Regolamento (UE) 2024/2519
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2519 del Consiglio, del 23 settembre 2024, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/2519 interviene in modo puntuale sul regime sanzionatorio dell’Unione in relazione alla Siria. A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-209/22, il Consiglio dispone la soppressione di una voce dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità od organismi contenuto nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. L’atto non introduce nuove misure sostanziali, ma aggiorna l’elenco sanzionatorio conformemente all’esito del contenzioso.
Modifica mirata dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 per sopprimere una persona dall’elenco delle misure restrittive relative alla Siria.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito del regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Siria, limitatamente alla modifica dell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. L’intervento riguarda la sezione A («Persone») dell’allegato II e consiste nella cancellazione di una specifica voce relativa a una persona fisica. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2519 del Consiglio: soppressione di una voce dall’elenco sanzionatorio relativo alla Siria
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2519 aggiorna il regime di misure restrittive dell’Unione nei confronti della Siria, incidendo esclusivamente sull’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. L’intervento è espressamente collegato alla sentenza del Tribunale nella causa T-209/22, che ha reso opportuno eliminare una specifica iscrizione dall’elenco delle persone sottoposte a misure restrittive.
Contesto e base giuridica
Il Consiglio richiama il regolamento (UE) n. 36/2012, che disciplina le misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011. L’atto è adottato in particolare ai sensi dell’articolo 32 di tale regolamento ed è motivato dall’esigenza di adeguare l’elenco sanzionatorio all’esito del giudizio dinanzi al Tribunale.
Modifica dell’allegato II
L’unica modifica sostanziale consiste nella soppressione di una voce dall’elenco contenuto nella sezione A («Persone») dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. La voce eliminata è la n. 320, riferita a "Shalaa Mohammed MAKHLOUF". Il regolamento non contiene ulteriori modifiche normative, né introduce nuovi criteri di designazione o nuove categorie di soggetti interessati.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come formula standard per gli atti regolamentari dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Effetti pratici per gli operatori
Per i destinatari del regime sanzionatorio, l’effetto operativo è la rimozione della persona indicata dall’elenco delle persone soggette a restrizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 36/2012. L’atto ha quindi natura meramente modificativa e correttiva, senza ampliare l’ambito delle sanzioni, ma incidendo sull’assetto soggettivo delle misure restrittive vigenti.
Disposizioni principali
Soppressione di una voce dall’allegato II
L’articolo 1 modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, viene soppressa la voce n. 320 nella sezione A («Persone») dell’allegato II, relativa a "Shalaa Mohammed MAKHLOUF".
Base giuridica e collegamento con il contenzioso
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 36/2012 e fa seguito alla sentenza del Tribunale del 17 luglio 2024 nella causa T-209/22, Shahla Makhlouf/Consiglio dell’Unione europea, ECLI:EU:T:2024:498.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente stabilito che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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