Sentenza n. 989/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento della Prefettura di Siena con il quale il ricorrente, quale "dublinante", è stato escluso dagli elenchi dei richiedenti asilo da inserire nei CAS del 24 giugno 2025; - nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché incognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inserimento del richiedente asilo in un elenco separato di soggetti sottoposti alla procedura Dublino, anziché immediato inserimento nel sistema di accoglienza CAS
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Siena del 24 giugno 2025 con cui era stato escluso dagli elenchi ordinari dei richiedenti asilo da inserire nei CAS e collocato in una sezione separata dedicata ai cosiddetti dublinanti. Ha lamentato l’illegittimità dell’inserimento nell’elenco, sostenendo che la domanda di accesso al sistema di accoglienza avrebbe dovuto essere soddisfatta immediatamente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., poiché il ricorrente ha comunicato che, dalla fine di settembre 2025, era stato inserito in un CAS del Comune di Colle Val d’Elsa. Il sopravvenuto inserimento nel sistema di accoglienza ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione. Per la peculiarità della vicenda, le spese di lite sono state compensate. Poiché il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il TAR ha liquidato al difensore il compenso professionale secondo i valori minimi, dimezzato al 50% ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, per complessivi 2.284,50 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale dedotta in giudizio determina la cessazione della materia del contendere e rende improcedibile il ricorso.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Il compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è stato liquidato applicando il dimezzamento previsto dalla norma.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, viene meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
- La peculiarità dei fatti di causa può giustificare la compensazione delle spese di lite anche quando il giudizio si conclude per sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione.
- Nel patrocinio a spese dello Stato, il compenso del difensore deve essere liquidato applicando la riduzione prevista dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, oltre spese generali e accessori di legge.
Come è indicizzato
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