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Ordinanza

Ordinanza n. 368/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento 1) della deliberazione 39/2023/GAS del 07.02.2023 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente con cui veniva previsto di “1. Accertare la violazione, da parte di Coop. Pomilia Gas Cooperativa, nei termini di cui in motivazione, (i) dell'articolo 12, comma 6, dell'Allegato A alla deliberazione 574/2013/R/gas e del punto 13.6 delle Linee Guida dell'Associazione per la protezione delle corrosioni elettolitiche del 22 giugno 2015; ii) della norma dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI 9571-1, punto 8.1.1; iii) della norma UNI10702-1, punto 8; IV) dell'articolo 10, comma 1, della deliberazione 631/2013/R/gas; v) dell'articolo 28, della RQDG 14/19; 2. Di irrogare, nei confronti di Pomilia Gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria la sanzione nella misura complessiva di euro 143.000 (centoquarantatremila), di cui euro 55.000 per la violazione sub i., euro 6.000 per la violazione sub ii., euro 33.000 per la violazione sub iii.; euro 43.000 per la violazione sub iv.; euro 6000 per la violazione sub v.; 3 di ordinare a Coop. Pomilia Gas Cooperativa a.r.l. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega”, e per l'effetto veniva disposta la “Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale”; 2) del provvedimento datato 12.07.2022 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente, avente ad oggetto “comunicazione delle risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con determinazione DSAI74/2022/gas”; 3) della determinazione DSAI/4/2022/GAS del 22.03.2022 a firma del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambienti, con cui disponeva di “avviare, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) dell'Allegato A alla deliberazione 57/2018/A, un procedimento sanzionatorio nei confronti di Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95”; 4) di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al procedimento de quo.

Giustizia amministrativa202300912

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione ARERA che ha accertato violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale e irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 143.000 euro, nonché gli atti del relativo procedimento sanzionatorio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La cooperativa ricorrente ha impugnato la deliberazione ARERA n. 39/2023/GAS, con la quale l'Autorità ha accertato la violazione di disposizioni regolatorie e di norme tecniche concernenti la sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, irrogando una sanzione complessiva di 143.000 euro. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione delle risultanze istruttorie e l'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, oltre agli atti connessi. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalle parti aggiornamenti sulla permanenza dell'interesse alla decisione nel merito, sugli eventuali fatti o atti sopravvenuti e sull'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto ad ARERA chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti controversi e sugli eventuali provvedimenti sopravvenuti rilevanti per l'interesse alla decisione o per l'esito del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto incombenti istruttori affinché la ricorrente dichiari motivatamente se permanga l'interesse alla decisione e, in caso affermativo, aggiorni la situazione della controversia, indicando fatti o atti sopravvenuti ed eventuali esigenze istruttorie. Ha richiesto ad ARERA chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti, sugli eventuali atti sopravvenuti e sulla loro incidenza sull'interesse alla decisione o sull'esito del giudizio. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 13 maggio 2026 mediante il PAT. Il TAR ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione relativa alla permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli articoli 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, con possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata adottata alcuna decisione sull'annullamento degli atti impugnati né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l'attività istruttoria del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per valutare il comportamento processuale delle parti e l'eventuale inerzia rilevante ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione in materia di acquisizione di informazioni e documenti nel processo amministrativo.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di desumere dal comportamento processuale della parte la sopravvenuta carenza di interesse e di dichiarare, in caso di inerzia rispetto alla richiesta di conferma dell'interesse, l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato nell'ordinanza tra le disposizioni processuali applicabili.

  • art. 2, comma 20, lettera c), l. 481/1995

    Indicato nel provvedimento impugnato quale base legale del potere di irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'Autorità.

  • art. 13, comma 1, lettera k), Allegato A alla deliberazione ARERA 57/2018/A

    Indicato nell'atto di avvio impugnato quale fondamento del potere di avviare il procedimento sanzionatorio.

  • art. 12, comma 6, Allegato A alla deliberazione ARERA 574/2013/R/gas

    Disposizione regolatoria della cui violazione ARERA ha contestato la responsabilità alla cooperativa.

  • punto 13.6 delle Linee Guida dell'Associazione per la protezione delle corrosioni elettolitiche del 22 giugno 2015

    Norma tecnica richiamata da ARERA tra quelle violate.

  • punto 8.1.1 della norma UNI 9571-1

    Norma tecnica richiamata da ARERA tra quelle violate.

  • punto 8 della norma UNI 10702-1

    Norma tecnica richiamata da ARERA tra quelle violate.

  • art. 10, comma 1, deliberazione ARERA 631/2013/R/gas

    Disposizione regolatoria richiamata da ARERA tra quelle violate.

  • art. 28 RQDG 14/19

    Disposizione della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas richiamata da ARERA tra quelle violate.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo debba verificare se permanga l'interesse concreto e attuale alla decisione, può ordinare alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse e di aggiornare la situazione della controversia, anche indicando fatti, atti sopravvenuti ed eventuali esigenze istruttorie.
  • L'inerzia della parte previamente sollecitata dal giudice a confermare il proprio interesse alla decisione può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • Nel disporre gli incombenti istruttori, il giudice può richiedere all'amministrazione chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti controversi e sugli atti o provvedimenti sopravvenuti rilevanti per la permanenza dell'interesse o per l'esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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