Sentenza del 07/12/2017 n. 29368 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto legittimi il recupero a tassazione di costi per ammortamento di oneri pluriennali e la ripresa di interessi attivi presunti su finanziamenti concessi a società collegate, oltre ad aver confermato una sanzione. I motivi di ricorso riguardavano, tra l'altro, la presunta violazione delle garanzie dello Statuto del contribuente durante la verifica fiscale, l'errata applicazione del principio di non contestazione, la valutazione della natura infruttifera dei finanziamenti e la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto esclusivamente il secondo motivo. Ha stabilito che la CTR aveva erroneamente ritenuto non contestata la ripresa relativa agli ammortamenti solo perché la società non aveva replicato specificamente all'appello incidentale dell'Ufficio: l'onere di contestazione gravava sulla contribuente nel giudizio di primo grado, mentre non sussisteva un analogo obbligo di contestazione specifica in appello a carico della parte vittoriosa. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili, oppure ritenuti infondati in via aggiuntiva. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12
Le garanzie previste dall'art. 12, comma 2, si applicano agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente.
Le garanzie connesse alla verifica non si applicano automaticamente alle verifiche svolte a tavolino. Non esiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio preventivo durante la mera raccolta di dati ed elementi probatori.
Codice di procedura civile, art. 384
Quando la questione è esclusivamente di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente senza rinviare la causa su quel punto.
Codice di procedura civile, art. 2697
Chi invoca un fatto costitutivo della propria pretesa o eccezione deve provarlo. Nel caso concreto, la contribuente avrebbe dovuto dimostrare adeguatamente la natura infruttifera dei finanziamenti e l'obiettiva incertezza normativa.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 4
Nel processo tributario il contribuente deve prendere specifica posizione sui fatti posti a fondamento dell'accertamento già nel ricorso introduttivo di primo grado.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56
In appello devono essere riproposte le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, altrimenti si intendono rinunciate. La disposizione non impone però all'appellato vittorioso una specifica contestazione dei motivi dell'appello avversario.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 57 e 58
L'appello tributario si svolge sul tema probatorio già fissato in primo grado, con i limiti previsti per domande ed eccezioni nuove e per la produzione delle prove.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 43 e 95
Le disposizioni sono state invocate in relazione alla tassazione degli interessi derivanti da finanziamenti infragruppo; la Cassazione non ha esaminato nel merito la questione perché il motivo mirava in realtà a contestare una valutazione di fatto della CTR.
Codice civile, art. 1815
La norma è stata richiamata con riferimento alla presunzione di onerosità del mutuo e degli interessi sui finanziamenti. La contribuente avrebbe dovuto fornire una prova idonea e attendibile della gratuità dei finanziamenti.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2
Consente l'esclusione delle sanzioni quando ricorre un'obiettiva incertezza normativa tributaria, intesa come impossibilità oggettiva di individuare con sicurezza la norma applicabile.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
Prevede l'esclusione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni tributarie.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3
Riconosce rilievo all'obiettiva incertezza normativa ai fini dell'esclusione delle sanzioni, ma non è sufficiente una generica difficoltà interpretativa o la sola soggettiva convinzione del contribuente.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Applicabile ratione temporis, imponeva per i motivi di vizio motivazionale la formulazione del cosiddetto momento di sintesi. La sua omissione ha determinato l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario il contribuente deve contestare in modo specifico i fatti dell'accertamento già nel ricorso di primo grado; una contestazione generica può comportare che i fatti siano considerati non controversi.
- La parte che ha vinto in primo grado non è tenuta, in appello, a contestare analiticamente ogni argomento dell'appello avversario per evitare la non contestazione. Deve però riproporre le questioni e le eccezioni non accolte, altrimenti possono intendersi rinunciate.
- Le garanzie dello Statuto del contribuente relative a accessi, ispezioni e verifiche non si estendono automaticamente alle verifiche a tavolino, salvo specifiche previsioni normative o principi applicabili al caso concreto.
- La gratuità di finanziamenti infragruppo deve essere dimostrata con documentazione coerente, attendibile e possibilmente dotata di data certa; il semplice richiamo a scritture contabili o corrispondenza non adeguatamente verificabile può non essere sufficiente.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove come se fosse un ulteriore grado di merito. Se si contesta l'apprezzamento dei documenti, occorre dedurre correttamente un vizio motivazionale e rispettare i requisiti formali applicabili.
- L'esenzione dalle sanzioni per incertezza normativa richiede un'incertezza oggettiva, riconoscibile dal giudice e derivante dall'impossibilità di individuare con sicurezza la norma applicabile; non basta la difficoltà soggettiva del contribuente o l'assenza di preparazione tecnica.
- Quando la Cassazione accoglie un motivo processuale che incide sulla decisione, può cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di merito, che dovrà riesaminare il punto e provvedere anche sulle spese.
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