Cassazione Penale, Sentenza n. 25583/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, con particolare doglianza sull'entità e sul mancato riconoscimento pieno dell'abbattimento per le attenuanti generiche; 2) violazione di legge per omesso proscioglimento per prescrizione delle cessioni di stupefacenti in favore di Matteo Lancellotti e Matteo Nardino, con riferimento a fatti del 2016.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: il Tribunale aveva correttamente determinato la pena di base, escluso la recidiva reiterata infra-quinquennale e applicato le attenuanti generiche in misura non massima motivando tale scelta con il profilo 'marcatamente negativo' dell'imputato e le plurime cessioni di stupefacenti; ha altresì applicato la continuazione con corretta ripartizione. La Corte d'appello, integrando la sentenza di primo grado, aveva poi dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo alla cessione a Sparacello e rideterminato la pena finale in anni 2 di reclusione ed euro 2.600 di multa. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione delle sentenze di merito (es. date degli acquisti, dichiarazioni degli acquirenti) dimostra che le cessioni a Lancellotti e Nardino sono avvenute in periodi tali da non comportare la prescrizione alla data della decisione, tenuto conto anche delle sospensioni dei termini (adesione del difensore all'astensione forense). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice in materia di sostanze stupefacenti; qui utilizzata per qualificare e sanzionare le detenzioni e le cessioni di marijuana, cocaina e hashish; la pena inflitta è stata confrontata con il range edittale previsto da tale disposizione.
codice penale, art. 495
Richiamato per la fattispecie relativa alla fornitura di false generalità durante le operazioni di identificazione (reato contestato come capo 2).
codice penale, art. 133
Richiamato quale criterio equitativo per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che, pur se si fa riferimento ai criteri dell'art. 133, la riduzione effettuata è adeguatamente motivata e non richiede ulteriori spiegazioni visto che la pena è inferiore al medio edittale.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese sulla base di tale articolo.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 (Del Papa, Rv. 276288-01)
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01
Citata per affermare che, quando la pena inflitta è inferiore al medio edittale, non è sempre necessaria una motivazione aggiuntiva oltre a quella già esplicitata sui criteri di determinazione della pena.
Massime di principio
- La valutazione delle attenuanti generiche richiede motivazione specifica: il giudice può non attribuire la massima diminuzione se sussistono elementi negativi della personalità o della condotta (es. plurime cessioni), ma tale scelta deve risultare dai fatti valutati.
- L'assenza di prescrizione non può essere dedotta solo dalla data indicata nel capo d'imputazione; occorre valutare le risultanze probatorie e le dichiarazioni acquisite in sentenza che determinano il periodo di consumazione dei reati.
- In sede di impugnazione la parte ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la motivazione delle sentenze di merito: censure generiche basate esclusivamente sul capo d'imputazione sono destinate a restare inammissibili o infondate.
- La prescrizione può essere sospesa per eventi procesali (anche per adesione dell'avvocatura a misure di astensione) e tale sospensione incide nel calcolo dei termini; le parti devono tenerne conto quando contestano la maturazione della prescrizione.
- L'applicazione della continuazione e la ripartizione delle pene tra le diverse condotte devono risultare chiare nella motivazione; una pena complessiva inferiore al medio edittale, debitamente motivata, è compatibile con la legge penale e non necessita di motivazioni supplementari in presenza di riferimenti agli articoli pertinenti.
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