Regolamento (UE) 2024/2525
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2525 della Commissione, del 23 settembre 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce la classificazione in nomenclatura combinata di una specifica tipologia di mutandine unisex elasticizzate, escludendo la loro collocazione nella voce 9619 e ricondurle al codice NC 6108 22 00. La Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell’Unione, sulla base delle regole generali di interpretazione e delle note del capitolo 61. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’utilizzo delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi già rilasciate. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Classificazione doganale nella nomenclatura combinata di mutandine unisex elasticizzate destinate al fissaggio di assorbenti o medicazioni.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione, ai fini doganali e tariffari nell’Unione europea, delle merci descritte nell’allegato del regolamento. Riguarda in particolare le mutandine unisex aderenti, in materiale tessile a maglia circolare, prive di tassello e prive di elementi assorbenti, importate come parte di un sistema per la gestione dell’incontinenza. Non disciplina in generale tutti gli articoli tessili, ma solo le merci specificamente descritte; restano rilevanti, per il regime transitorio, le informazioni tariffarie vincolanti non conformi rilasciate per tali merci, invocabili per tre mesi dall’entrata in vigore.
Classificazione di talune mutandine unisex nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2525 della Commissione interviene per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata alle merci descritte nell’allegato. La misura si fonda sul regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare sull’articolo 57, paragrafo 4, e sull’articolo 58, paragrafo 2, e richiama le regole generali del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Finalità e contesto
Secondo i considerando, è necessario adottare una disciplina specifica per la classificazione delle merci elencate nell’allegato, così da garantire uniformità applicativa in tutta l’Unione. La Commissione evidenzia che le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata si applicano anche a nomenclature che la riprendano, totalmente o in parte, o che aggiungano suddivisioni stabilite da specifiche disposizioni dell’Unione per misure tariffarie o di altra natura negli scambi di merci.
Oggetto della classificazione
L’allegato descrive mutandine unisex aderenti, altamente elasticizzate, in materiale tessile sottile a maglia circolare, composte per il 96 % da poliestere e per il 4 % da elastan. Il prodotto è lavorato a maglia tubolare senza cuciture principali, presenta un bordo alto, aderente ed elasticizzato in vita e non ha tassello nella zona inguinale. È lavabile e, all’importazione, viene dichiarato come parte di un sistema per la gestione dell’incontinenza a due pezzi, insieme a un assorbente.
Criteri tecnici e ragioni della classificazione
La Commissione conclude che l’articolo deve essere classificato nel codice NC 6108 22 00, cioè come slip o mutandine per donna o ragazza. La motivazione è che le mutandine, considerate da sole, non sono articoli assorbenti né articoli analoghi a quelli della voce 9619: non impediscono la perdita di fluidi corporei e non li assorbono. Inoltre, non possono essere considerate un articolo incompleto o non finito ai sensi della regola generale 2, lettera a), perché l’eventuale parte assorbente non è parte essenziale già incorporata nel prodotto al momento dell’importazione.
Esclusione della voce 9619
L’allegato chiarisce espressamente che la voce 9619 è esclusa. Il fatto che l’articolo sia elastico e adatto a fissare diversi prodotti alla cute non è sufficiente a qualificarlo come articolo per l’incontinenza, perché dalla progettazione non emerge una destinazione univoca all’incontinenza o alla medicazione di ferite. Viene inoltre richiamata la coerenza con una precedente classificazione di mutandine unisex a maglia contenuta nel regolamento (CEE) n. 350/93.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 introduce un periodo di tolleranza di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate ma non conformi al nuovo regolamento. Durante tale periodo, il titolare può continuare a invocarle ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e vincolatività
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Classificazione delle merci nell’allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata siano classificate nella nomenclatura combinata con il codice NC indicato nella colonna 2. Nel caso concreto, le mutandine unisex elasticizzate sono classificate nel codice NC 6108 22 00.
Esclusione della voce 9619 e criteri di classificazione
Dall’allegato risulta che la classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 1 e 9 del capitolo 61 e dal testo dei codici NC 6108 e 6108 22 00. È espressamente esclusa la classificazione nella voce 9619, perché le mutandine non presentano caratteristiche assorbenti particolari e non costituiscono un articolo per l’incontinenza o un articolo analogo.
Regime transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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