Ordinanza del 01/07/2016 n. 939 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istanza di sospensione dell’atto impugnato deve essere rigettata quando non è dimostrato un concreto e attuale pericolo di danno grave derivante dall’esecuzione, in particolare se l’attività esecutiva non è ancora iniziata.
Rigetto della sospensione cautelare per assenza di periculum in mora
Rigetto della sospensione dell’atto impugnato
Il documento enuncia il principio secondo cui l’istanza cautelare di sospensione dell’atto impugnato deve essere rigettata quando non ricorre il presupposto del periculum in mora. La motivazione è individuata nell’assenza di un concreto pericolo attuale connesso all’esecuzione dell’atto.
Presupposto cautelare
Il periculum in mora non sussiste quando non è dimostrato che l’atto impugnato stia producendo, o sia sul punto di produrre, effetti esecutivi idonei a determinare un danno grave e difficilmente reversibile. La mera impugnazione dell’atto, quindi, non è sufficiente a giustificare la sospensione cautelare.
Mancato inizio dell’attività esecutiva
L’istanza deve essere respinta, in particolare, quando l’attività di esecuzione dell’atto non è ancora iniziata. In tale situazione manca un rischio esecutivo concreto e attuale che possa fondare l’intervento cautelare del giudice.
Esito
In difetto dell’inizio dell’attività esecutiva e, conseguentemente, di un effettivo periculum in mora, la richiesta di sospensione dell’atto impugnato deve essere rigettata.
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