Ordinanza del 28/06/2016 n. 916 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris e periculum in mora - Non sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn sede di sospensione dell’efficacia della sentenza non è possibile svolgere un esame approfondito delle questioni controverse. Il fumus boni iuris manca quando non risultano vizi evidenti e oggettivamente gravi della decisione impugnata. Il periculum in mora richiede la prova di un pregiudizio specifico, qualificato e non riparabile derivante dall’esecuzione della sentenza; il solo elevato ammontare dell’imposta non è sufficiente senza una motivazione concreta sul possibile danno.
Misure cautelari: insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora
Misure cautelari e requisiti per la sospensione
Il documento riguarda la valutazione dei presupposti cautelari necessari per ottenere la sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione di una decisione impugnata. In tale sede, l’esame del giudice è necessariamente sommario e non consente un’approfondita valutazione di tutte le questioni oggetto della controversia.
Fumus boni iuris
Il fumus boni iuris deve essere escluso quando, dall’esame sommario proprio della fase cautelare, non emergano vizi di appariscente e oggettiva gravità nella decisione impugnata. La sospensione non può quindi fondarsi sulla sola prospettazione di censure o sulla necessità di un’approfondita analisi del merito, ma richiede elementi immediatamente percepibili che evidenzino l’illegittimità della decisione.
Periculum in mora
La sussistenza del periculum in mora richiede la dimostrazione di un pregiudizio specifico e qualificato. Il danno deve essere tale da produrre conseguenze durature e non riparabili qualora la sentenza venga eseguita prima della definizione del giudizio.
Non è sufficiente il semplice rischio di un esborso economico o la generica difficoltà conseguente all’esecuzione della decisione. È necessaria un’argomentazione concreta e adeguatamente motivata, idonea a spiegare in che modo l’esecuzione possa arrecare un nocumento grave e non reversibile.
Incidenza dell’importo dell’imposta
Il mero dato quantitativo dell’imposta gravante sull’obbligato non costituisce, di per sé, prova della sussistenza di gravi e fondati motivi per la sospensione. L’elevato ammontare dell’imposta può assumere rilievo soltanto se accompagnato da elementi specifici e da una conveniente argomentazione che dimostrino il concreto pregiudizio derivante dal pagamento o dall’esecuzione della sentenza.
Esito della valutazione cautelare
In assenza di vizi evidenti e oggettivamente gravi della decisione impugnata e di una dimostrazione puntuale di un danno specifico, qualificato, duraturo e non riparabile, non risultano integrati né il fumus boni iuris né il periculum in mora necessari per l’adozione della misura cautelare.
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