Cassazione Civile, Sentenza n. 6042/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia notificò a Barei cinque avvisi di accertamento per le annualità 2005-2009 per maggiori imposte (Irpef, addizionali, Irap, Iva) e sanzioni, sulla base di un P.V. della Guardia di Finanza relativo ai rapporti bancari. Il contribuente impugnò. In Cassazione proponeva vari motivi: (i) nullità/inesistenza degli avvisi perché firmati da funzionari divenuti illegittimi alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015; (ii) vizio di motivazione e qualificazione reddituale di una somma di euro 1.000.000 (incassata dal Governo della Guinea Equatoriale) soggetta a condizione sospensiva; (iii) illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento per mancata denuncia penale materiale; (iv) omessa adeguata motivazione rispetto alle critiche alle conclusioni del CTU; (v) censura incidentale dell'Agenzia secondo cui la franchigia dello "scudo fiscale" non può essere applicata ai fini Iva.
La decisione
La Corte di Cassazione: ha dichiarato inammissibile il primo motivo (sulla illegittimità degli avvisi per effetto della sentenza costituzionale) e ha rigettato il secondo, terzo, quarto e quinto motivi (quindi ha ritenuto corretta la tassazione per cassa dell'incasso di 1.000.000 e il raddoppio dei termini basato sull'astratta configurabilità del reato). Ha accolto il sesto motivo del ricorrente (insufficiente motivazione della CTR in relazione all'adesione alle conclusioni del CTU) con assorbimento del settimo; ha inoltre accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia (sulla non applicabilità dello "scudo fiscale" all'imponibile Iva). Per tali motivi la sentenza è stata cassata limitatamente alle questioni accolte e la causa rinviata alla CTR del Friuli Venezia Giulia per nuovo esame. Spese regolate in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012 (conv. in l. n. 44/2012)
sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 25 febbraio 2015
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma che aveva prodotto effetti sulle nomine dirigenziali; il ricorrente deduceva la nullità degli avvisi firmati da funzionari nominati in base alla norma. La Cassazione ha ritenuto la questione non rilevabile tardivamente se non dedotta nei termini in primo grado.
art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973
Richiama l'obbligo di sottoscrizione degli atti; il contribuente sosteneva che l'avviso non sottoscritto dal capo ufficio dirigente sarebbe inesistente/null o. La Corte ha però escluso il rilievo d'ufficio quando il vizio non è stato dedotto nei termini processuali.
art. 56, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Norma richiamata in relazione alla sottoscrizione degli atti ai fini IVA; stessa logica della norma precedente: eccezioni di sottoscrizione devono essere tempestivamente dedotte.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973 e art. 57 d.P.R. n. 633/1972
Dispongono termini di decadenza e le ipotesi di proroga/raddoppio. La Corte ha confermato l'orientamento secondo cui il raddoppio può operare quando la condotta sia astrattamente configurabile come reato fiscale, indipendentemente dalla effettiva denuncia all'autorità giudiziaria.
art. 13-bis d.l. n. 78/2009 (conv. in l. n. 102/2009)
Regola lo "scudo fiscale"; la Cassazione ha accolto il motivo incidentale dell'Agenzia affermando che la franchigia dello scudo si applica agli imponibili delle imposte dirette e non a quelli ai fini Iva.
art. 1353 c.c.
Richiama la disciplina delle condizioni nei contratti. La Corte ha chiarito che, comunque, l'incasso ricevuto costituisce componente positiva di reddito secondo il principio di cassa; l'eventuale mancato avveramento della condizione può dar luogo in seguito ad una componente negativa (restituzione) nell'anno di manifestazione dell'evento.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Principio di motivazione delle sentenze (omessa o insufficiente motivazione). La Cassazione ha ritenuto che, con riferimento all'adesione della CTR alle conclusioni del CTU, la motivazione fosse apparente e insufficiente, giustificando la cassazione parziale.
art. 3 legge n. 241/1990
Il contribuente lamentava la mancata allegazione della notizia di reato all'avviso; la Corte ha ritenuto irrilevante tale omissione ai fini del raddoppio se è configurabile il reato astrattamente.
art. 7 legge n. 212/2000
Richiamata dalle parti in tema di garanzie e atti dell'amministrazione; la censura relativa non è stata accolta nei motivi rigettati.
art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020 (conv. in l. n. 176/2020)
Norma procedurale che ha consentito la presenza e l'intervento del Sostituto Procuratore Generale nella udienza di Cassazione, come attestato nel procedimento.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata in relazione ai criteri di accertamento induttivo e alla ricostruzione del reddito tramite dati bancari; la Cassazione ha ritenuto superflua la riesposizione del settimo motivo dopo aver accolto il sesto (difetto motivazionale sul CTU).
Massime di principio
- Vizi formali degli atti amministrativi (es. firma o legittimazione del sottoscrittore) devono essere dedotti tempestivamente: il giudice tributario non può rilevarli d'ufficio se non sono stati sollevati nei termini previsti.
- Per i redditi da lavoro autonomo vale il principio di cassa: l'incasso costituisce generalmente componente positiva di reddito nell'anno di percezione, salvo il verificarsi successivo di un evento che determini una rettifica (es. restituzione per mancato avveramento di una condizione).
- Il raddoppio dei termini di accertamento può essere giustificato dalla sola astratta configurabilità di un reato tributario (es. dichiarazione infedele) al momento della condotta, senza necessità della concreta denuncia all'autorità giudiziaria.
- Se il giudice di merito si limita ad aderire senza adeguata critica alle conclusioni del CTU, la motivazione può essere considerata insufficiente: il giudice deve spiegare perché ritiene inattendibili o superflue le osservazioni difensive al perito.
- La franchigia/agevolazione prevista dallo "scudo fiscale" riguarda gli imponibili rilevanti ai fini delle imposte dirette e non si estende automaticamente all'imponibile ai fini Iva.
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