Cassazione Civile, Ordinanza n. 05943/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce dall'azione promossa dal fallimento di una società nei confronti dell'ex amministratore e di alcuni familiari di quest'ultimo per far dichiarare, in via principale, la simulazione di due atti dispositivi e, in subordine, la loro revocatoria: un preliminare di vendita di alcuni immobili stipulato con riserva di nomina del terzo acquirente e il successivo definitivo, con cui i figli dello stipulante hanno nominato quale acquirente una società da essi costituita; inoltre, un'altra vendita di quota societaria in favore di una figlia. Il tribunale e poi la corte d'appello hanno escluso la simulazione e accolto la revocatoria. Con il ricorso per cassazione, l'ex amministratore ha dedotto: (1) violazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 111 c.p.c., sostenendo che il credito del fallimento, essendo litigioso in altro giudizio, avrebbe richiesto una delibazione sulla sua probabile fondatezza prima di fondare l'azione revocatoria; (2) violazione degli artt. 2697, 2729 c.c. e 116 c.p.c., contestando che la consapevolezza del pregiudizio fosse stata desunta correttamente dai giudici di merito; (3) violazione degli artt. 1391, 2901, 2727 e 2729 c.c. e 116 c.p.c., assumendo che, nel preliminare per persona da nominare, l'elemento soggettivo della revocatoria andasse verificato solo in capo al terzo nominato e non agli stipulanti. Con ricorso incidentale, i figli stipulanti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva nell'azione revocatoria, perché meri intervenuti nel preliminare e non acquirenti del definitivo, e hanno contestato la condanna alle spese.
La decisione
La Corte rigetta sia il ricorso principale sia quello incidentale. In particolare, afferma che il credito litigioso può legittimare l'azione revocatoria senza necessità di sospendere il giudizio in attesa dell'accertamento del credito e senza che il giudice della revocatoria debba valutarne in termini di probabile fondatezza; considera inammissibile la censura sulla prova presuntiva della consapevolezza del pregiudizio, perché diretta a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti; ribadisce che, nella revocatoria di una compravendita conclusa con preliminare per persona da nominare, lo stato soggettivo del terzo va verificato prioritariamente in capo allo stipulante al momento del preliminare e solo, se del caso, in capo al nominato; ritiene infondata anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva degli stipulanti, perché il preliminare fa parte della sequenza dispositiva lesiva del credito e lo stipulante contribuisce alla formazione dell'effetto dispositivo. La Corte compensa le spese tra i ricorrenti principale e incidentale, ma li condanna in solido al pagamento delle spese in favore del fallimento controricorrente.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria può essere proposta anche sulla base di un credito litigioso; il giudice della revocatoria deve limitarsi a prendere atto, incidenter tantum, dell'esistenza del credito e, nel caso di compravendita per persona da nominare, deve verificare prioritariamente lo stato soggettivo dello stipulante al momento del preliminare.
art. 111 c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di successione/processo, ma la censura è ritenuta infondata in relazione alla revocatoria.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere probatorio, ma la doglianza viene sostanzialmente ricondotta a una diversa ricostruzione dei fatti e non a una violazione della regola di riparto dell'onere della prova.
art. 2727 c.c.
Richiamato insieme all'art. 2729 c.c. sul ragionamento presuntivo; la Corte ritiene che la censura non colpisca i criteri legali delle presunzioni.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento della consapevolezza del pregiudizio; la censura è inammissibile quando si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti.
art. 116 c.p.c.
La doglianza sull'apprezzamento delle prove è inammissibile se mira solo a sostituire la valutazione di merito compiuta dai giudici di fatto.
art. 1391 c.c.
Nel contratto per persona da nominare, la valutazione dell'elemento soggettivo ai fini revocatori va ancorata anzitutto alla posizione dello stipulante, che partecipa alla formazione dell'effetto dispositivo.
art. 81 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti incidentali per negare la legittimazione passiva, ma disatteso perché lo stipulante è parte della sequenza negoziale rilevante ai fini revocatori.
art. 100 c.p.c.
La Corte ritiene sussistente l'interesse/legittimazione ad agire e a resistere in revocatoria anche nei confronti degli stipulanti del preliminare per persona da nominare.
art. 91 c.p.c.
La soccombenza giustifica la condanna alle spese.
art. 92 c.p.c.
La condanna alle spese viene confermata in conseguenza della soccombenza.
art. 1405 c.c.
Se lo stipulante non esercita l'electio nei termini, il contratto produce effetti tra le parti originarie, a conferma del suo ruolo sostanziale nella formazione del vincolo.
art. 1402, secondo comma, c.c.
L'eventuale mancata accettazione del terzo impedisce la sostituzione e conferma che lo stipulante è parte sostanziale del regolamento negoziale.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il credito litigioso è idoneo a fondare l'azione revocatoria ordinaria: non è necessario che sia già definitivamente accertato, né che il giudice della revocatoria ne verifichi la probabile fondatezza, essendo sufficiente una delibazione incidentale della sua esistenza.
- Nell'azione revocatoria fondata su presunzioni, la censura in cassazione è inammissibile se non investe la corretta applicazione dei criteri legali delle presunzioni e si limita a prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Nella compravendita conclusa mediante preliminare per persona da nominare, ai fini dell'art. 2901 c.c. lo stato soggettivo rilevante va accertato prioritariamente in capo allo stipulante al momento del preliminare; il controllo sul terzo nominato viene solo in via subordinata se il primo accertamento non sia sufficiente.
- Lo stipulante del preliminare per persona da nominare è parte della sequenza negoziale che realizza l'atto dispositivo e può essere legittimamente convenuto in revocatoria, perché il suo consenso contribuisce alla formazione dell'effetto lesivo della garanzia patrimoniale.
- La condanna alle spese segue la soccombenza anche quando la parte contesti la propria legittimazione passiva, se tale eccezione viene disattesa nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05891/2026 del 16/03/2026
- ordinanza_civile · 16 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05892/2026 del 16/03/2026
- ordinanza_civile · 16 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05893/2026 del 16/03/2026
- ordinanza_civile · 16 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05898/2026 del 16/03/2026
- ordinanza_civile · 16 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05906/2026 del 16/03/2026
- ordinanza_civile · 16 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05907/2026 del 16/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →