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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04697/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiario)

La controversia

La controversia nasce dal diniego amministrativo dei benefici economici previsti per le vittime del dovere e soggetti equiparati. Un vigile del fuoco, impegnato in un'operazione di soccorso di una persona anziana rimasta intrappolata in casa, precipitava da un'altezza di circa sette metri riportando gravi lesioni e un'invalidità permanente. Il Tribunale di Torino aveva accolto la domanda, ritenendo sussistenti i requisiti dell'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, e aveva condannato l'Amministrazione al pagamento dei benefici commisurati alla percentuale di invalidità accertata in CTU (46%). La Corte d'appello confermava. Il Ministero ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, sostenendo che l'evento non fosse riconducibile alla fattispecie legale, perché occorre distinguere tra rischio generico insito nel servizio e rischio ulteriore, imprevedibile; (2) violazione dell'art. 4 D.P.R. n. 181/2009, deducendo che i benefici non dovessero essere parametrati alla invalidità complessiva del 46%, ma alla sola percentuale del 30%, poiché l'invalidità complessiva rileverebbe solo per la rivalutazione di preesistenti percentuali già riconosciute ai sensi della l. n. 206/2004.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la vicenda era correttamente sussunta nella previsione dell'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, lett. d), relativa alle operazioni di soccorso; ha inoltre affermato che non è sindacabile in cassazione l'accertamento di merito sulla sussistenza di un rischio ulteriore e imprevedibile rispetto al rischio generico. Ha dichiarato infondato anche il secondo motivo, richiamando il principio secondo cui i benefici in favore delle vittime del dovere e categorie equiparate devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, determinata secondo i criteri medico-legali di cui agli artt. 3 e 4 D.P.R. n. 181/2009. Conseguentemente, è stata confermata la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite in favore della controparte. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione statale, in applicazione del regime della prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 563, l. n. 266/2005

    La fattispecie concreta, se ricondotta alle operazioni di soccorso e alla presenza di un rischio ulteriore e imprevedibile rispetto al rischio generico di servizio, rientra nell'ambito applicativo dei benefici per vittime del dovere.

  • art. 4 D.P.R. n. 181/2009

    I benefici economici per vittime del dovere ed equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, secondo i criteri medico-legali previsti dalla norma.

  • art. 6, comma 1, l. n. 206/2004

    Attribuisce un criterio che non è solo rivalutativo ma anche selettivo-regolativo; esso si applica anche alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

  • artt. 3 e 4 D.P.R. n. 181/2009

    Dettano i criteri medico-legali per la quantificazione dell'invalidità complessiva ai fini della liquidazione dei benefici.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato soggette a prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di benefici per vittime del dovere, un evento occorso durante un'operazione di soccorso è riconducibile alla fattispecie legale quando il giudice di merito accerta la presenza di un rischio ulteriore e imprevedibile rispetto al rischio generico insito nell'attività di servizio.
  • In cassazione non è censurabile, se sorretto da motivazione adeguata, l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla ricostruzione dell'evento e sulla natura del rischio concretamente affrontato.
  • I benefici economici riconosciuti alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati vanno commisurati alla percentuale di invalidità complessiva, determinata secondo i criteri medico-legali previsti dalla disciplina speciale, e non a una percentuale parziale isolatamente considerata.
  • Il criterio dell'invalidità complessiva opera non solo in funzione rivalutativa di pregressi riconoscimenti, ma come parametro generale e selettivo per la liquidazione dei benefici previsti dalla normativa sulle vittime del dovere.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione non si applica alle Amministrazioni dello Stato che beneficiano della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieInvaliditàRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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