Cassazione Penale, Sentenza n. 19426/2025 del 24/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del diniego, da parte della Corte d'appello, della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente deduceva che la Corte territoriale avrebbe motivato negativamente la prognosi di recidiva sulla base della pluralità di condanne definitive a carico dell'imputato, ma avrebbe travisato il contenuto del certificato del casellario giudiziale: dal certificato emergeva infatti una sola condanna precedente (con pena sospesa) che, unitamente a quella oggetto del giudizio, non sarebbe ostativa alla concessione della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato un travisamento del certificato del casellario giudiziale da parte della Corte d'appello, dato che quest'ultima aveva attribuito rilievo decisivo alla supposita pluralità di condanne per motivare la prognosi negativa. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla decisione sul beneficio della sospensione condizionale della pena e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Cagliari per un nuovo esame sulla concedibilità del beneficio. E' stata dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato contestato.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Norma che disciplina il reato per cui è stato condannato l'imputato (detenzione di stupefacenti). Usata per identificare la fattispecie contestata (circa 55,02 g di hashish) e l'entità della responsabilità penale.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Norma richiamata per enunciare il motivo di ricorso relativo a vizi di motivazione e travisamento; disciplina le modalità di impugnazione e i motivi ammessi nell'interesse dell'imputato.
Codice di procedura penale, art. 624, comma 1 (citato nel provvedimento)
Nel testo è richiamato per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità. (Si segnala che la citazione formale potrebbe risultare anomala ma la Corte ha inteso porre il carattere definitivo della condanna sul punto.)
Massime di principio
- La corretta lettura e interpretazione del certificato del casellario giudiziale è essenziale: un errore fattuale su tale documento, se decisivo per il giudizio prognostico, può determinare annullamento limitato della decisione e rinvio per nuovo esame.
- La presenza di una precedente condanna a pena sospesa non determina automaticamente l'impossibilità di concedere una seconda sospensione condizionale; occorre valutare caso per caso e motivare adeguatamente il giudizio prognostico sulla recidiva.
- Quando il diniego della sospensione condizionale è fondato su una valutazione prognostica relativa alla pluralità di condanne, la Corte deve accertare e motivare concretamente l'esistenza e la natura di tali precedenti: eventuali travisamenti di documenti decisivi sono rilevanti e costituiscono motivo di annullamento.
- La Cassazione può annullare una sentenza limitatamente a una questione (qui: la sospensione condizionale) lasciando invece irrevocabile l'affermazione di responsabilità sul punto di merito penale già deciso, disponendo il rinvio per nuova valutazione del beneficio.
- In situazioni analoghe è opportuno che la difesa evidenzi e documenti con precisione il contenuto del casellario e chieda al giudice motivazione puntuale se il diniego del beneficio si fonda su presunti precedenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19423/2025 del 24/05/2025
- Sentenza penale · 24 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19424/2025 del 24/05/2025
- Sentenza penale · 24 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19425/2025 del 24/05/2025
- Sentenza penale · 24 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19427/2025 del 24/05/2025
- Sentenza penale · 24 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19428/2025 del 24/05/2025
- Sentenza penale · 24 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19429/2025 del 24/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →