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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19427/2025 del 24/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per detenzione, in concorso con il figlio, di circa 703,77 g di hashish. I motivi invocati erano: (1) nullità per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza (sostiene la difesa che l'imputato sarebbe stato condannato per occultamento di sostanza non rinvenuta, gettata nel WC); (2) travisamento e illogicità della motivazione, con valutazione erronea delle prove a carico (rinvenimento di borsa e bilancino, tempistiche di 15-20 minuti, modalità di occultamento nel motore smontato); (3) criticità nella valutazione della testimonianza del Brigadiere Sarno e della deposizione dell'agente circa l'attribuzione esclusiva della sostanza al figlio; (4) errata applicazione dei parametri di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p.; (5) mancata sussunzione dei fatti nella fattispecie di "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (si deduceva la compatibilità tra cessione non occasionale e lieve entità e si rilevava la mancata considerazione di precedenti determinazioni relative ad altri procedimenti).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato INAMMISSIBILE. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la difesa non si sia confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata e abbia operato una mera rielaborazione critica degli elementi di merito (violazione dell'art. 521 c.p.p. e motivo astratto). La Corte ha confermato che le sentenze di merito, conformi tra loro, hanno accertato la detenzione in concorso di circa 703,77 g di hashish (700,43 g occultati nella coppa dell'olio di un motore in un garage; 3,34 g in cassone nell'area deposito), oltre al rinvenimento di bilancino e contenitore idoneo. Le censure sul travisamento e sulla valutazione delle testimonianze sono state ritenute come mera diversa valutazione del fatto non idonea a fondare il ricorso per cassazione; non è stato dimostrato un travisamento grave e concorde di ambedue i giudici di merito. Quanto al profilo della "lieve entità" (art. 73, comma 5, DPR 309/1990) la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che, considerando modalità di occultamento, luoghi e quantità (circa 196,98 g di principio attivo, approssimabile a 7.879 dosi), ha escluso l'ipotesi di lieve entità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per responsabilità nel determinare l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    violazione dedotta relativa al difetto di correlazione tra imputazione e sentenza

    La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia confrontato il proprio motivo con la ratio decidendi della sentenza impugnata; motivo dichiarato inammissibile perché astratto e non adeguatamente collegato alla motivazione di merito

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    critica sulla valutazione dei parametri probatori

    La Corte ha qualificato le censure come mera risistematizzazione degli elementi di fatto e un'illecita rilettura dei mezzi probatori non consentita in cassazione (motivo trasformato in questione non consentita ex art. 606, comma 3)

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, comma 5

    riferimento alla fattispecie di "lieve entità"

    La Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicazione della lieve entità in base a valutazione unitaria di quantità, principio attivo, modalità e luoghi di occultamento; la Cassazione ne ha condiviso l'approccio ritenendolo fondato sui dati accertati

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    limiti ai motivi di ricorso per cassazione

    La Corte ha ritenuto che molte doglianze si risolvessero in diversa valutazione del merito e fossero pertanto infirmabili solo nei casi tassativi previsti dall'art. 606, comma 3

  • art. 616 cod. proc. pen.

    applicata per la condanna al pagamento a favore della Cassa delle ammende

    La Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso e ha disposto la sanzione pecuniaria prevista

Massime di principio

  • Per censurare la correlazione tra imputazione e sentenza è necessario confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della motivazione impugnata; argomentazioni generiche o riscritture di fatto sono inammissibili.
  • In presenza di sentenze "doppia conforme" (primo e secondo grado concordi), il ricorso per cassazione che deduca travisamento della prova deve dimostrare che entrambi i giudici hanno commesso un travisamento macroscopico e manifesto delle risultanze probatorie, non una semplice diversa valutazione degli elementi.
  • Le critiche alla valutazione del merito (logica, attendibilità testimoniale, valutazione degli indizi) devono indicare con precisione i mezzi di prova travisati e il punto della motivazione che si pretende illogico o contraddittorio; altrimenti costituiscono motivate questioni di fatto non sindacabili in Cassazione.
  • La qualificazione della fattispecie di "lieve entità" (art. 73, comma 5, DPR 309/1990) richiede valutazione unitaria di quantità, principio attivo, modalità di detenzione/occultamento e indici di destinazione alla cessione: quantità ingenti e modalità di occultamento ostative alla lieve entità.
  • Le dichiarazioni spontanee rese in dibattimento o in operazioni di polizia giudiziaria devono essere considerate in rapporto alla loro verbalizzazione e al contesto; l'affermazione attribuita a un coimputato può risultare non determinante se contraddetta da altri elementi oggettivi (luogo del rinvenimento, disponibilità di strumenti per il confezionamento).
  • In fase di impugnazione in Cassazione è strategico indicare puntualmente le parti della motivazione di merito che si ritengono viziati e produrre argomentazioni idonee a dimostrare l'esistenza di un vizio giuridico o di un travisamento manifesto, altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni per lite temeraria o colposa.

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