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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11350/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per detenzione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73. L'imputato aveva fornito informazioni sul presunto fornitore (indicato come "Alfredo", con indicazione di nazionalità, riferito come conosciuto in cella nel carcere di Asti 6-7 anni prima), aveva detto che il numero di cellulare di "Alfredo" era scritto "sul calendario a casa mia in cucina", che il fornitore era stato visto anche dalla sua convivente e che aveva venduto cocaina a Marco Lancillotti, che a sua volta la rivendeva. La Corte di appello aveva ritenuto le informazioni generiche e insufficienti (avrebbe preteso il numero di telefono preciso), valutazione che il ricorrente contestava come illegittima e non conforme ai criteri di valutazione dell'attenuante premiale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, constatando che la Corte di appello non ha applicato correttamente i principi relativi all'art. 73, comma 7, DPR 309/1990: la norma richiede una "utile collaborazione" idonea, anche astrattamente, a prevenire ulteriori delitti e, nei modesti traffici, basta che l'imputato offra all'Autorità tutto il proprio patrimonio di conoscenze. La Cassazione ha rilevato che la Corte di appello ha motivato in modo viziato (definendo generiche le dichiarazioni senza spiegare in cosa consistessero le specifiche carenze né perché le informazioni non fossero verificabili) e ha annullato la sentenza sul punto, rinviando alla Corte di appello perché, conformemente ai principi indicati, verifichi se sussista l'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 7)

    L'attenuante premiale richiede una collaborazione "utile" che fornisca rivelazioni idonee, anche astratticamente, a evitare altri delitti: per modesti traffici non è necessario raggiungere la sottrazione dal mercato di rilevanti risorse; è sufficiente che l'imputato fornisca tutto il suo patrimonio di conoscenze, dotate di rilevanza e novità, tali da consentire l'individuazione o la neutralizzazione di responsabili conosciuti.

  • Sez. 6, n. 9381 del 30/3/1994 (Rv. 199517)

    Giurisprudenza che individua la ratio della norma nell'ottica di prevenzione del danno sociale e nell'esigenza che la riduzione premi la collaborazione utile a evitare ulteriori illeciti.

  • Sez. 6, n. 19082 del 16/03/2010 (Khezami, Rv. 247082)

    Principio secondo cui, nei casi di modesti traffici, è sufficiente che l'imputato offra all'Autorità le conoscenze in suo possesso per impedire ulteriori conseguenze dell'attività illecita.

  • Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018 (Albini, Rv. 274347)

    Il giudice di merito deve analizzare il contenuto delle dichiarazioni e indicare quali circostanze o carenze specifiche consentono o precludono l'applicazione dell'attenuante: la motivazione deve spiegare in che modo le informazioni siano irrilevanti o non verificabili.

Massime di principio

  • Per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, non è necessario che l'imputato procuri risultati immediati e rilevanti (es. sequestri ingenti): nelle vicende di modesto spaccio basta che fornisca tutte le conoscenze in suo possesso che siano rilevanti e nuove.
  • Il giudice di merito deve motivare puntualmente: se ritiene le dichiarazioni "generiche" deve indicare quali elementi specifici mancano e perché le informazioni rese non sono, anche astrattamente, idonee a permettere accertamenti o identificazioni.
  • Non si può pretendere dal collaboratore che fornisca dati che oggettivamente non ricorda (es. un numero di cellulare) quando ha comunque fornito elementi identificativi verificabili (nomi, luoghi, relazioni, fonti come conviventi); la valutazione deve tener conto delle condizioni concrete del dichiarante.
  • Se il dichiarante indica elementi che permettono accertamenti (es. ubicazione approssimativa, nomi, rapporti con terzi), l'Autorità investigativa ha il dovere di verificarli; il mancato immediato riscontro non può automaticamente travolgere la rilevanza delle informazioni.
  • In caso di rifiuto dell'attenuante per motivazione insufficiente o generica, la sentenza è esposta al rischio di annullamento in Cassazione per violazione di legge e carenza della motivazione; occorre sempre una valutazione concreta della rilevanza e della novità delle informazioni fornite.

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