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Circolare

Circolare numero 146 del 20-6-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le innovazioni introdotte dal D.L. n. 129 del 4 giugno 1990, in vigore dal 5 giugno 1990, in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno. Vengono distinti i trattamenti riservati alle diverse categorie di imprese: per alcune imprese industriali, artigiane, armatoriali e di autotrasporto le riduzioni mensili sono sostituite da esoneri o riduzioni percentuali di specifici contributi; per altre categorie e per il settore agricolo restano invece in vigore le precedenti riduzioni fisse mensili, prorogate fino al periodo di paga in corso al 30 novembre 1990. La circolare disciplina anche le modalità di esposizione nel Mod. DM10/2-89, la proroga degli sgravi nel Mezzogiorno e chiarisce che i benefici non spettano ai lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro.

Fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi nel Mezzogiorno

Fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi nel Mezzogiorno

La circolare commenta il D.L. n. 129 del 4 giugno 1990, pubblicato in G.U. n. 128 del 4 giugno 1990 ed entrato in vigore il 5 giugno 1990, che interviene sia sulla fiscalizzazione degli oneri sociali sia sugli sgravi contributivi nel Mezzogiorno. Il testo distingue tra imprese per le quali il beneficio è trasformato in esonero o riduzione di specifiche aliquote contributive e imprese per le quali resta invece in vigore il precedente sistema di riduzioni fisse mensili, prorogato fino al periodo di paga in corso al 30 novembre 1990.

Ambito soggettivo e impostazione della riforma

Il decreto modifica in modo sostanziale il regime applicabile alle imprese indicate all'art. 1, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 52/1990, sostituendo le riduzioni mensili per dipendente con esoneri totali o parziali di alcuni contributi e rendendo il beneficio non più temporaneo ma definitivo. Per i soggetti di cui alle lett. c) e d) dello stesso comma e per i datori di lavoro del settore agricolo, invece, la disciplina precedente viene sostanzialmente confermata, con proroga delle riduzioni fino a novembre 1990.

Imprese di cui alla lettera a): esoneri contributivi

Per le imprese industriali e artigiane dei settori manifatturieri ed estrattivi, per le imprese impiantistiche metalmeccaniche, per le imprese armatoriali e per gli autotrasportatori iscritti all'Albo nazionale, il decreto dispone, dal periodo di paga in corso all'entrata in vigore, l'esonero dal versamento di tre componenti contributive:

  • contributo Tbc ex DPR n. 54/1960, per 1,66 punti percentuali;
  • contributo Enaoli ex legge n. 307/1956, per 0,16 punti percentuali;
  • contributo per le prestazioni del S.S.N. ex legge n. 67/1988, per 1 punto percentuale.

La circolare traduce tali esoneri in concreti abbattimenti di aliquota: il contributo Tbc passa dal 2,01% allo 0,35%, il contributo Enaoli non è più dovuto e il contributo a carico del datore di lavoro per il S.S.N. scende dal 9,60% all'8,60%. Per le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori resta fermo il criterio del rapporto autista/dipendenti pari a uno a cinque.

Imprese di cui alla lettera b): ulteriori agevolazioni per il Mezzogiorno

Per le imprese di cui alla lett. b), operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. n. 218/1978, oltre agli esoneri già previsti per la lett. a), il decreto dispone l'esonero anche dal contributo di cui alla legge n. 934/1966, pari allo 0,20%, e una maggiore riduzione del contributo per il S.S.N., che passa dal 9,60% al 4,10%.

In termini pratici, la circolare riassume il regime così:

  • contributo Tbc ridotto allo 0,35%;
  • contributo Enaoli non dovuto;
  • aliquota dello 0,20% per l'assistenza malattia ai pensionati non dovuta;
  • contributo datore di lavoro per il S.S.N. ridotto al 4,10%.

Proroga delle riduzioni per le lettere c) e d) e per il settore agricolo

Per i soggetti di cui alle lett. c) e d) della legge n. 52/1990 la circolare precisa che nulla cambia nella struttura del beneficio, ma la concessione delle riduzioni viene prorogata dal periodo di paga in corso al 1 giugno 1990 fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990. La fiscalizzazione può quindi essere operata fino alla denuncia DM10 relativa al mese di novembre 1990.

In questo ambito vengono riconosciute riduzioni differenziate per categorie di attività, tra cui imprese alberghiere, aziende termali, pubblici esercizi, sale cinematografiche, agenzie di viaggio, complessi turistico-ricettivi all'aria aperta, imprese commerciali esportatrici abituali, imprese commerciali con oltre 15 dipendenti considerate tali ai fini previdenziali, enti e associazioni senza fini di lucro che erogano prestazioni assistenziali e concessionari di impianti di trasporto a fune in zone montane. Alle imprese di cui alla lett. a) operanti nei territori del Mezzogiorno spetta un'ulteriore riduzione di L. 18.500 per dipendente per ogni mensilità fino alla sesta compresa.

Per il settore agricolo, la riduzione resta pari a L. 85.000 per dipendente per ogni mensilità fino alla sesta compresa, sempre con proroga fino al periodo di paga in corso al 30 novembre 1990 e con conguaglio sino alla denuncia DM10 di novembre 1990. Sono esclusi da tale riduzione i datori di lavoro agricoli operanti nel Mezzogiorno, che continuano a beneficiare della riduzione del 60% dei contributi previdenziali e assistenziali.

Agevolazioni per donne e giovani assunti a tempo indeterminato

La circolare conferma che restano immutate le disposizioni relative alle donne assunte a tempo indeterminato e ai giovani di età non superiore a 29 anni assunti a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'art. 1, commi 1 e 7, del D.L. n. 536/1987, se assunti dopo il 30 novembre 1988 in aggiunta al personale occupato a quella data. Per ciascun lavoratore spetta una riduzione di L. 56.000 mensili fino al periodo di paga in corso al 30 novembre 1990, con possibilità di conguaglio nella denuncia DM10 relativa a novembre 1990.

La circolare chiarisce inoltre che:

  • i benefici di cui ai commi 5 e 6 non sono cumulabili tra loro per il medesimo dipendente;
  • essi sono invece considerati cumulabili con le maggiori agevolazioni contributive previste per le imprese della lett. b) e con la riduzione ulteriore di L. 18.500 per le imprese del Mezzogiorno di cui al punto 1.3, lett. b);
  • la spettanza continua anche per soggetti già agevolati con precedenti decreti-legge, purché permanga il requisito del soprannumero rispetto al 30 novembre 1988.

Sul piano operativo vengono indicati i codici di autorizzazione: per le imprese commerciali fino a 15 dipendenti non è necessario alcun codice; per le imprese dei settori industria e artigianato va attribuito il codice 2G, ove non presente, con eliminazione del codice 2W eventualmente già assegnato, previa dichiarazione del datore di lavoro prevista dalla circolare n. 33 dell'8 febbraio 1990.

Regole sulla non cumulabilità e richiami normativi

Per le riduzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 restano ferme le disposizioni dell'art. 6, commi 7-13, del D.L. n. 338/1989 convertito dalla legge n. 389/1989; per le agevolazioni dei commi 1 e 2 continuano ad applicarsi i commi 9-13 dello stesso articolo. La circolare richiama quindi un sistema di rinvii normativi già consolidato, che mantiene operative le regole su limiti, controlli e condizioni di fruizione.

Modalità di compilazione del Mod. DM10/2-89

Per le agevolazioni dei commi 1 e 2 la compilazione del DM10/2-89 non cambia nella parte relativa al calcolo ordinario dei contributi: le aziende devono continuare a esporre i contributi sull'intera aliquota spettante al settore, senza applicare riduzioni in sede di calcolo, e indicare poi le agevolazioni nel quadro D con appositi codici.

In particolare:

  • per le imprese della lett. a) va usato il codice S196 per la riduzione del contributo S.S.N. e il codice S197 per la riduzione Tbc/Enaoli;
  • per le imprese della lett. b) vanno usati il codice S198 per la riduzione S.S.N. Sud e il codice S199 per la riduzione Tbc/Enaoli/0,20.

La circolare precisa che i dipendenti non soggetti al contributo IVS, come i dirigenti dell'industria, devono utilizzare il codice S197 per la riduzione Tbc ed Enaoli. Le istruzioni valgono anche per i lavoratori part-time, indipendentemente dall'orario svolto. Dalle denunce relative al mese di giugno 1990, da presentare entro il 20 luglio 1990, non devono più essere utilizzati i righi fissi 37 e 38 del quadro D né i codici S190 e S191.

Per le agevolazioni di cui ai punti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, invece, la circolare non introduce modifiche alle modalità di esposizione e rinvia alle istruzioni già fornite in precedenza.

Sgravi nel Mezzogiorno e riduzione della capienza contributiva

L'art. 2 del decreto differisce fino al periodo di paga in corso al 30 novembre 1990 il termine per l'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'art. 59 del T.U. n. 218/1978, restando ferme le disposizioni dell'art. 6, commi 9-13, del D.L. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989.

La circolare segnala un effetto rilevante per le imprese industriali e artigiane operanti nei settori manifatturiero, estrattivo, impiantistico metalmeccanico, armatoriale e dell'autotrasporto di cose per conto terzi situate nel Mezzogiorno: la riduzione del contributo Tbc, l'esonero Enaoli e l'eliminazione dell'aliquota dello 0,20% comportano una corrispondente riduzione della capienza contributiva entro cui si applicano gli sgravi ex art. 18 della legge n. 1089/1968 e una riduzione della base contributiva assoggettabile allo sgravio totale ex art. 14 della legge n. 183/1976.

Contratti di formazione e lavoro

Infine, la circolare ribadisce che i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge n. 863/1984 non beneficiano né della fiscalizzazione degli oneri sociali né degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno. In assenza di nuove indicazioni dei Ministeri vigilanti, le imprese devono quindi escludere tali rapporti dall'applicazione degli esoneri o delle riduzioni contributive previste dal decreto.

Punti principali

Entrata in vigore e impianto generale del D.L. n. 129/1990

Il decreto, pubblicato in G.U. n. 128 del 4 giugno 1990 ed entrato in vigore il 5 giugno 1990, modifica in modo rilevante la fiscalizzazione degli oneri sociali. Per alcune imprese sostituisce le riduzioni mensili per dipendente con esoneri o riduzioni di aliquote contributive e rende il beneficio definitivo, non più soggetto a proroga; per altre categorie mantiene invece il regime precedente, prorogando le riduzioni fino al periodo di paga in corso al 30 novembre 1990.

Nuovi esoneri per le imprese di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 52/1990

Per le imprese industriali e artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi, per le imprese impiantistiche metalmeccaniche, armatoriali e per gli autotrasportatori iscritti all'Albo nazionale, dal periodo di paga in corso all'entrata in vigore del decreto non sono più dovute alcune quote contributive: Tbc per 1,66 punti percentuali, Enaoli per 0,16 punti e contributo per le prestazioni del S.S.N. per 1 punto percentuale. In concreto, il contributo Tbc scende dal 2,01% allo 0,35%, il contributo Enaoli è azzerato e il contributo datore di lavoro per il S.S.N. scende dal 9,60% all'8,60%. Per gli autotrasportatori resta fermo il criterio del rapporto autista/dipendenti pari a uno a cinque.

Nuovi esoneri per le imprese di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della legge n. 52/1990

Per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno ai sensi del T.U. n. 218/1978, oltre ai benefici già previsti per la lettera a), il decreto esonera anche dal contributo dello 0,20% per l'assistenza malattia ai pensionati e riduce il contributo S.S.N. a carico del datore di lavoro dal 9,60% al 4,10%. Rimangono dovuti il contributo Tbc nella misura dello 0,35% e non è più dovuto il contributo Enaoli né l'aliquota dello 0,20% compresa nell'aliquota FPLD.

Proroga delle riduzioni per le imprese di cui alle lett. c) e d) e per il settore agricolo

Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) e d) della legge n. 52/1990, la disciplina non cambia nei contenuti ma viene prorogata la concessione delle riduzioni fino al periodo di paga in corso al 30 novembre 1990, con possibilità di conguaglio fino alla denuncia DM10 relativa a novembre 1990. Le stesse modalità di proroga valgono per i datori di lavoro del settore agricolo, per i quali resta la riduzione di L. 85.000 per dipendente per ciascuna mensilità fino alla sesta compresa, salvo gli operatori agricoli del Mezzogiorno che beneficiano della riduzione del 60% dei contributi previdenziali e assistenziali.

Agevolazioni per donne e giovani assunti a tempo indeterminato

Restano ferme le riduzioni per le donne assunte con contratto a tempo indeterminato dalle imprese indicate nell'art. 1, commi 1 e 7, del D.L. n. 536/1987, assunte dopo il 30 novembre 1988 in aggiunta al personale occupato a tale data: L. 56.000 mensili per dipendente fino al periodo di paga in corso al 30 novembre 1990. La stessa riduzione spetta anche ai lavoratori di età non superiore a 29 anni assunti a tempo indeterminato nelle medesime condizioni. La circolare chiarisce che tali benefici sono cumulabili tra loro nei limiti indicati dalla norma, non sono cumulabili fra commi 5 e 6 se riferiti allo stesso dipendente, e che restano utilizzabili anche per soggetti già agevolati in base a precedenti decreti-legge, purché permanga il requisito del soprannumero rispetto al 30 novembre 1988.

Limiti di cumulabilità e richiami alle precedenti disposizioni

Per le riduzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 restano ferme le disposizioni dell'art. 6, commi 7-13, del D.L. n. 338/1989 convertito dalla legge n. 389/1989; per le agevolazioni contributive dei commi 1 e 2 restano ferme le disposizioni dei commi 9-13 del medesimo art. 6. La circolare richiama inoltre precedenti chiarimenti che hanno già risolto favorevolmente la spettanza delle riduzioni per i dipendenti assunti da imprese non più destinatarie della fiscalizzazione ai sensi delle leggi n. 389/1989 e n. 52/1990.

Modalità di compilazione del Mod. DM10/2-89 per le agevolazioni contributive

Per le agevolazioni dei commi 1 e 2 non cambia il criterio di esposizione: le aziende continuano a calcolare i contributi sull'intera aliquota e riportano nel quadro D del DM10/2-89 l'importo della riduzione con appositi codici. Per le imprese della lett. a) vanno utilizzati i codici S196 per la riduzione SSN e S197 per la riduzione Tbc/Enaoli; per le imprese della lett. b) i codici S198 per la riduzione SSN Sud e S199 per la riduzione Tbc/Enaoli/0,20. I nuovi codici sostituiscono i righi fissi 37 e 38 e i codici S190 e S191, che non vanno più usati dalle denunce relative al mese di giugno 1990, da presentare entro il 20 luglio 1990. Per i lavoratori part-time le modalità valgono senza distinzioni in base alle ore lavorate.

Agevolazioni per il Mezzogiorno e riduzione della capienza contributiva

L'art. 2 del decreto differisce fino al periodo di paga in corso al 30 novembre 1990 il termine per l'applicazione degli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del T.U. n. 218/1978, ferma restando l'applicazione dell'art. 6, commi 9-13, del D.L. n. 338/1989. La circolare precisa che, per le imprese industriali e artigiane operanti nei settori manifatturiero, estrattivo, impiantistico metalmeccanico, armatoriale e dell'autotrasporto nel Mezzogiorno, la riduzione del contributo Tbc e l'esonero Enaoli e dell'aliquota 0,20% incidono sulla capienza contributiva entro cui operano gli sgravi ex art. 18 della legge n. 1089/1968 e sulla base assoggettabile allo sgravio totale ex art. 14 della legge n. 183/1976.

Esclusione dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro

La circolare ribadisce che per i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge n. 863/1984 non spettano i benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali né gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno. In assenza di indicazioni diverse dei Ministeri vigilanti, le imprese non devono applicare esoneri o riduzioni contributive per tali rapporti di lavoro.

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