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Sentenza

Sentenza n. 16784/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del verbale di correzione del 3-7-2025 (seduta antimeridiana) della I sottocommissione esaminatrice nominata in seno alla Commissione esaminatrice designata con D.M. 02-8-2024 per il concorso pubblico per il reclutamento di 146 magistrati tributari, indetto con decreto MEF, DGT – RR 46 del 30-5-2024, pubblicato su G.U. IV serie speciale concorsi ed esami del 7-6-2024; ciò nella parte in cui, riunendosi, ha esaminato la prova indicata con numero di busta 130, di poi abbinata al candidato Pietro Sacchetta, valutando la prima prova con il punteggio di 12 (su 30), non procedendo quindi alla lettura, correzione e valutazione della seconda prova, inoltre nella parte in cui della sottocommissione n.1 risultavano presenti 9 commissari su 15 e nella parte in cui non è dato sapere se la lettura, la correzione e la valutazione dell’elaborato scritto sia stata svolta collegialmente; ancora nella parte in cui non è dato sapere chi ha proceduto alla correzione dell’elaborato, essendo stati ingiustificatamente obliterati oscurati i nomi dei commissari sull’elaborato, inoltre nella parte in cui non è dato sapere il criterio logico razionale e matematico (numerico-algebrico) attraverso il quale s’è pervenuto al punteggio di 12 (su 30); infine nella parte in cui non è dato conoscere il tempo di lettura, correzione e valutazione della prova di poi ritenuta insufficiente, inserita nella busta n.130, poi abbinata e attribuita al dott. Pietro Sacchetta; del verbale del 28 maggio 2025, di espletamento della prima prova scritta nella parte in cui (penultima pagina), alle 19.40 veniva concesso all’amanuense ulteriore termine di 30 minuti per la ricopiatura dell’elaborato, con ciò dovendo solo in sede di seduta della prova prendersi atto del fatto che il tempo concesso dalla Commissione esaminatrice di soli 60 minuti aggiuntivi (rispetto al 30% di tempo suppletivo richiesto dal candidato) si era rivelato insufficiente; dell’elaborato del 28-5-2025 relativo all’espletamento della prima prova scritta, ricopiato/redatto dall’amanuense, unicamente corretto, non conforme all’elaborazione digitale originale formulata dal candidato disgrafico; del verbale del 26 marzo 2025 e di quello del 15 aprile 2025 nella parte in cui si esaminano le richieste di strumenti o modalità fondamentalmente compensativi, nel caso nella parte in cui nulla si delibera circa la richiesta di prove orali sostitutive in ragione della grave disgrafia del candidato, nonché ove si concede al candidato Sacchetta Pietro (verbale del 15 aprile 2025) l’ausilio del computer con videoscrittura senza qui deliberare sull’organizzazione che avrebbe dovuto mettere a disposizione gli strumenti compensativi nonché sui richiesti tempi aggiuntivi, rinviandosi ad altra seduta per questi; del verbale del 13 maggio 2025 con cui, a fronte della richiesta di concessione di un tempo suppletivo del 30%, la Commissione concedeva solo sessanta minuti di tempo aggiuntivo “richiamate le valutazioni già effettuate con riferimento a casi analoghi”, ciò senza che il candidato Sacchetta abbia potuto verificare né dette valutazioni (obliterate) né l’analogia dei casi (anche qui del tutto obliterati dalla Commissione); -del verbale della seduta del 4 giugno 2025 nel corso della quale, per la prima volta e solo successivamente all’espletamento di entrambe le prove alle date del 28 e del 29 maggio 2025, si deliberavano i criteri di valutazione oggettiva e uniforme; -dell’elenco dei candidati ammessi alle prove orali, pubblicato il 2 ottobre 2025 dalla Commissione esaminatrice, nella parte in cui non ha incluso l’odierno ricorrente tra i candidati ammessi alle prove orali, stante l'insufficienza numerica alla prima prova scritta; -del bando, nella parte in cui prevede che la correzione con valutazione insufficiente della prima prova esima la Commissione dalla correzione della seconda prova.

Giustizia amministrativa202515349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazione insufficiente della prima prova scritta, mancata correzione della seconda prova e conseguente esclusione dall'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per 146 magistrati tributari

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha impugnato gli atti relativi alla gestione e valutazione delle prove scritte, deducendo, in relazione alla grave disgrafia e alle misure compensative richieste, l'illegittimità della concessione di soli sessanta minuti aggiuntivi rispetto al 30% richiesto, la mancata decisione sulla richiesta di prove orali sostitutive e l'insufficiente disciplina organizzativa degli strumenti compensativi. Ha contestato inoltre la concessione, durante la prova del 28 maggio 2025, di ulteriori trenta minuti all'amanuense per ricopiare l'elaborato e la non conformità della copia all'elaborazione digitale originale. Quanto alla correzione, ha censurato il punteggio di 12/30 attribuito alla prima prova e la conseguente mancata lettura e valutazione della seconda; ha lamentato la presenza di soli nove commissari su quindici, l'incertezza sulla collegialità della correzione e sull'identità dei correttori, l'oscuramento dei nominativi, l'assenza di criteri logico-matematici conoscibili e la mancata indicazione dei tempi di correzione. Ha altresì contestato la deliberazione dei criteri oggettivi e uniformi soltanto il 4 giugno 2025, dopo lo svolgimento delle prove, e la previsione del bando che esonera la commissione dalla correzione della seconda prova in caso di insufficienza della prima. Dopo la proposizione del ricorso, il candidato ha dichiarato di rinunciare alla decisione, motivando la scelta con la mancata impugnazione della graduatoria definitiva e i relativi effetti.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato valida la rinuncia: la dichiarazione non risultava sottoscritta dal ricorrente né dal difensore munito di mandato speciale a rinunciare, e non era stata ritualmente e tempestivamente notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Ha tuttavia dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, desumendo dalla dichiarazione e dal comportamento processuale del ricorrente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Non ha esaminato nel merito le censure concorsuali. Spese compensate per la natura in rito della decisione.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    l'art.84, comma 1, c.p.a. consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

    La rinuncia al ricorso richiede una dichiarazione sottoscritta dalla parte oppure dal difensore munito di mandato speciale; può essere depositata oppure resa in udienza e verbalizzata.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    Inoltre, il successivo comma 3 dello stesso articolo impone di notificare la rinuncia alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza;

    La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; nel caso concreto tale formalità non risultava rispettata.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa

    Anche una rinuncia formalmente irregolare può costituire, insieme agli altri fatti o comportamenti successivi al ricorso, elemento da cui desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    il ricorso vada dichiarato comunque improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett.c),c.p.a

    Il ricorso è improcedibile quando, dopo la sua proposizione, viene meno l'interesse alla decisione; nel caso concreto il venir meno dell'interesse è stato desunto dalla dichiarazione e dal comportamento processuale del ricorrente.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso richiede il rispetto delle forme previste dall'art. 84 c.p.a.: sottoscrizione della parte o del difensore munito di mandato speciale, e notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.
  • L'inosservanza delle formalità della rinuncia non impedisce al giudice di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e il comportamento delle parti forniscano elementi idonei a desumerla.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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