Sentenza del 24/06/2015 n. 13032 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate aveva disconosciuto il credito IVA richiesto e in parte ottenuto a rimborso per l'anno 2003. Il motivo principale riguardava la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, poiché l'avviso era stato notificato prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica. L'Agenzia sosteneva che il mancato rispetto del termine non comportasse automaticamente la nullità dell'atto e invocava generiche ragioni di urgenza connesse alla scadenza della fideiussione sul rimborso IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, e ha cassato senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale. Decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo della contribuente e annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2003. La Corte ha stabilito che il mancato rispetto del termine di sessanta giorni rende illegittimo l'avviso emesso anticipatamente, salvo la presenza di specifiche ragioni di urgenza effettive, concrete e provate dall'Amministrazione. Nel caso concreto, l'Agenzia non aveva dimostrato né l'effettiva urgenza né che il mancato rispetto del termine fosse dovuto a circostanze diverse da inerzia, negligenza o inefficienza dell'Ufficio. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, Statuto dei diritti del contribuente
Il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento decorre dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.
La norma tutela il contraddittorio procedimentale e impone all'Amministrazione di attendere sessanta giorni prima di emettere l'avviso di accertamento quando vi sia stato accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente. L'emissione anticipata determina l'illegittimità dell'atto, salvo specifiche ragioni di urgenza effettive e provate dall'Ufficio.
Principi costituzionali di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente
Il termine dilatorio è considerato espressione dei principi di collaborazione e buona fede e serve a garantire un contraddittorio effettivo, finalizzato a un esercizio più corretto ed efficace della potestà impositiva.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18184 del 2013
Ha affermato che l'inosservanza del termine di sessanta giorni comporta l'illegittimità dell'atto impositivo, salvo specifiche ragioni di urgenza, la cui effettiva sussistenza deve essere provata dall'Ufficio.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento segue una verifica fiscale svolta presso i locali del contribuente, l'Amministrazione deve normalmente attendere sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura prima di emetterlo.
- L'emissione anticipata dell'avviso non è automaticamente legittima per il solo fatto che l'atto indichi genericamente motivi di urgenza: l'urgenza deve essere concreta, attuale, specifica e realmente esistente al momento dell'emissione.
- L'onere di allegare e dimostrare le ragioni che giustificano il mancato rispetto del termine grava sull'Amministrazione finanziaria, in quanto si tratta di circostanze nella sua disponibilità probatoria.
- Non costituiscono normalmente ragioni sufficienti la mera esigenza organizzativa dell'Ufficio, la sua inerzia o la generica necessità di tutelare la riscossione.
- Possono assumere rilievo, se adeguatamente provati, fatti nuovi emersi durante le indagini, eventi eccezionali, condotte dolose o dilatorie del contribuente, partecipazione a frodi fiscali, reiterate condotte penali tributarie o grave insolvenza.
- In una controversia analoga, il contribuente dovrebbe verificare la data di consegna del verbale, la data di emissione o notifica dell'avviso e l'effettiva prova delle ragioni di urgenza; se il termine è stato violato senza adeguata giustificazione, l'atto può essere impugnato per violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
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