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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13355/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione basata su un unico motivo: censura di nullità dell'ordinanza cautelare per violazione dell'art. 292, comma 2, lett. d) c.p.p., in relazione all'esigenza cautelare di cui alla lett. a) dell'art. 274 c.p.p., per avere il giudice omesso di indicare la data di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere; il ricorrente deduce che il Tribunale del riesame non si è pronunciato sul punto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, richiamando costante giurisprudenza secondo cui il termine di scadenza previsto dall'art. 292, comma 2, lett. d) c.p.p. è rilevante solo quando la misura cautelare sia disposta esclusivamente per garantire l'acquisizione e la genuinità della prova; se concorrono esigenze cautelari diverse (qui, in particolare, il pericolo di reiterazione del reato ai sensi dell'art. 27 comma 3 c.p.p.), l'indicazione del termine è superflua. Poiché la misura era stata disposta anche per il pericolo di reiterazione, l'omissione non costituisce vizio di motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. È stato inoltre disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai fini di quanto previsto dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale che configura i reati di cui è imputato il ricorrente; citata per identificare la fattispecie penale centrale del procedimento.

  • art. 292, comma 2, lett. d) c.p.p.

    Prevede l'indicazione del termine di scadenza della misura cautelare quando essa è disposta in relazione alle indagini da compiere; la Corte interpreta che tale requisito è essenziale solo se la custodia è motivata esclusivamente dall'esigenza di acquisire o garantire genuinità della prova.

  • art. 274, lett. a) c.p.p.

    Richiamata nella prospettazione del ricorrente come esigenza cautelare collegata alle indagini; la Corte valuta la rilevanza della mancata indicazione del termine rispetto a questa specifica esigenza.

  • art. 27, comma 3 c.p.p.

    Norma richiamata dalla Corte per individuare la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato: la presenza di tale esigenza cautelare concorrente rende superflua l'indicazione del termine di scadenza prevista dall'art. 292, comma 2, lett. d).

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale cui la Corte ordina di conformarsi: trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario della copia del provvedimento per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • L'omissione dell'indicazione del termine di scadenza della misura cautelare (art. 292, comma 2, lett. d) c.p.p.) è rilevante e potenzialmente invalidante solo quando la custodia è disposta esclusivamente per garantire l'acquisizione o la genuinità della prova; in tal caso il termine è necessario.
  • Se la misura cautelare è motivata anche da esigenze cautelari diverse dall'acquisizione della prova (es. pericolo di reiterazione del reato, pericolo di fuga, inquinamento probatorio), l'indicazione del termine di cui all'art. 292, comma 2, lett. d) c.p.p. è superflua e la sua omissione non comporta necessariamente nullità del provvedimento.
  • In sede di riesame e di impugnazione, il vizio formale segnalato dal ricorrente deve essere valutato nel contesto complessivo delle esigenze cautelari indicate dal giudice; la mancata pronuncia specifica su una sottoposta questione non è decisiva se dal provvedimento emergono chiaramente le ragioni che giustificano la misura.
  • La Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria quando la doglianza è manifestamente infondata; va inoltre eseguita la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario se prevista dagli strumenti normativi applicabili.

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