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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06533/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di pagamento, da parte di un comune, di un'integrazione degli oneri/corrispettivi connessi a una precedente espropriazione e alla successiva concessione del diritto di superficie su un lotto destinato a edilizia economica e popolare, sul quale la società assegnataria aveva realizzato alloggi poi ceduti a terzi. La società aveva impugnato l'ordinanza dirigenziale che pretendeva il pagamento del conguaglio. Dopo una declinatoria di giurisdizione del tribunale civile, il giudizio era stato riassunto davanti al TAR. Il TAR ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione ritenendo che la domanda riguardasse solo la debenza e la quantificazione di un corrispettivo patrimoniale, senza contestazione del potere amministrativo o del rapporto concessorio. In sede di regolamento, il Comune ha resistito sostenendo la tempestività della rimessione del conflitto e la spettanza della giurisdizione al giudice ordinario; il P.M. ha concluso per l'inammissibilità per tardività. Le Sezioni Unite hanno ritenuto ammissibile il regolamento, affermando che il termine di cui all'art. 11, comma 3, c.p.a. decorre dalla prima udienza di trattazione del merito e non da udienze preliminari o di mera integrazione documentale. Nel merito, hanno confermato che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché riguarda il pagamento e la misura del corrispettivo del diritto di superficie e non la legittimità dell'atto concessorio o l'esercizio di poteri discrezionali della P.A.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il regolamento d'ufficio, ha escluso la tardività della rimessione del conflitto da parte del giudice amministrativo, e ha deciso nel merito che la giurisdizione spetta al giudice ordinario. In sostanza, ha confermato la tesi del TAR sulla giurisdizione, correggendo la diversa conclusione del tribunale civile che aveva declinato in favore del giudice amministrativo. La causa, avente ad oggetto la debenza di ulteriori somme richieste dal comune a titolo di corrispettivo/integrazione connessa al diritto di superficie su area PEEP, non coinvolgeva questioni di legittimità di provvedimenti autoritativi né interpretazioni della convenzione di base tali da attrarre la lite nella giurisdizione esclusiva amministrativa. Il conflitto è stato quindi risolto a favore del giudice ordinario.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 3, c.p.a.

    Il limite temporale per il rilievo d'ufficio del conflitto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo coincide con la prima udienza di discussione del merito, non con udienze preliminari o meramente ordinatorie.

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non comprende le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi quando la lite non investa l'esercizio di poteri autoritativi o la legittimità del rapporto concessorio.

  • art. 35 della legge n. 865 del 1971

    Le controversie sul pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie su aree PEEP, quando si discuta solo della debenza o quantificazione del corrispettivo e non del potere amministrativo, appartengono al giudice ordinario.

  • art. 10 della legge n. 167 del 1962

    La disciplina originaria del diritto di superficie nelle aree per edilizia economica e popolare è richiamata come base normativa del rapporto concessorio, ma la lite concreta concerne solo i corrispettivi patrimoniali dovuti.

  • art. 59, comma 3, legge n. 69 del 2009

    "fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito"

    Il riferimento alla prima udienza va inteso come udienza di trattazione del merito, coerentemente con l'analoga disciplina del codice del processo amministrativo.

  • art. 71 c.p.a.

    La prima udienza rilevante è quella fissata per la discussione del ricorso e la reale trattazione e decisione della causa.

  • art. 73 c.p.a.

    Concorre a individuare l'udienza di discussione del merito come momento processuale decisivo per il rilievo del conflitto.

Massime di principio

  • Nel giudizio riassunto davanti al giudice amministrativo dopo una declinatoria di giurisdizione, il conflitto di giurisdizione d'ufficio può essere sollevato sino alla prima udienza di discussione del merito; udienze preliminari, camerali o meramente ordinatorie non consumano il potere del giudice di rilevare il conflitto.
  • Se una controversia riguarda esclusivamente la debenza o la quantificazione di somme dovute a titolo di corrispettivo, canone o integrazione patrimoniale, senza contestazione del potere autoritativo o della legittimità del rapporto concessorio, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
  • Nelle controversie relative al corrispettivo della concessione del diritto di superficie su aree destinate a edilizia economica e popolare, la giurisdizione ordinaria sussiste quando non vi sia esercizio di discrezionalità amministrativa nella determinazione del dovuto e la lite abbia ad oggetto solo l'accertamento della debenza e dell'importo.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. non si estende alle controversie meramente patrimoniali escluse dalla norma, quando la domanda non implichi un sindacato su provvedimenti autoritativi o su atti concessori in senso proprio.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileEsecuzioniImmobiliare
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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