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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2518

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2518 del Consiglio, del 23 settembre 2024, che attua l’articolo 11 del regolamento (UE) n. 377/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau

Normativa europea32024R2518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2518 aggiorna il regime sanzionatorio UE relativo alla Guinea-Bissau. A seguito del riesame previsto dall’articolo 11 del regolamento (UE) n. 377/2012, il Consiglio ha ritenuto opportuno cancellare tre persone dall’allegato I. L’intervento è quindi meramente modificativo e si limita ad adeguare l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive.

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 con la cancellazione di tre persone dall’elenco delle misure restrittive relative alla Guinea-Bissau.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione della situazione in Guinea-Bissau, incidendo esclusivamente sull’elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità soggetti a restrizioni contenuto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012. La modifica consiste nella soppressione di tre voci nominative; non disciplina nuovi divieti, né amplia l’ambito soggettivo o territoriale del regime sanzionatorio. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal giorno successivo alla pubblicazione.

Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio UE relativo alla Guinea-Bissau

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2518 interviene sul regime di misure restrittive adottato dall’Unione in considerazione della situazione in Guinea-Bissau. Il provvedimento dà attuazione all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 377/2012, a seguito del riesame periodico del Consiglio, e comporta la cancellazione di tre nominativi dall’elenco delle persone soggette a restrizioni.

Contesto normativo

Il regolamento (UE) n. 377/2012 costituisce la base del regime sanzionatorio UE relativo alla Guinea-Bissau. Il presente atto di esecuzione non istituisce un nuovo regime né modifica la struttura delle misure restrittive, ma aggiorna esclusivamente l’allegato I, che contiene l’elenco dei soggetti interessati dalle misure di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento originario.

Esito del riesame del Consiglio

Nel considerando centrale, il Consiglio afferma di aver riesaminato le misure restrittive e di ritenere che tre persone debbano essere cancellate dall’elenco. La modifica è quindi il risultato di una valutazione di permanenza o meno delle condizioni che giustificano l’inserimento nell’allegato sanzionatorio.

Modifica dell’allegato I

L’articolo 1 prevede la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Le voci soppresse sono quelle relative a:

  • Tchipa NA BIDON;
  • Idrissa DJALÓ;
  • Tenente Julio NA MAN.

Decorrenza ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per l’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio.

Disposizioni principali

Riesame delle misure restrittive

Il Consiglio, in applicazione dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 377/2012, ha riesaminato il regime restrittivo relativo alla Guinea-Bissau e ha concluso che tre persone dovessero essere rimosse dall’elenco delle persone soggette a misure restrittive contenuto nell’allegato I.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. Nell’allegato sono soppresse le voci relative a Tchipa NA BIDON, Idrissa DJALÓ e Tenente Julio NA MAN.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionali

Testo integrale

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