Cassazione Civile, Ordinanza n. 16403/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici specializzandi)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla tardiva e incompleta attuazione nell’ordinamento interno delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, relative alla adeguata remunerazione dei medici frequentanti corsi di specializzazione. Il Tribunale aveva accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione e rigettato la domanda; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto e condannato gli appellanti alle spese del grado, pur essendo la parte appellata rimasta contumace in appello. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione del d.lgs. 257/1991, dell’art. 11 L. 370/1999 e dei D.P.C.M. attuativi del 2007, sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere dal 27 ottobre 1999 perché l’inadempimento statale sarebbe perdurato e solo nel 2007 sarebbe stata definita una disciplina della remunerazione adeguata; con il secondo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e la nullità della condanna alle spese in favore di una parte rimasta contumace.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché contrario a un orientamento di legittimità consolidato: per le domande risarcitorie fondate sulla tardiva attuazione delle direttive sulla specializzazione medica, il termine prescrizionale decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 L. 370/1999, che ha reso ragionevole per gli aventi diritto la consapevolezza che lo Stato non avrebbe ulteriormente adempiuto. È stata invece accolta la censura sulle spese: la condanna della parte vittoriosa rimasta contumace non è consentita, perché il relativo credito presuppone che la parte abbia effettivamente sostenuto spese per attività difensiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio limitatamente alla statuizione di condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado in favore dell’amministrazione appellata; sono rimaste ferme le spese del primo grado e compensate le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma evocata per denunciare violazione di legge nel primo motivo di ricorso
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo contrario a orientamento consolidato di legittimità
art. 360 n. 4 c.p.c.
richiamato per dedurre nullità della statuizione sulle spese
art. 91 c.p.c.
richiamato come parametro della condanna alle spese di lite secondo soccombenza
art. 92 c.p.c.
richiamato in relazione alla disciplina della compensazione/spese processuali
art. 382, comma 3, c.p.c.
base per la cassazione senza rinvio della statuizione sulle spese resa in difetto di potere
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma procedurale sulla trattazione camerale del ricorso
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
considerato la normativa nazionale di prima trasposizione del regime europeo sugli specializzandi, applicabile agli iscritti antecedenti l’anno accademico 2006-2007
art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370
indicato come momento da cui decorre la prescrizione decennale del diritto al risarcimento per tardiva attuazione delle direttive
d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 368
richiamato per distinguere la disciplina economica dei medici specializzandi iscritti dall’anno accademico 2006-2007 in poi
L. 20 maggio 1958, n. 260
richiamato per affermare che l’evocazione di un diverso organo statuale non impedisce la sanatoria dell’irregolarità della legittimazione passiva
direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE
fonti eurounitarie la cui tardiva/incompleta trasposizione fonda la pretesa risarcitoria dei medici specializzandi
direttiva 93/16/CEE
citata per escludere che abbia introdotto un nuovo obbligo sulla misura della borsa di studio
art. 6, par. 1 CEDU
richiamato per escludere una violazione del diritto di accesso al giudice, ritenendo ragionevole il termine di prescrizione
art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
richiamato nella formulazione dei motivi di ricorso
art. 360 n. 4 cod. proc. civ.
richiamato nella formulazione del secondo motivo di ricorso
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta attuazione di direttive europee sulla remunerazione dei medici specializzandi si prescrive in dieci anni, con decorrenza dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 L. 370/1999.
- La circostanza che la giurisprudenza abbia chiarito solo successivamente alcuni profili della tutela (giurisdizione, natura dell’azione, legittimazione passiva) non impedisce il decorso della prescrizione, se il danneggiato poteva già agire stragiudizialmente e giudizialmente contro il soggetto tenuto.
- Ai fini della prescrizione, è sufficiente che dal quadro normativo risulti ragionevolmente individuabile il debitore, senza che occorra la piena definizione giurisprudenziale di tutti i profili processuali della controversia.
- La disciplina introdotta nel 1999 ha trasformato la precedente pretesa risarcitoria in una obbligazione satisfattiva di natura valutaria, senza che possa individuarsi un successivo momento autonomo di decorrenza della prescrizione legato alla successiva quantificazione della remunerazione adeguata.
- La condanna alle spese processuali in favore della parte vittoriosa rimasta contumace non è consentita, perché il relativo rimborso presuppone l’effettivo sostenimento di spese per attività difensiva; in mancanza, la statuizione va cassata senza rinvio.
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