Ordinanza n. 5779/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale UVI che dispone l’interruzione, dal 31 dicembre 2025, del progetto terapeutico riabilitativo individualizzato (PTRI) con budget di salute, nonché gli atti presupposti che stabiliscono una durata massima di due anni più uno
Esito
La controversia
La ricorrente, anche quale amministratrice di sostegno e caregiver della persona con disabilità, impugna il verbale dell’Unità di valutazione integrata che prevede la cessazione del PTRI con budget di salute al 31 dicembre 2025 senza indicare concrete alternative. Contesta inoltre il decreto del Commissario ad acta e la delibera della Giunta regionale della Campania n. 483 del 21 settembre 2012, nella parte in cui fissano indiscriminatamente una durata massima di due anni più uno anche per persone con patologie cronico-degenerative, permanentemente non autosufficienti, che necessitano di assistenza continuativa h24, per 365 giorni l’anno, con rapporto assistenziale 1:1. Sono impugnati anche gli atti presupposti e ogni ulteriore atto lesivo. L’ordinanza non espone ulteriori articolazioni dei motivi di legittimità.
La decisione
Il TAR non decide il merito dell’impugnazione e dispone un incombente istruttorio. Richiamata la precedente ordinanza cautelare, non impugnata, che aveva sospeso il verbale UVI e consentito la prosecuzione del trattamento già erogato dall’ASL, il Collegio rileva che era stato richiesto alle amministrazioni e alla parte ricorrente di collaborare per individuare e attivare gli strumenti sanitari e socio-assistenziali disponibili in favore della persona disabile. Poiché occorrono elementi aggiornati sugli esiti delle valutazioni congiunte e l’ultimo deposito dell’ASL risale al 23 dicembre 2025, ordina alla ricorrente, all’ASL Caserta e alle altre amministrazioni intimate di fornire chiarimenti documentati entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o dalla sua notifica, se antecedente. Fissa la prosecuzione della trattazione del merito all’udienza pubblica del 9 marzo 2027. Non regola le spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
che tutte le amministrazioni intimate (anche quelle allo stato non costituite in giudizio) e la parte ricorrente si adoperino fattivamente in forza dei principi di collaborazione e di buona fede ex art.1, comma 2 bis della l. n. 241 del 1990- per l’attivazione, nelle more della trattazione del merito, di tutti gli altri strumenti (anche di carattere sanitario oltre che socio assistenziale) previsti dall’ordinamento in favore dei soggetti maggiorenni che versano in condizioni analoghe a quelle del disabile
Il richiamo ai principi di collaborazione e buona fede fonda l’invito rivolto alle amministrazioni e alla parte ricorrente a cooperare fattivamente per individuare e attivare, durante il giudizio, gli strumenti sanitari e socio-assistenziali disponibili per la persona disabile.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito su un trattamento socio-sanitario richiede di accertare l’esito di valutazioni congiunte sulle condizioni di una persona con disabilità, il giudice può ordinare alle parti di produrre chiarimenti documentati e rinviare la trattazione del merito a un’udienza successiva.
- Nelle more del giudizio, i principi di collaborazione e buona fede richiedono alle amministrazioni coinvolte e alla parte interessata di cooperare per individuare e attivare gli strumenti sanitari e socio-assistenziali previsti dall’ordinamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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