Ordinanza n. 5528/2026 - Napoli, Sezione 8
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale del 26 marzo 2025 di sospensione degli effetti della SCIA presentata il 25 febbraio 2025 per il completamento funzionale di un fabbricato
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, la sospensione comunale degli effetti della SCIA relativa al completamento funzionale di un fabbricato ancora allo stato grezzo. Dal testo dell'ordinanza non sono riportati i singoli motivi di ricorso. Il TAR rileva che la SCIA riguarda un immobile edificato senza il previo parere dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno: una precedente sentenza penale aveva assolto i ricorrenti per mancanza dell'elemento psicologico del reato, ritenendo però sussistente l'elemento oggettivo dell'edificazione senza quel parere.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso né deciso i motivi di annullamento. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Comune di depositare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione documentata sull'esito delle interlocuzioni con l'Autorità di Bacino per acquisire il parere sull'opera e sugli eventuali provvedimenti adottati, nonché sull'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti ai sensi dell'art. 19, comma 3, l. 241/1990. Il giudice ha osservato che l'atto impugnato, allo stato, è una mera sospensione dell'efficacia della SCIA e che non risultano adottati i provvedimenti definitivi previsti dalla disposizione. L'udienza di merito è stata fissata al 20 maggio 2027; non è stata pronunciata una decisione sulle spese.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, l. 241/1990
Dato atto che il provvedimento impugnato consiste in una mera sospensione dell’efficacia della S.C.I.A., non risultando, allo stato, adottati i provvedimenti definitivi di cui all’art. 19 co. 3 L. 241/1990;
Il TAR distingue la sospensione dell'efficacia della SCIA dai provvedimenti definitivi previsti dall'art. 19, comma 3, e rileva che questi ultimi non risultano ancora adottati; la loro eventuale adozione è oggetto dell'accertamento istruttorio richiesto al Comune.
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Il TAR dispone l'acquisizione di chiarimenti e documenti tramite incombente istruttorio, chiedendo al Comune una relazione corredata dagli allegati pertinenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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