Sentenza del 08/10/2019 n. 5211 - Comm. Trib. Prov. Cosenza
Imposta di registro - Prescrizione e decadenza - In genere avviso di liquidazione d'imposta - Mancata impugnazione - Riscossione - Termine decennale di prescrizione - Operatività - Termini di decadenza - Applicazione - Esclusione - Ragioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda i termini applicabili alla riscossione dell'imposta di registro dopo che l'avviso di liquidazione è divenuto definitivo per mancata impugnazione. La questione è se, per procedere alla riscossione, debbano applicarsi il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 131 del 1986 o il termine di decadenza previsto dall'art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, oppure il termine ordinario di prescrizione decennale.
La decisione
È stato affermato che, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione, il credito tributario può essere riscosso entro il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del D.P.R. n. 131 del 1986. Non si applicano né il termine triennale di decadenza dell'art. 76, riferito all'esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza dell'art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, poiché l'imposta di registro non rientra tra i tributi considerati dal D.lgs. n. 46 del 1999. Il testo non specifica l'esito formale del ricorso né consente di identificare con certezza la parte vittoriosa.
Norme richiamate
Art. 78 del D.P.R. n. 131 del 1986
Una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione, ai fini della riscossione del credito opera il termine decennale di prescrizione.
La riscossione dell'imposta di registro definitivamente accertata è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dalla definitività dell'avviso, e non a un ulteriore termine di decadenza.
Art. 76 del D.P.R. n. 131 del 1986
Termine triennale di decadenza.
Il termine riguarda l'esercizio del potere impositivo, cioè l'adozione dell'atto di liquidazione o accertamento, e non la successiva riscossione di un credito già definitivamente accertato.
Art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 602 del 1973
Termine di decadenza per la riscossione.
La disposizione non si applica all'imposta di registro nel caso esaminato, perché tale tributo non è ricompreso nell'ambito dei tributi cui fa riferimento il D.lgs. n. 46 del 1999.
D.lgs. n. 46 del 1999
L'ambito di applicazione della disciplina richiamata non comprende l'imposta di registro; pertanto non può fondare l'applicazione del termine decadenziale previsto dall'art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 602 del 1973.
Massime di principio
- Quando un avviso di liquidazione dell'imposta di registro non viene impugnato tempestivamente, diventa definitivo e il credito può essere riscosso entro il termine ordinario decennale di prescrizione.
- Occorre distinguere tra decadenza dall'esercizio del potere impositivo e prescrizione del diritto di riscuotere un credito già accertato: la prima riguarda la tempestiva emissione dell'atto, la seconda la fase successiva alla sua definitività.
- Non ogni termine previsto per la riscossione dei tributi erariali è automaticamente applicabile all'imposta di registro; è necessario verificare l'effettivo ambito soggettivo e oggettivo della norma richiamata.
- La mancata impugnazione dell'avviso non elimina il debito, ma consolida l'accertamento e sposta il problema dalla validità dell'imposizione alla tempestività della riscossione.
- Per valutare una situazione analoga bisogna verificare la data di notifica e di definitività dell'avviso, eventuali pagamenti o atti interruttivi della prescrizione e l'eventuale applicabilità di discipline speciali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 ott 2019Sentenza del 08/10/2019 n. 748 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 8 ott 2019Sentenza del 08/10/2019 n. 1050 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 ott 2019Sentenza del 08/10/2019 n. 1391 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 8 ott 2019Sentenza del 08/10/2019 n. 1829 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 8 ott 2019Sentenza del 08/10/2019 n. 3539 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 8 ott 2019Sentenza del 08/10/2019 n. 3545 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →