Sentenza del 12/12/2022 n. 36132 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente (A.A.) chiedeva il rimborso di Euro 2.840,00 sostenendo la non imponibilità dei contributi versati a un fondo di previdenza complementare aziendale (Fondo di Previdenza per il Personale della Banca Commerciale Italiana). Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione la contribuente ottenne inizialmente il rigetto in primo grado (CTP), poi accoglimento in appello (CTR) che aveva considerato l'indennità imponibile al netto dei contributi deducibili. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che, ratione temporis, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 48, comma 2, lett. a, nel testo vigente allora) e del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 18, i contributi versati a forme di previdenza complementare facoltative non sono esclusi dalla base imponibile, posto che l'esenzione riguarda solo i contributi obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della CTR e decidendo nel merito; ha rigettato l'originario ricorso della contribuente. La Corte ha confermato il principio secondo cui le prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare istituiti dal datore di lavoro per il proprio personale, qualora costituiscano capitale corrisposto al dipendente, devono essere ricondotte alla categoria della "pensione integrativa" e assoggettate al relativo regime fiscale senza deduzione dei contributi versati dal dipendente, attesa la natura facoltativa degli stessi. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità (liquidate in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito); le spese dei gradi di merito sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 48, comma 2, lett. a)
testo vigente ratione temporis (fino al 31/12/2003)
Solo i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge non concorrono a formare il reddito; i contributi a forme facoltative di previdenza complementare concorrono alla base imponibile
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2
Le erogazioni percepite a titolo di pensione integrativa (o equiparate a essa) rientrano nella medesima categoria reddituale: le prestazioni erogate dal fondo sono assimilate alla pensione integrativa cui il dipendente ha rinunciato
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 2
Rilevante per la determinazione del reddito di lavoro e per il regime fiscale applicabile alle prestazioni pensionistiche integrative (richiamata nella motivazione della decisione)
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 18, comma 7
Normativa richiamata ratione temporis per individuare la disciplina applicabile ai fondi pensione aziendali e alla relativa tassazione delle prestazioni
Normativa corrispondente (testo successivo)
art. 19 e art. 51 TUIR (nomenclatura successiva)
Indicazione che le disposizioni richiamate sono oggi ricomprese negli attuali articoli 19 e 51 del TUIR, con analoga distinzione tra contributi obbligatori esenti e contributi facoltativi imponibili
Massime di principio
- Le prestazioni in capitale erogate da fondi di previdenza complementare istituiti dal datore di lavoro per il proprio personale sono assimilate alla pensione integrativa e soggette al relativo regime fiscale; non si possono sottrarre dalla base imponibile i contributi volontari versati dal dipendente.
- Solo i contributi previdenziali/assistenziali obbligatori disposti per legge sono esclusi dalla formazione del reddito; i contributi facoltativi stabiliti da accordi aziendali concorrono a formare l'imponibile.
- Nelle controversie valutare sempre la natura del fondo (se istituito per legge o su base volontaria/aziendale) e la fonte dell'obbligo contributivo: la distinzione tra obbligatorietà per legge e carattere facoltativo è decisiva ai fini fiscali.
- Verificare la disciplina ratione temporis: la normativa applicabile alla data di maturazione delle somme può influenzare il trattamento fiscale (la sentenza richiama il regime vigente fino al 31/12/2003).
- In caso di erogazione in capitale da fondi aziendali, aspettarsi che l'Amministrazione tenda a ricomprendere i contributi volontari nella base imponibile; chi agisce in giudizio deve dimostrare altrimenti solo se la normativa o un obbligo legale ne preveda l'esclusione.
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