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Circolare

Circolare numero 144 del 19-6-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare richiama le precedenti istruzioni sul rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti donatori di sangue e informa dell’intervenuta modifica normativa introdotta dalla legge 4 maggio 1990, n. 107. La nuova disciplina sostituisce l’art. 1 della legge n. 584/1967 e prevede il diritto del lavoratore dipendente donatore di sangue o di emocomponenti ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata della donazione, mantenendo la normale retribuzione, con accredito dei contributi previdenziali tramite contribuzione figurativa. In attesa di ulteriori istruzioni sugli adempimenti conseguenti, restano confermate le istruzioni già impartite sul rimborso delle retribuzioni ai datori di lavoro; la nuova disciplina si applica alle giornate di riposo fruite dal 27 maggio 1990.

Copertura previdenziale e rimborso delle giornate di riposo per donazione di sangue

Donazione di sangue: rimborso al datore di lavoro e nuova copertura previdenziale

La circolare interviene in materia di giornate di riposo fruite dai lavoratori dipendenti donatori di sangue, richiamando le istruzioni già impartite e dando conto della nuova disciplina introdotta dalla legge 4 maggio 1990, n. 107. Il documento chiarisce gli effetti della modifica normativa sull’assetto del rimborso e sulla copertura contributiva delle assenze per donazione.

Richiamo delle istruzioni precedenti

Viene anzitutto confermato, allo stato, quanto stabilito con la circolare n. 134367 A.G.O. n. 535 Rg - n. 198370 - n. 225 B del 5 febbraio 1981, emanata in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, art. 1, secondo comma. Tali istruzioni riguardano le condizioni e le modalità di rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte per le giornate di riposo dei dipendenti donatori di sangue, secondo quanto previsto dalla legge 13 luglio 1967, n. 584 e dal relativo decreto ministeriale di attuazione dell’8 aprile 1968.

Nuova disciplina introdotta dalla legge n. 107/1990

La circolare evidenzia che la legge 4 maggio 1990, n. 107, pubblicata nella G.U. n. 108 dell’11 maggio 1990, contiene all’art. 13 una sostituzione integrale dell’art. 1 della legge n. 584/1967. La nuova formulazione riconosce ai donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente il diritto di astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, mantenendo la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa.

Copertura previdenziale delle giornate di assenza

La novità di maggiore rilievo consiste nell’introduzione del principio della copertura previdenziale tramite contribuzione figurativa. La circolare richiama infatti la previsione secondo cui i contributi previdenziali relativi alle giornate di riposo sono accreditati ai sensi dell’art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. In tal modo, la tutela del lavoratore non si limita al profilo retributivo, ma si estende anche al profilo assicurativo-previdenziale.

Decorrenza e ulteriori adempimenti

L’Istituto precisa che, in ragione del periodo di vacatio della legge, la nuova disciplina deve trovare applicazione con riferimento alle giornate di riposo fruite a partire dal 27 maggio 1990. Per gli ulteriori adempimenti connessi alla nuova previsione legislativa la circolare rinvia a successive istruzioni, mentre per il momento restano confermate le modalità di rimborso già in vigore per i datori di lavoro.

Punti principali

Richiamo delle precedenti istruzioni sul rimborso

Vengono confermate, per il momento, le disposizioni già impartite con la circolare del 5 febbraio 1981 circa le condizioni e le modalità di rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte per le giornate di riposo dei dipendenti donatori di sangue, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Intervento della legge 4 maggio 1990, n. 107

La circolare segnala la pubblicazione della legge n. 107/1990, che disciplina le attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti. L’art. 13 sostituisce l’art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, introducendo un nuovo assetto per la tutela del lavoratore donatore.

Diritto all’astensione dal lavoro e trattamento economico

Per i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente è riconosciuto il diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui avviene la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa.

Copertura previdenziale mediante contribuzione figurativa

I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell’art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con conseguente introduzione del principio della copertura previdenziale delle giornate di riposo tramite contribuzione figurativa.

Decorrenza della nuova disciplina

La nuova disposizione, tenuto conto del periodo di vacatio, deve trovare applicazione per le giornate di riposo fruite a partire dal 27 maggio 1990.

Riserve su ulteriori istruzioni

La circolare precisa che restano fermi gli ulteriori adempimenti connessi alla nuova disposizione di legge, per i quali l’Istituto si riserva di emanare successive istruzioni.

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