Ordinanza del 04/07/2016 n. 942 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa massima afferma che, ai fini dell’accoglimento di un’istanza cautelare, il pericolo di un danno grave e irreparabile può ritenersi provato quando il contribuente dimostra di avere già assunto numerosi e rilevanti impegni finanziari.
Sussistenza del periculum in mora in presenza di ingenti impegni finanziari del contribuente
Periculum in mora e impegni finanziari del contribuente
La massima riguarda la valutazione del requisito cautelare del periculum in mora, ossia del pericolo di subire un danno grave e irreparabile nelle more della definizione della controversia. Il documento precisa che tale pericolo può ritenersi provato quando il contribuente fornisce evidenza degli ingenti e numerosi impegni finanziari già assunti.
Prova del danno grave e irreparabile
La presenza di obbligazioni e impegni finanziari rilevanti costituisce un elemento idoneo a dimostrare che l’esecuzione immediata dell’atto contestato potrebbe produrre conseguenze pregiudizievoli non adeguatamente reversibili. La valutazione deve fondarsi sulla prova concreta fornita dal contribuente in merito all’entità e alla pluralità degli impegni finanziari.
Effetti sull’istanza cautelare
L’accertamento dell’esistenza di ingenti e numerosi impegni finanziari consente di ritenere integrato il requisito del periculum in mora e può giustificare l’accoglimento dell’istanza cautelare. Il principio riportato concerne esclusivamente tale presupposto e non contiene indicazioni ulteriori sugli altri requisiti eventualmente necessari per la concessione della tutela cautelare.
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