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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20474/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizi nella determinazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p.: (1) contestata la decisione del G.i.p. che ha ritenuto impossibile applicare il bilanciamento delle circostanze attenuanti in prevalenza sull'aggravante speciale ai sensi degli artt. 69, comma 4 e 628, comma 5 c.p.; la difesa sostiene che dall'imputazione non risultavano i casi ostativi indicati dall'art. 628, comma 5; (2) contestate inesattezze e disallineamenti nel calcolo aritmetico della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., poiché il Giudice ha indicato una pena finale diversa e superiore rispetto a quella risultante dalla richiesta scritta del 2 dicembre 2025 (alla quale il P.M. aveva espresso consenso il 5 dicembre 2025). In sostanza il ricorso deduce che il giudice ha applicato una pena finale non coincidente con quella concordata dalle parti senza che risulti un nuovo consenso delle parti in udienza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha censurato la motivazione del G.i.p. quando affermava l'impossibilità di riconoscere le attenuanti in prevalenza, rilevando che dall'imputazione non emergevano le condizioni preclusive previste dall'art. 628, comma 5 c.p. Ha inoltre accertato che, pur essendo ammessi errori di calcolo non censurabili se il risultato finale coincide con l'accordo, nel caso in esame esisteva un documento scritto (richiesta 2/12/2025 con consenso P.M. 5/12/2025) che attestava una pena finale diversa e più favorevole per l'imputato rispetto a quella applicata in sentenza; non risultando che le parti abbiano modificato quel trattamento in udienza, la Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, Sezione G.i.p., per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina del patteggiamento: sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti; il giudice deve rispettare l'accordo salvo vizi e osservare i limiti di legge nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma che prevede l'aggravante 'effetto speciale' per la rapina commessa con uso di armi o da persone travisate; il comma 5 indica ipotesi in cui non è possibile il bilanciamento con le circostanze attenuanti se ricorrono specifiche condizioni, ma tali condizioni devono emergere dall'imputazione per escludere la prevalenza delle attenuanti.

  • art. 69, comma 4 cod. pen.

    Disciplina del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti nel calcolo della pena; nel patteggiamento le parti possono tenerne conto nella determinazione concordata salvo che la legge escluda il bilanciamento.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Regole sui vizi del patteggiamento e relativi controlli del giudice; la giurisprudenza rileva che errori di calcolo non sono impugnabili in Cassazione se il risultato finale non si discosta dall'accordo, ma se il risultato applicato è diverso dall'accordo la sentenza è annullabile.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso per Cassazione invocati: violazione di legge e vizio di motivazione; utilizzati dalla difesa per censurare l'errata applicazione delle norme sostanziali e procedurali nella determinazione della pena.

  • art. 611, comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede la celebrazione con contraddittorio scritto senza partecipazione di alcune figure; richiamato nel contesto procedurale del dibattimento in Cassazione.

  • art. 99, comma 5 cod. pen.

    Riferimento alla recidiva e ai suoi effetti sulla determinazione della pena; nella sentenza si è osservato che non risultava contestata la recidiva che avrebbe inciso sul bilanciamento delle circostanze.

  • art. 458-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel testo relativa a ipotesi sanzionatorie oggetto di istanza; il giudice deve rispettare la natura e la misura della sanzione concordata salvo diverso e valido consenso delle parti.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice deve applicare la pena concordata dalle parti; sono annullabili le sentenze che applichino una pena finale diversa e più grave rispetto a quella pattuita senza che risulti il nuovo consenso delle parti.
  • Errori di calcolo aritmetico operati dal giudice non sono in genere motivo di annullamento in Cassazione se il risultato finale coincide con l'accordo raggiunto tra le parti; se invece il risultato finale differisce dall'accordo, l'errore è rilevante e comporta annullamento.
  • La possibilità di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti (art. 69 c.p.) va valutata con riferimento al contenuto dell'imputazione: le esclusioni previste dall'art. 628, comma 5 c.p. operano solo se le condizioni ostative risultano dall'atto di accusa o dalla contestazione e non possono essere invocate dal giudice in assenza di tale evidenza.
  • Se le parti hanno depositato una richiesta scritta con la determinazione finale della pena e il P.M. ha espresso consenso, il giudice non può modificare quella determinazione in sentenza senza che in udienza emerga e sia verbalizzato un nuovo accordo.
  • È essenziale che qualsiasi modifica del trattamento sanzionatorio concordato sia esplicitata e accettata dalle parti in udienza; la mera iniziativa del giudice che ridetermina la pena senza un nuovo e documentato consenso delle parti determina profili di illegittimità.

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