Cassazione Civile, Ordinanza n. 04697/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiario)
La controversia
La controversia nasce dal diniego amministrativo dei benefici economici previsti per le vittime del dovere e soggetti equiparati. Un vigile del fuoco, impegnato in un'operazione di soccorso di una persona anziana rimasta intrappolata in casa, precipitava da un'altezza di circa sette metri riportando gravi lesioni e un'invalidità permanente. Il Tribunale di Torino aveva accolto la domanda, ritenendo sussistenti i requisiti dell'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, e aveva condannato l'Amministrazione al pagamento dei benefici commisurati alla percentuale di invalidità accertata in CTU (46%). La Corte d'appello confermava. Il Ministero ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, sostenendo che l'evento non fosse riconducibile alla fattispecie legale, perché occorre distinguere tra rischio generico insito nel servizio e rischio ulteriore, imprevedibile; (2) violazione dell'art. 4 D.P.R. n. 181/2009, deducendo che i benefici non dovessero essere parametrati alla invalidità complessiva del 46%, ma alla sola percentuale del 30%, poiché l'invalidità complessiva rileverebbe solo per la rivalutazione di preesistenti percentuali già riconosciute ai sensi della l. n. 206/2004.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la vicenda era correttamente sussunta nella previsione dell'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, lett. d), relativa alle operazioni di soccorso; ha inoltre affermato che non è sindacabile in cassazione l'accertamento di merito sulla sussistenza di un rischio ulteriore e imprevedibile rispetto al rischio generico. Ha dichiarato infondato anche il secondo motivo, richiamando il principio secondo cui i benefici in favore delle vittime del dovere e categorie equiparate devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, determinata secondo i criteri medico-legali di cui agli artt. 3 e 4 D.P.R. n. 181/2009. Conseguentemente, è stata confermata la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite in favore della controparte. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione statale, in applicazione del regime della prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 1, comma 563, l. n. 266/2005
La fattispecie concreta, se ricondotta alle operazioni di soccorso e alla presenza di un rischio ulteriore e imprevedibile rispetto al rischio generico di servizio, rientra nell'ambito applicativo dei benefici per vittime del dovere.
art. 4 D.P.R. n. 181/2009
I benefici economici per vittime del dovere ed equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, secondo i criteri medico-legali previsti dalla norma.
art. 6, comma 1, l. n. 206/2004
Attribuisce un criterio che non è solo rivalutativo ma anche selettivo-regolativo; esso si applica anche alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
artt. 3 e 4 D.P.R. n. 181/2009
Dettano i criteri medico-legali per la quantificazione dell'invalidità complessiva ai fini della liquidazione dei benefici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato soggette a prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In tema di benefici per vittime del dovere, un evento occorso durante un'operazione di soccorso è riconducibile alla fattispecie legale quando il giudice di merito accerta la presenza di un rischio ulteriore e imprevedibile rispetto al rischio generico insito nell'attività di servizio.
- In cassazione non è censurabile, se sorretto da motivazione adeguata, l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla ricostruzione dell'evento e sulla natura del rischio concretamente affrontato.
- I benefici economici riconosciuti alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati vanno commisurati alla percentuale di invalidità complessiva, determinata secondo i criteri medico-legali previsti dalla disciplina speciale, e non a una percentuale parziale isolatamente considerata.
- Il criterio dell'invalidità complessiva opera non solo in funzione rivalutativa di pregressi riconoscimenti, ma come parametro generale e selettivo per la liquidazione dei benefici previsti dalla normativa sulle vittime del dovere.
- L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione non si applica alle Amministrazioni dello Stato che beneficiano della prenotazione a debito.
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