Cassazione Civile, Ordinanza n. 31649/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di negatoria servitutis proposta dai proprietari di un fondo contro i confinanti, per ottenere l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di passaggio sul loro terreno. I convenuti si costituivano contestando la domanda e, in via riconvenzionale, chiedevano dichiararsi l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio, a piedi e con mezzi motorizzati, sul fondo degli attori. Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva la riconvenzionale; la Corte d'appello di Perugia rigettava l'impugnazione. In Cassazione i ricorrenti deducevano anzitutto la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, denunciando violazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 2, n. 4, e 156 c.p.c., perché la Corte territoriale si era limitata a una motivazione estremamente laconica e per relationem, senza esaminare specificamente i motivi di appello né rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito. Gli altri motivi riguardavano, in via subordinata, la violazione degli artt. 1146, 1158, 1027, 1028, 1061 e 2697 c.c. e l'omesso esame di fatti decisivi, ma sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo, affermando che la motivazione della sentenza d'appello era solo apparente e quindi nulla, perché non consentiva di comprendere le ragioni della decisione né di verificare che il giudice di secondo grado avesse effettivamente esaminato e valutato i motivi di gravame, le allegazioni e le prove. Ha pertanto accolto il primo motivo, dichiarato assorbiti gli altri tre, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
La decisione deve essere sorretta da motivazione effettiva e controllabile; una motivazione solo apparente viola il precetto costituzionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla quando manca una motivazione idonea a rendere intelligibile il decisum.
art. 156 c.p.c.
La nullità della sentenza può derivare dal difetto di un requisito essenziale, quale la motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è deducibile solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 12 preleggi
La riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. va interpretata secondo i canoni ermeneutici generali.
art. 1146 c.c.
Richiamato tra i motivi assorbiti, relativo all'accessione del possesso.
art. 1158 c.c.
Richiamato tra i motivi assorbiti, relativo all'usucapione.
art. 1027 c.c.
Richiamato tra i motivi assorbiti, definisce il contenuto della servitù prediale.
art. 1028 c.c.
Richiamato tra i motivi assorbiti, riguarda l'utilità della servitù.
art. 1061 c.c.
Richiamato tra i motivi assorbiti, concerne l'usucapione delle servitù non apparenti.
art. 2697 c.c.
Richiamato tra i motivi assorbiti, relativo all'onere della prova.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza di appello è nulla quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e si riduce a formula stereotipata o meramente adesiva alla decisione di primo grado.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se dal testo della sentenza di appello risulta che il giudice ha esaminato specificamente i motivi di gravame e le difese delle parti; in mancanza, la sentenza è affetta da motivazione apparente.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle sole anomalie motivazionali che integrano violazione di legge costituzionalmente rilevante.
- Quando il primo motivo comporta la cassazione della sentenza per vizio radicale di motivazione, i motivi che investono il merito della controversia restano assorbiti.
- In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione non può essere esteso a una mera revisione del sufficiente convincimento del giudice di merito, ma solo alla verificabilità esterna dell'iter argomentativo.
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