Regolamento (UE) 2026/114
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/114 della Commissione, del 15 gennaio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude l’inchiesta antidumping sull’allumina fusa originaria della RPC e conferma l’imposizione di dazi definitivi, ricalcando i margini accertati per i produttori esportatori collaboranti e per le altre importazioni cinesi. In considerazione dell’impatto sugli utilizzatori a valle, la Commissione non adotta un semplice dazio lineare, ma un contingente tariffario esente da dazi con allocazione per prodotto, granulometria e trimestre. Il testo disciplina inoltre la riscossione definitiva dei dazi provvisori, esclude la retroattività e precisa le condizioni documentali e doganali per l’applicazione delle aliquote individuali.
Istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese e introduce un contingente tariffario esente da dazi per una parte dei volumi importati.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese, classificata nei codici NC 2818 10 11, 2818 10 19, ex 2818 10 91 e 2818 10 99 e nei corrispondenti codici TARIC indicati dal regolamento. Le misure riguardano importatori, esportatori/produttori cinesi individuati nel regolamento e gli operatori a valle che utilizzano il prodotto nei settori abrasivi e refrattari. È prevista un’esenzione dal dazio per i quantitativi rientranti nel contingente tariffario annuale/trimestrale; oltre tale soglia si applica il dazio antidumping. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/114: dazio antidumping sull’allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese
Il regolamento chiude l’inchiesta antidumping avviata il 21 novembre 2024 sulla base del regolamento (UE) 2016/1036 e istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di allumina fusa originaria della RPC. La Commissione conferma l’esistenza di dumping, di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e del nesso causale, ma, in considerazione dell’impatto sugli utilizzatori a valle, adotta una misura strutturata come contingente tariffario esente da dazi per una quota iniziale delle importazioni.
Procedura e iter istruttorio
L’inchiesta è stata aperta a seguito di una denuncia presentata da Imerys S.A. il 9 ottobre 2024 per conto dell’industria dell’Unione. In corso di procedimento la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/260 e, il 17 luglio 2025, ha istituito i dazi provvisori con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1456. Dopo la divulgazione provvisoria e finale delle informazioni, numerose parti interessate hanno presentato osservazioni scritte e partecipato ad audizioni, tra cui produttori dell’Unione, produttori esportatori cinesi, importatori, utilizzatori e associazioni di settore. La Commissione ha poi riveduto alcuni profili metodologici, in particolare sulle fonti per SGAV e profitti e su taluni fattori produttivi.
Prodotto interessato e definizione del mercato
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è il corindone artificiale, detto allumina fusa. Il regolamento conferma che rientrano nella stessa definizione diverse qualità e forme, incluse l’allumina fusa bruna, l’allumina fusa bianca, il corindone sol-gel e altre specifiche classificazioni tecniche. Sono stati respinti i tentativi di escludere singole qualità o sotto-tipologie, perché la Commissione ha ritenuto che condividano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base sufficientemente simili e siano in concorrenza nello stesso mercato. Il prodotto è classificato nei codici NC 2818 10 11, 2818 10 19, ex 2818 10 91 e 2818 10 99, con numerosi codici TARIC specifici.
Dumping: metodo, valore normale e margini
Per la determinazione del valore normale la Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo sussistenti distorsioni significative nell’economia cinese, in particolare nei settori dell’allumina e della bauxite. Per il calcolo dei costi esenti da distorsioni ha utilizzato il Brasile come paese rappresentativo, selezionando fonti di riferimento per materie prime, energia e lavoro e, in seguito alle osservazioni delle parti, ha aggiornato alcuni parametri, tra cui il costo del lavoro sulla base dei dati OIL specifici per il settore economico 23 in Brasile. Per le SGAV e i profitti ha abbandonato le società inizialmente selezionate e ha ricalcolato i valori sulla base di imprese del settore ferroleghe/acciaio ritenute più comparabili. I margini di dumping definitivi sono stati fissati al 99,8% per Saite, all’88,7% per Runbao, al 94,5% per le altre società collaboranti e al 110,6% per tutte le altre importazioni dalla RPC.
Pregiudizio, nesso causale e interesse dell’Unione
La Commissione conferma che le importazioni cinesi oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, caratterizzato da forte calo di produzione, utilizzo degli impianti, vendite, quota di mercato e redditività. Sono state respinte le tesi difensive fondate sulla contrazione della domanda, sulle importazioni da paesi terzi e sull’aumento dei costi di produzione, poiché tali fattori non interrompono il nesso di causalità accertato. Sul piano dell’interesse dell’Unione, il regolamento valorizza la rilevanza strategica dell’allumina fusa per gli operatori a valle, per l’industria siderurgica e per talune applicazioni sensibili, ma riconosce anche il rischio di deindustrializzazione nei settori utilizzatori se i dazi venissero applicati in forma tradizionale senza correttivi.
Scelta della forma di misura: contingente tariffario esente da dazi
Per bilanciare la tutela dell’industria dell’Unione e l’esigenza di non provocare shock eccessivi agli utilizzatori, la Commissione non si limita a introdurre un dazio lineare ma costruisce una misura mista. Il contingente tariffario parte da 60.000 tonnellate nel 2026 e scende di 7.500 tonnellate l’anno fino a 30.000 tonnellate nel 2030. La ripartizione è ulteriormente segmentata per tipologia di prodotto, granulometria e destinazione d’uso, con gestione in base al principio "primo arrivato, primo servito" e distribuzione trimestrale. La Commissione respinge la proposta di estendere il dazio ai prodotti a valle, perché sarebbe necessaria un’inchiesta distinta e la verifica del contenuto di allumina nei beni finiti sarebbe impraticabile.
Riscossione dei dazi provvisori e assenza di retroattività
Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio sono riscossi definitivamente solo nella misura del 62,6% delle aliquote definitive, percentuale corrispondente alla quota del volume importato che, in base ai dati del periodo dell’inchiesta, non avrebbe beneficiato del contingente esente da dazi. La Commissione esclude la riscossione retroattiva delle misure definitive, poiché i dati raccolti dopo la registrazione non mostrano un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni rispetto al livello che aveva causato il pregiudizio nel periodo dell’inchiesta.
Implicazioni pratiche per importatori e operatori a valle
Per gli operatori italiani, il regolamento comporta la necessità di verificare attentamente i codici TARIC, la disponibilità del contingente e la corretta documentazione commerciale per accedere alle aliquote individuali. Gli importatori dovranno monitorare i volumi trimestrali residui del contingente, poiché l’esaurimento comporta l’applicazione del dazio pieno. Gli utilizzatori a valle, in particolare nei settori abrasivi e refrattari, dovranno considerare l’effetto sui costi di approvvigionamento e le possibili esigenze di diversificazione delle fonti, anche in ragione della progressiva riduzione del contingente nel quinquennio 2026-2030.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio antidumping definitivo
È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di allumina fusa originaria della RPC. Le aliquote sono fissate al 99,8% per Chongqing Saite Corundum Co., Ltd. (codice addizionale TARIC 89RI), all’88,7% per Luoyang Runbao Abrasives Co., Ltd. (89RJ), al 94,5% per le altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I e al 110,6% per tutte le altre importazioni originarie della RPC.
Contingente tariffario esente da dazi
È introdotto un contingente tariffario esente da dazi per le importazioni di allumina fusa originaria della RPC. Le importazioni entro il volume contingentale non sono soggette al dazio antidumping; oltre tale soglia si applica il dazio pieno. Il contingente è assegnato secondo il criterio del "primo arrivato, primo servito", ripartito in quote trimestrali e trasferibile al trimestre successivo solo per i saldi non utilizzati, con perdita del residuo dell’ultimo trimestre annuale.
Struttura e durata del contingente
Il contingente è graduato per codici TARIC e tipologie di prodotto, con distinzione tra allumina fusa bruna, allumina fusa bianca e specifiche sottocategorie di sol-gel. Il volume iniziale è pari a 60.000 tonnellate per il 2026, con riduzione di 7.500 tonnellate l’anno fino a 30.000 tonnellate nel 2030. La ripartizione prevista è, in linea generale, del 70% all’allumina fusa bruna e del 30% all’allumina fusa bianca, con ulteriore suddivisione tra abrasivi (60%) e refrattari (40%).
Riscossione dei dazi provvisori
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1456 sono riscossi definitivamente nella misura del 62,6% delle aliquote definitive. Gli importi versati in eccedenza rispetto al dazio definitivo sono svincolati. Le aliquote provvisorie da riscuotere sono indicate per ciascuna categoria di soggetti.
Aliquote individuali e condizioni documentali
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica del fabbricante, con identificazione del prodotto, del volume, della società produttrice e del codice TARIC. In mancanza della fattura conforme, si applica l’aliquota residua per tutte le altre importazioni originarie della RPC.
Nuovi esportatori e riesame successivo
L’articolo 4 prevede la possibilità di aggiungere nuovi produttori esportatori cinesi all’aliquota media ponderata delle società collaboranti non campionate, purché dimostrino cumulativamente di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta (1º ottobre 2023-30 settembre 2024), di non essere collegati a soggetti sottoposti alle misure e di aver esportato successivamente o di aver assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi nell’Unione.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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