Cassazione Penale, Sentenza n. 41015/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il motivo: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché i reati risultano estinti per prescrizione. La Corte ha accettato che al termine del 7 aprile 2020 vanno aggiunti solo i 217 giorni di sospensione dovuti al rinvio per astensione e non i 64 giorni contestati, in quanto sovrapposti o privi di efficacia interruttiva/sospensiva, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità richiamata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizi nel computo della prescrizione: il ricorrente ha dedotto che il termine prescrizionale (anni 7 e mesi 6) sarebbe maturato il 7 aprile 2020 e che la sentenza di primo grado del 25/11/2020 è oltre tale termine. In particolare si contestava la valutazione del Giudice di pace circa le sospensioni del decorso della prescrizione: era stata computata una sospensione di 217 giorni per rinvio dovuto all'astensione (2/12/2019 - 6/7/2020) ma il Giudice di pace aveva aggiunto ulteriori 64 giorni (9/3/2020 - 11/5/2020). Il ricorrente sosteneva che quei 64 giorni non dovessero essere sommati perché ricompresi nel precedente periodo di rinvio e, comunque, in quel lasso non era fissata alcuna udienza né correva termine processuale che potesse essere sospeso.
Norme richiamate
Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 (dep. 2021), Sanna, Rv. 280432 — 02
Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 (dep. 2021), Sanna, Rv. 280432 — 02
La giurisprudenza di legittimità è stata richiamata per affermare che non possono sommarsi periodi di sospensione/interruzione quando vi sia sovrapposizione o quando, nel periodo indicato, non corre alcun termine processuale effettivo; pertanto non va computata una ulteriore sospensione di 64 giorni se già ricompresa nel periodo di astensione o se non vi sono atti/udienze che determino decorrenza interrotta/sospesa.
Massime di principio
- Il termine prescrizionale va calcolato sul periodo legale previsto e integrato solo con le sospensioni/interruzioni effettive riconosciute dal diritto e dalla giurisprudenza.
- Le sospensioni non sono cumulabili quando i periodi si sovrappongono: non si possono sommare più sospensioni sullo stesso arco temporale.
- Una sospensione ha effetto solo se, nel periodo indicato, correva un termine processuale che possa essere sospeso; se non erano fissate udienze né decorrevano termini, la sospensione non si applica.
- I rinvii per astensione del giudice/avvocati interrompono/sospendono il decorso della prescrizione secondo i casi previsti, ma bisogna verificare con precisione le date e le eventuali sovrapposizioni.
- Se dalla corretta ricostruzione dei termini risulta la prescrizione, la sentenza di merito va annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare e dimostrare le date effettive di udienza, i provvedimenti di astensione e ogni atto processuale che determini la decorrenza di termini; seguire la giurisprudenza di legittimità più aggiornata per il calcolo.
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