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Sentenza

Sentenza del 13/05/2021 n. 2508 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Condanna alle spese di lite.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la Corte ha accolto il principio invocato: l'art. 15, comma 2, del d.lgs. 546/92, mutuando la regola dell'art. 92 c.p.c., impone la rifusione delle spese al soggetto che ha ottenuto una pronuncia favorevole, ammettendo solo limitatissime eccezioni. Ne consegue la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite a favore della contribuente vincente

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

la contribuente ha invocato l'applicazione dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 per ottenere la rifusione delle spese di lite sostenute nel giudizio tributario, richiamando la formula di cui all'art. 92 c.p.c. e deducendo che la pronuncia favorevole comporta l'obbligo della controparte resistente a rimborsare le spese processuali

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 15, comma 2

    art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    la norma dispone la regola della rifusione delle spese al soggetto che ottiene una pronuncia favorevole nel processo tributario, sulla falsariga dell'art. 92 c.p.c.; le eccezioni sono molto limitate

  • codice di procedura civile, art. 92

    la disposizione civile sul principio della soccombenza è richiamata come modello interpretativo per l'allocazione delle spese nel processo tributario

  • Cassazione civile, sent. n. 29211/2020

    giurisprudenza di riferimento che conferma l'interpretazione restrittiva delle eccezioni alla regola della rifusione delle spese a favore del soggetto vittorioso

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario il soggetto che ottiene una pronuncia favorevole è, di regola, titolare della rifusione delle spese processuali ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/92.
  • Le eccezioni alla regola della rifusione sono molto limitate; pertanto il giudice può discostarsene solo in presenza di circostanze ben delineate (es. comportamento processuale anomalo, ragioni di particolare gravità o inutilità del processo), che devono essere adeguatamente motivate.
  • La disciplina civilistica dell'art. 92 c.p.c. costituisce parametro interpretativo per l'allocazione delle spese nel processo tributario, ma va applicata tenendo conto delle peculiarità della materia tributaria.
  • Se si ottiene una pronuncia favorevole è necessario chiedere espressamente la liquidazione delle spese in sede di conclusioni processuali, poiché la condanna alle spese non si assume automaticamente senza istanza o quantificazione ove richiesto.
  • In caso di esito parziale o frazionato del giudizio, il giudice può ripartire le spese tra le parti in misura proporzionale agli esiti favorevoli o sfavorevoli, valutando la complessiva soccombenza relativa.
  • Le pronunce di legittimità (es. Cass. 29211/2020) consolidano la tendenza a garantire al vincitore la copertura delle spese, rendendo più difficile ottenere l'esclusione o la limitazione della condanna alle spese da parte dell'Amministrazione pubblica.

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