Cassazione Civile, Ordinanza n. 08833/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in cui il primo giudice aveva dichiarato l'estinzione del processo a seguito di adesione alla definizione agevolata. La parte soccombente in appello impugnava tale decisione chiedendone la riforma; sosteneva, inoltre, che la domanda avrebbe dovuto portare anche alla condanna dell'agente della riscossione a procedere allo sgravio della cartella esattoriale e, in subordine, a una decisione nel merito. In cassazione, con un unico motivo, denunciava la violazione degli artt. 342 e 348 c.p.c., deducendo che la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'impugnazione, nonostante essa fosse sufficientemente specifica. La controricorrente eccepiva il difetto di autosufficienza del ricorso, poiché non era trascritto né riportato compiutamente il motivo di appello, ma solo le conclusioni e un'esposizione sommaria degli argomenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse a sua volta inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva riportato integralmente né trascritto il contenuto del motivo di appello su cui fondava la censura, impedendo così alla Corte di valutare concretamente la dedotta specificità dell'atto di impugnazione. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; nulla è stato statuito nei rapporti con l'INPS, rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Richiamato come parametro della specificità dei motivi di appello; la censura è stata però dichiarata inammissibile perché il ricorso per cassazione non consentiva di verificare il contenuto dell'atto di appello.
art. 348 c.p.c.
Richiamato unitamente all'art. 342 c.p.c. in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che censuri la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, il ricorrente deve trascrivere o comunque riportare in modo compiuto il motivo di appello, così da consentire alla Corte il controllo diretto sulla fondatezza della censura.
- La deduzione di violazione degli artt. 342 e 348 c.p.c. non è autosufficiente se il ricorso si limita a esporre sinteticamente gli argomenti dell'atto di appello e le sue conclusioni, senza riprodurne il contenuto necessario alla verifica della specificità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza nei confronti della parte che abbia resistito al giudizio di cassazione; nei confronti della parte rimasta intimata non viene adottata statuizione sulle spese.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la verifica dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.
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