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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16908/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di applicare la disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra il reato di bancarotta fraudolenta commesso dalla "Impresa Ossolana s.r.l." nel periodo 2003-2009 e la bancarotta fraudolenta della "Ossolana s.r.l." nel periodo 2011-2015. Il ricorrente deduceva che una cessione di ramo d'azienda avvenuta il 30/04/2009 e l'avvio operativo della Ossolana s.r.l. nello stesso periodo dimostravano la prosecuzione senza soluzione di continuità dell'attività imprenditoriale. Inoltre contestava la motivazione sulla quantificazione dell'aumento di pena operato dal giudice dell'esecuzione (art. 81 c.p.) in relazione alla continuazione con delitti connessi quali gli artt. 640-bis e 485 c.p., chiedendo comunque una revisione della misura dell'aumento pena.

La decisione

Il Collegio ha accolto il primo motivo ritenendo viziata la motivazione del giudice dell'esecuzione: è emerso un elemento probatorio significativo (estratto della relazione di polizia giudiziaria) che attesta la cessione del ramo d'azienda il 30/04/2009 e la successiva messa in liquidazione di Impresa Ossolana s.r.l. il 03/12/2009, elementi idonei a sostenere la continuità aziendale tra le due società. È stato inoltre osservato che una sentenza precedente relativa alla società MO.GI.PI. s.r.l. evidenziava un collegamento operativo tra le società del gruppo, profilo non valutato dal G.i.p. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al giudice per un nuovo esame dell'istanza; il secondo motivo (sull'aumento pena) è stato dichiarato assorbito e sarà nuovamente valutato nel giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma invocata per chiedere l'applicazione della disciplina della continuazione tra più reati; il Collegio ha ritenuto che la prova documentale (cessione del ramo d'azienda e collegamenti tra le società) fosse elemento significativo per valutare la continuità, quindi la questione deve essere riesaminata dal G.i.p.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma che disciplina l'aumento di pena per il vincolo della continuazione; la determinazione dell'aumento è questione di merito che il giudice dell'esecuzione dovrà riconsiderare in sede di rinvio se verrà accertata la continuazione.

  • art. 640-bis cod. pen.

    Delitto contestato in correlazione con la posizione di rappresentante della Impresa Ossolana s.r.l.; il vincolo di continuazione fra reati patrimoniali può incidere sul trattamento sanzionatorio complessivo.

  • art. 485 cod. pen.

    Reato richiamato ma poi depenalizzato: il giudice dell'esecuzione era tenuto a considerare tale depenalizzazione nella quantificazione della pena e nella valutazione della continuazione, profilo riconvocato al giudice in sede di rinvio.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione fra reati commessi da diverse società occorre dimostrare elementi concreti di continuità aziendale: cessione di ramo d'azienda, sovrapposizione temporale/operativa, prosecuzione dell'attività economica, uso di società come strumenti del medesimo gruppo.
  • Documenti di polizia giudiziaria, atti societari che attestano cessioni di ramo d'azienda e sentenze che ricostruiscono dinamiche di gruppo sono prove rilevanti e possono correggere omissioni motivazionali del giudice dell'esecuzione.
  • Se il giudice dell'esecuzione non valuta specifici elementi probatori che dimostrano continuità, l'ordinanza può essere annullata e la questione rinviata per nuovo esame; in tale sede sarà nuovamente valutata anche la quantificazione dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 81 c.p.
  • La depenalizzazione di taluni articoli (es. art. 485 c.p.) deve essere considerata nella determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo; la presenza di reati depenalizzati può ridurre l'impatto della continuazione o richiedere diverso computo delle pene.
  • La prova della continuazione non richiede necessariamente che la seconda società inizi a operare immediatamente dopo la cessazione formale della prima, ma richiede un nesso concreto tra le attività, patrimonio o gestione (es. cessione ramo d'azienda, impiego degli stessi soggetti, ruoli o strumenti finanziari).

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