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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2181

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2181 della Commissione del 16 dicembre 2019 che specifica le caratteristiche tecniche concernenti elementi comuni a vari set di dati a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R2181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce specifiche tecniche uniformi per vari elementi statistici comuni ai diversi set di dati previsti dal regolamento (UE) 2019/1700. Definisce in particolare le popolazioni di riferimento, le unità di osservazione, le regole per la dimora abituale e i casi particolari, nonché le descrizioni e le classificazioni delle variabili comuni da trasmettere a Eurostat. L’obiettivo è garantire comparabilità, coerenza e applicazione uniforme delle statistiche sulle persone e sulle famiglie in tutta l’Unione. L’allegato contiene l’elenco dettagliato delle variabili e delle relative categorie di codifica.

Specificazione delle caratteristiche tecniche comuni a vari set di dati statistici sulle persone e le famiglie ai sensi del regolamento (UE) 2019/1700.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri nell’ambito della produzione e trasmissione alla Commissione (Eurostat) di statistiche europee sulle persone e sulle famiglie basate su dati a livello individuale, per i domini previsti dal regolamento (UE) 2019/1700. Disciplina i set di dati comuni a più domini, definendo popolazioni statistiche, unità di osservazione, variabili, classificazioni e regole di trattamento di casi particolari. Le disposizioni riguardano la trasmissione di dati comparabili a livello nazionale, regionale e internazionale; sono previsti riferimenti a NUTS, ISCED, ISCO, NACE e GEO SCL. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il regolamento è inoltre rilevante ai fini del SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2181 della Commissione

Il regolamento specifica le caratteristiche tecniche comuni ai vari set di dati statistici previsti dal regolamento (UE) 2019/1700 sulle persone e sulle famiglie. La finalità è assicurare comparabilità, coerenza interpretativa e applicazione uniforme delle statistiche in tutti gli Stati membri, anche tramite classificazioni standard e regole omogenee di identificazione delle unità statistiche.

Contesto e ratio normativa

Il testo si fonda sull’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1700, che demanda alla Commissione la specificazione di elementi tecnici comuni. Nei considerando si evidenzia che alcuni elementi statistici sono condivisi da tutti e sette i domini previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base; ciò rende necessario uniformare definizioni e modalità di rilevazione. Viene inoltre sottolineata l’esigenza di statistiche regionali comparabili e di classificazioni internazionali coerenti per istruzione, occupazione e attività economiche.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda gli Stati membri nella raccolta e trasmissione alla Commissione (Eurostat) di dati statistici individuali relativi a persone e famiglie nei domini coperti dal regolamento (UE) 2019/1700. Le specifiche tecniche si applicano agli elementi comuni a più set di dati e incidono su popolazioni statistiche, unità di osservazione, variabili e classificazioni. Le statistiche devono poter essere disaggregate anche territorialmente, con riferimento alla classificazione NUTS, e utilizzare nomenclature statistiche compatibili con ISCED, ISCO, NACE e GEO SCL.

Definizioni chiave

L’articolo 2 chiarisce il significato di una serie di concetti essenziali per la corretta imputazione dei dati:

  • l’unità abitativa comprende edifici o parti di edifici destinati ad abitazione;
  • la famiglia unipersonale è quella composta da una sola persona che vive abitualmente da sola o in una sistemazione distinta;
  • la famiglia pluripersonale è un gruppo di almeno due persone che vivono abitualmente insieme e condividono reddito e spese;
  • il domicilio della famiglia è l’unità abitativa occupata da una famiglia pluripersonale e da persone con stretti legami familiari;
  • le spese della famiglia comprendono sia i costi abitativi sia le spese della vita quotidiana;
  • la convivenza riguarda istituzioni pubbliche o private che assicurano dimora di lunga durata e servizi necessari alla vita quotidiana, come ospedali, strutture socioassistenziali, caserme, istituti penitenziari, istituti religiosi e residenze studentesche terziarie.

Popolazione statistica e dimora abituale

L’articolo 3 stabilisce che le unità di osservazione sono le famiglie o le persone che le compongono. Il criterio centrale è la dimora abituale: se una persona vive regolarmente in più abitazioni, si considera quella in cui trascorre la maggior parte dell’anno, anche se situata all’estero. In linea generale, le persone che dimorano abitualmente in alberghi sono escluse dalla popolazione delle famiglie, salvo che lo Stato membro le consideri incluse nella propria definizione nazionale, caso che deve essere esplicitato nella relazione sulla qualità prevista dal regolamento (UE) 2019/1700.

Sono inoltre previsti criteri specifici per:

  • persone ospitate in convivenze con soddisfacimento del fabbisogno di alloggio e sostentamento per almeno 12 mesi;
  • militari di leva, inclusi nella popolazione delle famiglie se il servizio dura meno di 12 mesi o se mantengono legami economici e abitativi significativi con la famiglia, ma esclusi in ogni caso nel dominio delle forze di lavoro;
  • determinazione dell’appartenenza a famiglie pluripersonali in caso di condivisione di reddito o spese, con esclusione dei meri coinquilini che condividono solo spese abitative.

Casi particolari per la dimora abituale

L’articolo 4 disciplina situazioni speciali. Per chi lavora lontano dal domicilio familiare durante la settimana e vi fa ritorno nel fine settimana, la dimora abituale resta il domicilio della famiglia. Lo stesso vale per gli alunni delle scuole primarie e secondarie che, durante l’anno scolastico, risiedono altrove.

Per i minori economicamente dipendenti che vivono alternativamente in due dimore, la dimora abituale coincide con il luogo in cui trascorrono la maggior parte del tempo; se il tempo è equamente diviso, si applica il domicilio del genitore o tutore che percepisce gli assegni per figli a carico oppure che contribuisce maggiormente alle spese del minore; in mancanza, conta il luogo in cui il minore si trova alla data di riferimento. Nei dati longitudinali, salvo mutamenti della situazione, si presume continuità della stessa dimora tra diverse tornate di rilevazione.

Per i domini «reddito e condizioni di vita» e «consumi» valgono regole aggiuntive per lavoratori e studenti del terziario che vivono lontano dalla famiglia per periodi prolungati: in presenza di contributo significativo al reddito familiare o di beneficio del reddito familiare e assenza di altra famiglia abituale, si considera la dimora familiare. Gli Stati membri possono derogare in casi giustificati, ma devono indicare i criteri adottati nelle relazioni sulla qualità e assicurare la corretta comunicazione dei trasferimenti intrafamiliari, inclusi i pagamenti per conto dello studente. Tali regole possono essere estese anche ad altri domini, se ciò è descritto nella relazione sulla qualità.

Variabili comuni e classificazioni

L’allegato costituisce la parte più tecnica del regolamento e definisce numerose variabili con relative categorie di codifica per la trasmissione a Eurostat. Tra le principali:

  • sesso;
  • età in anni compiuti e data di riferimento;
  • presenza di partner nella stessa famiglia;
  • tipo di famiglia;
  • condizione lavorativa principale, tempo pieno/parziale, posizione nella professione, settore economico dell’unità locale, professione, stabilità dell’occupazione, responsabilità di supervisione, anno di inizio dell’attuale occupazione, dimensione dell’unità locale, precedenti esperienze lavorative;
  • partecipazione all’istruzione e alla formazione, livello di istruzione conseguito, anno del conseguimento, settore dell’istruzione, livello dell’istruzione o formazione in corso o più recente;
  • paese di nascita, cittadinanza, paese di nascita dei genitori, paese e regione di residenza, grado di urbanizzazione, durata della permanenza nel paese di residenza;
  • griglia della famiglia e relazioni di parentela;
  • dimensione della famiglia, titolo di godimento dell’abitazione, reddito mensile netto corrente delle famiglie;
  • percezione della salute generale, problemi di salute di lunga durata, limitazioni nelle attività;
  • modalità di intervista, natura della partecipazione all’indagine, strato e unità primaria di campionamento.

Per varie variabili sono specificate classificazioni dettagliate e categorie residuali come «non dichiarato» e «non applicabile». L’allegato disciplina anche l’uso di codifiche armonizzate, ad esempio NUTS per la regione di residenza, ISCED per l’istruzione, ISCO per la professione, NACE per l’attività economica e GEO SCL per i paesi.

Regole di codifica e trattamento dei dati

Il regolamento dedica particolare attenzione alla qualità e comparabilità dei dati. Alcune variabili sono autodefinite, come la condizione lavorativa principale o la distinzione tra tempo pieno e tempo parziale; altre seguono criteri oggettivi, come il livello ISCED più elevato completato con successo o la durata della permanenza nel paese. Sono previste definizioni tecniche per la gestione di doppia cittadinanza, famiglie composte, relazioni intrafamiliari e occupazioni.

Le categorie «non dichiarato» e «non applicabile» hanno funzioni distinte: la prima riguarda i casi di non risposta, la seconda i casi fuori campo o non sistematicamente rilevati per alcuni gruppi di popolazione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Stabilisce le caratteristiche tecniche delle popolazioni statistiche e delle unità di osservazione, nonché le descrizioni delle variabili e delle classificazioni statistiche per gli elementi comuni a vari set di dati previsti dal regolamento (UE) 2019/1700 (articolo 1).

Definizioni comuni

Introduce definizioni vincolanti per nozioni chiave quali abitazione/unità abitativa, famiglia unipersonale e pluripersonale, componente della famiglia, domicilio della famiglia, condivisione del reddito e delle spese familiari, e convivenza/istituzioni collettive (articolo 2).

Popolazione statistica e unità di osservazione

Individua come unità di osservazione le famiglie o le persone che le compongono; disciplina il concetto di dimora abituale, la gestione di persone residenti in più abitazioni, l’esclusione di regola degli ospiti abituali di alberghi, l’eventuale inclusione di persone in convivenze e i criteri relativi ai militari di leva, con deroga specifica per il dominio delle forze di lavoro (articolo 3).

Casi particolari per la dimora abituale

Detta regole speciali per lavoratori pendolari settimanali, alunni di scuole primarie e secondarie fuori sede e minori economicamente dipendenti che vivono alternativamente in due dimore. Prevede inoltre norme aggiuntive per i domini «reddito e condizioni di vita» e «consumi» per lavoratori e studenti del terziario che vivono fuori dal domicilio familiare per periodi prolungati, con facoltà degli Stati membri di non applicarle in casi giustificati e obbligo di descriverne i criteri nelle relazioni sulla qualità (articolo 4).

Variabili e classificazioni statistiche

Rinvia all’allegato per le descrizioni e classificazioni delle variabili comuni ai vari set di dati, includendo sesso, età, composizione familiare, condizione lavorativa, occupazione, istruzione, paese di nascita, cittadinanza, residenza, urbanizzazione, reddito familiare, salute, partecipazione all’indagine e caratteristiche del campione (articolo 5 e allegato).

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 6).

Come è indicizzato

Materiestatisticaraccolta daticlassificazioni statistichecoordinamento amministrativo

Testo integrale

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