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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-241/24

Judgment of the General Court (First Chamber) of 30 April 2025. — AirPlus International GmbH, anciennement Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark R+ – Earlier EU word marks AirPlus International, AirPlus Connect and AirPlus CardControl and figurative mark AirPlus INTERNATIONAL – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Obligation to state reasons – Article 94(1) of Regulation 2017/1001 – Examination of the facts of EUIPO’s own motion – Article 95(1) of Regulation 2017/1001 – Well-known facts – Refusal of the request for oral proceedings before the Board of Appeal – Article 96(1) of Regulation 2017/1001. — Case T-241/24

Giurisprudenza europea62024TJ0241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di AirPlus International contro la decisione EUIPO che aveva escluso il rischio di confusione con il marchio richiesto da Repsol. La Corte ritiene corretta la valutazione secondo cui, per i servizi finanziari e di pagamento in questione, il consumatore incontra i segni soprattutto visivamente e le differenze figurative superano le somiglianze fonetiche. Sono inoltre respinte le censure su fatti notori, motivazione e diniego dell'udienza orale.

Opposizione a marchio UE: nessun rischio di confusione tra i segni AirPlus e il marchio figurativo R+, con rigetto anche delle censure su motivazione, fatti notori e mancata udienza orale

La questione giuridica

Se, in una procedura di opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, i segni in conflitto generino un rischio di confusione nonostante le differenze visive; se la Commissione di ricorso abbia violato gli articoli 94 e 95 del regolamento 2017/1001 facendo leva su un fatto notorio non discusso; e se fosse illegittimo il diniego dell'udienza orale ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

Principio di diritto

Nel giudizio di opposizione basato sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, il rischio di confusione va apprezzato globalmente tenendo conto dell'impressione d'insieme, del pubblico di riferimento e delle concrete modalità di commercializzazione dei prodotti e servizi; per i servizi finanziari e di pagamento, normalmente scelti sulla base di offerte scritte o online, il profilo visivo può prevalere su quello fonetico. La Commissione di ricorso può inoltre considerare fatti notori senza doverne fornire prova specifica, purché la decisione sia sufficientemente motivata; il rifiuto di un'udienza orale è legittimo se il richiedente non dimostra la sua reale necessità. Pertanto, la domanda di annullamento è stata respinta perché il marchio richiesto non era confondibile con i marchi anteriori.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Opposizione al marchio UE R+ contro i marchi AirPlus

Il Tribunale dell’Unione europea, con sentenza del 30 aprile 2025 nella causa T-241/24, ha esaminato il ricorso proposto da AirPlus International GmbH avverso la decisione della Seconda Commissione di ricorso di EUIPO che aveva respinto l’opposizione contro la registrazione del marchio figurativo richiesto da Repsol, SA. La controversia riguarda il classico tema del rischio di confusione tra marchi UE in un settore, quello dei servizi finanziari e dei servizi di pagamento, nel quale il modo di presentazione dei segni al pubblico assume particolare rilievo.

Fatti e procedimento amministrativo

Repsol aveva chiesto la registrazione del segno figurativo riprodotto nella domanda per prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 36. AirPlus International aveva proposto opposizione sulla base di quattro marchi anteriori dell’Unione: un marchio figurativo e tre marchi denominativi, ossia AirPlus International, AirPlus Connect e AirPlus CardControl. L’opposizione era fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. La Divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione e la Commissione di ricorso aveva confermato tale esito, ritenendo insussistente il rischio di confusione.

Domande sottoposte al Tribunale

La ricorrente sosteneva, in sostanza, tre censure principali:

  • violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, per avere la Commissione di ricorso sottovalutato le somiglianze fonetiche e sopravvalutato le differenze visive;
  • violazione degli articoli 94, paragrafo 1, e 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, nonché del diritto di difesa e del diritto a un equo processo, per avere fatto leva su un fatto non discusso e non provato, relativo al fatto che i servizi finanziari sarebbero normalmente scelti sulla base di offerte scritte o online;
  • violazione dell’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, per il rifiuto della richiesta di udienza orale dinanzi alla Commissione di ricorso.

Normativa e criteri applicabili

Il Tribunale richiama i principi consolidati sul rischio di confusione:

  • l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), richiede identità o somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi e una valutazione globale del rischio di confusione;
  • la valutazione deve tenere conto del pubblico di riferimento, del suo livello di attenzione e dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti/servizi;
  • nell’analisi comparativa conta l’impressione complessiva dei marchi, con attenzione agli elementi distintivi e dominanti.

Il Tribunale richiama inoltre la giurisprudenza sui fatti notori: l’organo EUIPO può considerarli anche d’ufficio, se appartengono alla conoscenza generale o sono reperibili da fonti accessibili, senza che sia necessario che le parti li abbiano previamente allegati.

Esame del secondo motivo: fatti notori, motivazione e diritto di difesa

Il Tribunale respinge anzitutto la censura relativa agli articoli 94 e 95 del regolamento 2017/1001. Osserva che la Commissione di ricorso, nel valutare la percezione dei segni per servizi finanziari e collegati, poteva fondarsi su un fatto notorio: tali servizi sono generalmente scelti sulla base di offerte scritte o presentate su internet, dunque in un contesto prevalentemente visivo.

Secondo il Tribunale:

  • EUIPO non era tenuto a dimostrare specificamente tale circostanza nella decisione;
  • la ricorrente poteva contestarla producendo prova contraria dinanzi al Tribunale, ma non ha fornito elementi idonei a dimostrare che i servizi fossero largamente commercializzati e forniti oralmente;
  • la motivazione della decisione era sufficiente, perché consentiva di comprendere le ragioni del rigetto e di esercitare il controllo giurisdizionale.

Esame del primo motivo: assenza di rischio di confusione

Nel merito, il Tribunale conferma la valutazione della Commissione di ricorso. Le conclusioni rilevanti sono le seguenti:

  • i prodotti e servizi in questione sono in gran parte identici o simili a quelli coperti dai marchi anteriori;
  • il pubblico di riferimento comprende sia il grande pubblico sia operatori professionali, con un livello di attenzione elevato per i servizi delle classi 35 e 36 e per i prodotti di pagamento della classe 9;
  • i marchi anteriori hanno un normale grado di distintività;
  • i segni presentano differenze visive importanti, mentre la somiglianza fonetica, pur esistente per una parte del pubblico, non è decisiva nel contesto concreto.

Il Tribunale ribadisce che, per servizi finanziari e di pagamento, il consumatore si confronta normalmente con i marchi in modo visivo, attraverso documenti, prospetti e offerte online; di conseguenza, l’aspetto grafico può prevalere su quello fonetico. Ne deriva che, nel caso di specie, le differenze visive tra i segni sono sufficienti a escludere che il pubblico possa credere che i servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Esame del terzo motivo: rifiuto dell’udienza orale

Il Tribunale respinge anche la censura relativa all’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. Ricorda che la Commissione di ricorso dispone di un margine di discrezionalità nel decidere se l’udienza orale sia effettivamente necessaria. Nel caso concreto, la ricorrente non ha indicato alcuna circostanza che le avesse impedito di esporre efficacemente le proprie osservazioni nella fase scritta, né ha dimostrato che l’udienza fosse indispensabile.

Dispositivo e conseguenze

Poiché nessuno dei motivi dedotti è accolto, il Tribunale respinge integralmente il ricorso. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna AirPlus International GmbH alle spese, come richiesto da EUIPO.

Principi pratici per i professionisti

La pronuncia conferma alcuni punti di rilievo operativo:

  • nei settori finanziari e di pagamento, la valutazione del rischio di confusione è fortemente influenzata dal contesto di commercializzazione dei servizi;
  • un elemento fonetico comune non basta, da solo, a imporre la sussistenza del rischio di confusione se la percezione visiva del segno è predominante e le differenze figurative sono marcate;
  • i fatti notori possono essere utilizzati da EUIPO nell’analisi delle opposizioni, ma la parte che li contesta deve offrire una prova contraria concreta;
  • la richiesta di udienza orale dinanzi alla Commissione di ricorso non è automatica e deve essere supportata dall’indicazione di una effettiva necessità.

Come è indicizzato

Materiemarchio ueopposizione alla registrazionerischio di confusionefatti notoridiritto di difesa e udienza orale

Testo integrale

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