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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19423/2025 del 24/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma, operata dalla Corte d'appello di Bari, della sentenza del GUP che li aveva ritenuti responsabilmente inseriti in un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90), con aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Le censure principali sono: carenza e contraddittorietà motivazionale (violazione artt. 192 e 546 lett. e) c.p.p.) nella parte in cui si sarebbe recepita acriticamente la sentenza di primo grado senza spiegare perché le condotte di Vicenti e Mici rientrassero nella fattispecie associativa; mancata specificazione dell'arco temporale e della concreta partecipazione (si sarebbe trattato di apporto occasionale e non significativo); affidamento eccessivo su dichiarazioni di collaboratori di giustizia e su intercettazioni la cui interpretazione sarebbe alternativa; per Mici richiesta di riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex art. 73 co.5 d.P.R. 309/90 (riqualificazione); per Perrucci censura sulla mancanza di prova di una vera trattativa per l'acquisto di cocaina (travisamento e interpretazione delle intercettazioni) e sulla inesattezza della descrizione di ammissioni del figlio Tommaso. Inoltre sono stati proposti motivi aggiunti incentrati su travisamento della prova e inattendibilità dei collaboratori.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato il principio della "doppia conforme" (conferma integrata tra GUP e Corte di appello) e il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove (impossibilità di rilettura critica del compendio probatorio salvo manifesta illogicità o travisamento). Ha ritenuto che le censure fossero genericamente ripetitive delle doglianze già esaminate in appello, non sufficientemente specifiche e idonee a smontare il corposo quadro probatorio raccolto mediante intercettazioni, dichiarazioni dei collaboratori e altri riscontri. Ha escluso la fondatezza della richiesta di riqualificazione ex art. 73 co.5 per Mici e ha ritenuto infondati i rilievi di Perrucci sulla mancata prova della trattativa. Ha altresì dichiarato inammissibili i motivi nuovi non proposti in appello. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 art. 74

    Norma che punisce il traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le condotte contestate rientrassero nell'ambito del traffico organizzato ricavando conferme da intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori.

  • Codice penale art. 416-bis

    Aggravante per il carattere mafioso dell'associazione: la sentenza ha fatto riferimento all'esistenza di una struttura mafiosa/associativa sul territorio e ha applicato l'aggravante a favore della qualificazione della condotta come associazione per delinquere di tipo mafioso.

  • d.P.R. 309/1990 art. 73, comma 5

    Fattispecie del fatto di lieve entità: la Corte ha affermato che il requisito della minima offensività non è sussistente alla luce di elementi quali quantità, modalità, mezzi e capacità di diffusione dell'attività, escludendo la riqualificazione per Mici.

  • Codice di procedura penale art. 606 co.1 lett. b) ed e)

    Motivi di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte ha rilevato che i ricorsi non indicavano specificamente gli atti o le ragioni che avrebbero dimostrato il travisamento o la manifesta illogicità della motivazione e dunque sono inammissibili.

  • Codice di procedura penale art. 192

    Principio della motivazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello, richiamando e integrando quella del GUP, fosse sufficiente e coerente con il compendio probatorio.

  • Codice di procedura penale art. 546 lett. e)

    Regole sull'appello e limiti delle censure: richiamata in ordine alla necessità di specificità e confronto puntuale con la motivazione impugnata; i ricorrenti non hanno adempiuto a tale requisito, rendendo inammissibili le censure in Cassazione.

  • Codice penale artt. 56 e 73

    Art. 56 (tentativo) e art. 73 (illecito su sostanze stupefacenti): applicati nella contestazione relativa al tentativo di acquisto di cocaina (Perrucci), la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e i riscontri fossero idonei a dimostrare una trattativa tentata, anche se non perfezionata per cause esterne.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede di rinnovazione del giudizio sui fatti: le valutazioni probatorie dei giudici di merito (intercettazioni, collaboratori) sono sindacabili solo per manifesta illogicità o travisamento specificamente indicati.
  • Il principio della "doppia conforme" (conferma integrata di primo e secondo grado) rafforza la tenuta motivazionale e rende difficoltoso il sindacato in sede di legittimità.
  • La partecipazione a un'associazione di tipo mafioso può essere riconosciuta anche per contributi temporanei se dagli elementi emerge l'adesione e l'apporto significativo e la connessione al progetto criminale (affectio societatis), indipendentemente dalla durata lunga dell'attività.
  • Le intercettazioni e le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se supportate da riscontri e collocate in un quadro probatorio coerente, possono formare base sufficiente per la condanna; le mere interpretazioni difensive alternative senza specifici elementi nuovi sono insufficienti in Cassazione.
  • La riqualificazione della fattispecie in favore della lieve entità (art. 73 co.5) richiede una valutazione positiva di tutti (o del parametro decisivo) degli indici legislativamente indicati (quantitativo, qualità, mezzi, modalità); la presenza di elementi indicativi di stabilità o capacità di diffusione esclude la lieve entità.
  • Motivi nuovi non sollevati in appello o richieste di aggravanti/attenuanti introdotte per la prima volta in Cassazione sono inammissibili: la censura deve essere tempestiva e specifica nei gradi di merito precedenti.

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