Circolare numero 145 del 20-6-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 1990, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1 della legge n. 585/1967 nella parte in cui non riconosceva alla madre lavoratrice o pensionata, in alternativa al padre, il diritto agli assegni familiari per i figli a carico. Viene precisato che gli effetti pratici sono molto limitati, perché la norma era già stata abrogata dalla legge n. 903/1977 per i periodi successivi al 18 dicembre 1977. Le sedi devono riesaminare solo le domande e i ricorsi relativi a periodi antecedenti a tale data, purché sussistano i presupposti di legge e non sia intervenuta prescrizione. Sono inoltre fornite indicazioni operative per i ricorsi pendenti, per quelli già decisi su istanza dell’interessato e per le controversie giudiziarie in corso.
Effetti della sentenza Corte Costituzionale n. 116/1990 sugli assegni familiari per coltivatrici dirette, mezzadre, colone e compartecipanti familiari
Effetti della sentenza Corte Costituzionale n. 116 del 1990 sugli assegni familiari
La circolare fornisce istruzioni operative in merito alla sentenza della Corte Costituzionale 6/9 marzo 1990 n. 116, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1990, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 14 luglio 1967 n. 585 nella parte in cui non riconosceva, in alternativa al padre, il diritto della madre lavoratrice o pensionata a percepire gli assegni familiari per i figli a carico. L’Amministrazione chiarisce che l’efficacia pratica della pronuncia è estremamente circoscritta, in quanto la disciplina incompatibile era già stata superata dalla legge 9 dicembre 1977 n. 903, che ha introdotto il principio di parità uomo-donna nel sistema degli assegni familiari e ha abrogato le disposizioni contrastanti.
Ambito di applicazione della pronuncia
La circolare precisa che gli effetti della sentenza possono riguardare soltanto situazioni riferite a periodi anteriori al 18 dicembre 1977. Pertanto, la pronuncia può incidere solo su fattispecie ancora non definite che riguardino il periodo in cui la norma dichiarata illegittima era ancora applicabile. Il numero dei casi è indicato come presumibilmente assai limitato.
Domande di assegni familiari interessate
Perché la sentenza possa essere applicata alle domande di assegni familiari, devono ricorrere congiuntamente specifiche condizioni:
- le domande devono essere state presentate da coltivatrici dirette, mezzadre o colone;
- non devono essere ancora state definite;
- devono riferirsi a periodi anteriori al 18 dicembre 1977;
- devono essere state presentate entro il termine di prescrizione del diritto agli assegni familiari;
- devono essere stati compiuti atti interruttivi della prescrizione, come solleciti o istanze, per evitare che il diritto si prescrivesse dopo la presentazione della domanda.
Ricorsi pendenti e ricorsi già definiti
Per i ricorsi non ancora trasmessi alla Direzione Generale, le sedi devono riesaminare le domande che hanno dato origine al ricorso alla luce della sentenza della Corte Costituzionale. Se sussistono tutti i requisiti per il diritto alla prestazione, le domande devono essere accolte, precisando nella comunicazione che il ricorso si intende superato.
Le sedi devono inoltre riesaminare, su domanda degli interessati, i ricorsi già decisi, a condizione che la richiesta sia presentata prima della scadenza del termine per proporre l’azione giudiziaria.
Controversie giudiziarie pendenti
La sentenza produce effetti anche sulle controversie giudiziarie ancora pendenti. Le sedi devono adoperarsi per definire tali controversie con la massima tempestività, così da pervenire alla cessazione della materia del contendere, e devono altresì attivarsi per ottenere la compensazione delle spese processuali.
Adempimenti istruttori
Per la definizione delle pratiche interessate, le sedi devono acquisire la dichiarazione dell’"altro genitore", prevista nel quadro L dell’ultima edizione del mod. CD-CM 71/TP. Questo adempimento viene richiesto per il limitato numero di casi in cui la sentenza può trovare concreta applicazione.
Punti principali
Oggetto della pronuncia costituzionale
La Corte Costituzionale, con sentenza 6/9 marzo 1990 n. 116, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 14 luglio 1967 n. 585, nella parte in cui non prevedeva, tra gli aventi diritto agli assegni familiari per i figli a carico, in alternativa, la madre lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni previste per il padre.
Ambito temporale di applicazione
La disposizione dichiarata incostituzionale aveva già cessato di produrre effetti per i periodi successivi al 18 dicembre 1977, data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977 n. 903, che ha introdotto il principio di parità tra uomo e donna nel sistema degli assegni familiari e ha abrogato le norme incompatibili, compreso l’art. 1 della legge n. 585/1967.
Domande di assegni familiari da riesaminare
La pronuncia può incidere solo su domande presentate da coltivatrici dirette, mezzadre o colone non ancora definite, riferite a periodi anteriori al 18 dicembre 1977, presentate entro il termine di prescrizione e accompagnate da atti interruttivi della prescrizione, come solleciti o istanze, tali da evitare la prescrizione del diritto.
Ricorsi non ancora trasmessi alla Direzione Generale
Per i ricorsi pendenti non ancora trasmessi, le sedi devono riesaminare le domande alla luce della sentenza costituzionale e accoglierle, se ricorrono tutti i requisiti per la prestazione, indicando nella comunicazione che il ricorso si intende superato.
Ricorsi già decisi e azione giudiziaria
Le sedi devono riesaminare, su domanda degli interessati, anche i ricorsi già decisi, purché la richiesta sia presentata prima della scadenza del termine per proporre l’azione giudiziaria. La sentenza produce effetti anche sulle controversie giudiziarie pendenti, che devono essere definite con la massima tempestività per cessazione della materia del contendere, cercando la compensazione delle spese processuali.
Adempimenti documentali
Per definire le pratiche interessate, le sedi devono acquisire la dichiarazione dell’"altro genitore" prevista nel quadro L dell’ultima edizione del mod. CD-CM 71/TP.
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