Sentenza n. 16263/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo spagnolo di formazione professionale per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l’accertamento dell’illegittimità del silenzio del Ministero sulla domanda presentata il 24 aprile 2025 per il riconoscimento del titolo “Master de Formación Permanente en Educación Especial”, conseguito il 12 febbraio 2025 presso INESEM Business School / Universidad Nebrija in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente di sostegno per le classi di concorso ADMM e ADSS. Ha dedotto la scadenza del termine procedimentale, indicato in 120 giorni dal combinato disposto della l. 241/1990 e dell’art. 16 del d.lgs. 206/2007, senza l’adozione di un provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso: la presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine senza pronunciamento sono sufficienti a fondare l’obbligo di provvedere. L’Amministrazione non aveva concluso il procedimento entro il termine applicabile: l’art. 16 del d.lgs. 206/2007 prevede 30 giorni per verificare la completezza documentale e tre mesi per decidere dalla presentazione della documentazione completa; in caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi. Poiché alla data del ricorso il termine era scaduto e non risultava adottato un provvedimento espresso, il Tribunale accerta il silenzio-inadempimento e ordina al Ministero di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, tenuto conto del carattere massivo dei procedimenti. In caso di ulteriore inadempienza, provvederà il commissario ad acta nominato, entro i successivi 90 giorni, con facoltà di delega. Il Ministero è condannato a pagare € 500,00, oltre accessori di legge, per spese di lite.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione Europea, ai fini dell’esercizio della professione di docente, con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere in tal senso.
Il rimedio contro il silenzio consente di accertare l’inadempimento e di ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.
Per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro, l’autorità competente è il Ministero dell’Istruzione e del Merito, subentrato nella denominazione al Ministero indicato dalla norma.
art. 2 l. 241/1990
Osserva il Collegio che nel caso di specie entrambi i suddetti presupposti appaiono integrati, atteso che a fronte della domanda di riconoscimento in data 24 aprile 2025, l’Amministrazione non risulta essersi ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007.
La presentazione dell’istanza e la mancata pronuncia entro il termine di conclusione del procedimento integrano l’obbligo di provvedere e il silenzio-inadempimento.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
Nel caso di specie, alla data di proposizione del ricorso, tale termine è scaduto, senza che fosse adottato – non emergendo dagli atti di causa elementi probatori contrari – il provvedimento finale espresso da parte dell’autorità procedente, per cui sussiste il silenzio inadempimento del Ministero resistente.
Il procedimento di riconoscimento prevede 30 giorni per verificare la completezza documentale e tre mesi per adottare il provvedimento dalla presentazione della documentazione completa; se sono richieste integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi. Scaduto tale termine senza provvedimento espresso, sussiste silenzio-inadempimento.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 204/2022
Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.
La disposizione è richiamata per identificare la denominazione attuale del Ministero che esercita la competenza attribuita al precedente Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente è il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sussiste quando è stata presentata un’istanza formale e il relativo termine di conclusione è scaduto senza l’adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. 206/2007, l’autorità verifica entro 30 giorni la completezza della documentazione e provvede entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; ove siano richieste integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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