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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25583/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, con particolare doglianza sull'entità e sul mancato riconoscimento pieno dell'abbattimento per le attenuanti generiche; 2) violazione di legge per omesso proscioglimento per prescrizione delle cessioni di stupefacenti in favore di Matteo Lancellotti e Matteo Nardino, con riferimento a fatti del 2016.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: il Tribunale aveva correttamente determinato la pena di base, escluso la recidiva reiterata infra-quinquennale e applicato le attenuanti generiche in misura non massima motivando tale scelta con il profilo 'marcatamente negativo' dell'imputato e le plurime cessioni di stupefacenti; ha altresì applicato la continuazione con corretta ripartizione. La Corte d'appello, integrando la sentenza di primo grado, aveva poi dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo alla cessione a Sparacello e rideterminato la pena finale in anni 2 di reclusione ed euro 2.600 di multa. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione delle sentenze di merito (es. date degli acquisti, dichiarazioni degli acquirenti) dimostra che le cessioni a Lancellotti e Nardino sono avvenute in periodi tali da non comportare la prescrizione alla data della decisione, tenuto conto anche delle sospensioni dei termini (adesione del difensore all'astensione forense). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice in materia di sostanze stupefacenti; qui utilizzata per qualificare e sanzionare le detenzioni e le cessioni di marijuana, cocaina e hashish; la pena inflitta è stata confrontata con il range edittale previsto da tale disposizione.

  • codice penale, art. 495

    Richiamato per la fattispecie relativa alla fornitura di false generalità durante le operazioni di identificazione (reato contestato come capo 2).

  • codice penale, art. 133

    Richiamato quale criterio equitativo per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che, pur se si fa riferimento ai criteri dell'art. 133, la riduzione effettuata è adeguatamente motivata e non richiede ulteriori spiegazioni visto che la pena è inferiore al medio edittale.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese sulla base di tale articolo.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 (Del Papa, Rv. 276288-01)

    Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01

    Citata per affermare che, quando la pena inflitta è inferiore al medio edittale, non è sempre necessaria una motivazione aggiuntiva oltre a quella già esplicitata sui criteri di determinazione della pena.

Massime di principio

  • La valutazione delle attenuanti generiche richiede motivazione specifica: il giudice può non attribuire la massima diminuzione se sussistono elementi negativi della personalità o della condotta (es. plurime cessioni), ma tale scelta deve risultare dai fatti valutati.
  • L'assenza di prescrizione non può essere dedotta solo dalla data indicata nel capo d'imputazione; occorre valutare le risultanze probatorie e le dichiarazioni acquisite in sentenza che determinano il periodo di consumazione dei reati.
  • In sede di impugnazione la parte ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la motivazione delle sentenze di merito: censure generiche basate esclusivamente sul capo d'imputazione sono destinate a restare inammissibili o infondate.
  • La prescrizione può essere sospesa per eventi procesali (anche per adesione dell'avvocatura a misure di astensione) e tale sospensione incide nel calcolo dei termini; le parti devono tenerne conto quando contestano la maturazione della prescrizione.
  • L'applicazione della continuazione e la ripartizione delle pene tra le diverse condotte devono risultare chiare nella motivazione; una pena complessiva inferiore al medio edittale, debitamente motivata, è compatibile con la legge penale e non necessita di motivazioni supplementari in presenza di riferimenti agli articoli pertinenti.

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