dalla conoscenza di tali criticità e non necessariamente dalla formazione del titolo.
  • Nel procedimento di autotutela, l’assegnazione di un termine di dieci giorni per osservazioni e documenti può assicurare il contraddittorio quando l’interessato non chieda una proroga motivata per lo svolgimento di ulteriori accertamenti o indagini.
  • L’onere di provare l’epoca di costruzione di un immobile grava sul privato che invoca la legittimità urbanistico-edilizia del manufatto; una dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è, di per sé, sufficiente ad assolvere tale onere probatorio.
  • La rappresentazione almeno erronea della realtà posta a fondamento di un titolo edilizio legittima l’annullamento d’ufficio senza necessità di una specifica esternazione dell’interesse pubblico, che può ritenersi sussistente in re ipsa.
  • In un territorio sottoposto a vincolo paesaggistico, l’abusività del manufatto che ospita un impianto può essere affermata indipendentemente dalla sua destinazione edilizia concreta o dalle sue modeste dimensioni.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaAutorizzazione paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTermini del procedimentoPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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