Circolare numero 147 del 21-6-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare trasmette il testo del nuovo protocollo d’intesa tra INPS e 22 enti di patronato, volto ad aggiornare e rafforzare la collaborazione alla luce delle riforme normative e organizzative intervenute. L’accordo disciplina consultazioni preventive, contenzioso, completezza della documentazione delle domande di pensione, comunicazione della diagnosi, collegiale medica, pre-contenzioso, notificazioni, estratto conto assicurativo, uso dei mezzi informatici, iniziative promozionali, formazione, verifica delle intese e accordi locali. L’obiettivo è migliorare efficienza, tempestività e qualità dei servizi resi ad assicurati e pensionati, salvaguardando autonomia e competenze dell’Istituto.
Protocollo d’intesa INPS-Patronati del 16 marzo 1990 sui rapporti operativi e collaborativi
Protocollo d’intesa INPS-Patronati del 16 marzo 1990
Il documento trasmesso con la circolare illustra il nuovo protocollo d’intesa tra INPS e 22 enti di patronato riconosciuti. L’accordo aggiorna i rapporti tra le parti alla luce delle riforme normative e organizzative intervenute dopo la convenzione del 1982 e si inserisce nel più ampio progetto di modernizzazione dell’Istituto, orientato a efficienza, tempestività e qualità del servizio all’utenza.
Finalità e quadro di riferimento
Il protocollo nasce dall’esigenza di adeguare le modalità di collaborazione tra INPS e patronati al nuovo assetto delineato, in particolare, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, di delegificazione delle norme sull’organizzazione delle attività dell’Istituto, e dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, di riordinamento dell’INPS. La circolare sottolinea che la relazione con i patronati è essenziale perché una quota molto rilevante degli assicurati si rivolge all’Istituto tramite tali organismi. L’intesa mira quindi a rendere più funzionali i rapporti operativi, senza incidere sulle competenze e sull’autonomia gestionale dell’INPS.
Consultazioni e coordinamento centrale-locale
Uno dei cardini dell’accordo è il rafforzamento delle consultazioni tra INPS e patronati. Le consultazioni sono ampliate quanto alle materie trattate e devono avvenire, di regola, in via preventiva, con cadenza mensile o su richiesta di una delle parti. Le materie oggetto di consultazione comprendono:
- applicazione di nuove norme di legge riguardanti l’attività istituzionale dell’INPS;
- sentenze della magistratura superiore, in particolare Corte costituzionale e Cassazione;
- deliberazioni in sede di normazione delegificata;
- piani di intervento nei settori contributi e prestazioni per possibili iniziative promozionali;
- modifiche della modulistica e dei formulari;
- problemi relativi alle forme assicurative e assistenziali gestite dall’Istituto;
- soluzione di problemi operativi con riflessi sull’attività dei patronati.
Per garantire tempestività, le consultazioni possono svolgersi con un comitato ristretto di enti designato dai patronati. Il protocollo precisa inoltre che gli eventuali accordi locali sulle materie già oggetto di consultazione centrale devono essere definiti solo dopo la conclusione delle consultazioni a livello centrale, salvo i casi in cui l’urgenza imponga all’Istituto di agire tempestivamente. In tal caso, le consultazioni potranno essere svolte successivamente all’adozione delle misure.
Contenzioso e termine per l’azione giudiziaria
Il punto sul contenzioso disciplina il termine per la proposizione del ricorso avverso il provvedimento implicito di rigetto della domanda di prestazione. Il protocollo riporta la disciplina ordinaria al termine di 120 giorni dalla presentazione dei documenti ritenuti essenziali, collegando la regola alla nuova disciplina sulla completezza documentale.
È tuttavia ammessa, in via eccezionale, la possibilità di intese locali che prevedano un termine più ampio, purché congruo rispetto alle specifiche difficoltà operative. Tale deroga:
- deve essere preventivamente comunicata alla Direzione Generale;
- è limitata a un periodo di due anni;
- deve essere riesaminata allo scadere del biennio, per verificare se siano cessate le disfunzioni che la giustificavano.
Il protocollo introduce anche un impegno generale alla riduzione del contenzioso giudiziario, valorizzando il coinvolgimento dei patronati nella fase consultiva e prevedendo il ricorso a cause "pilota" in luogo di azioni seriali, purché ciò non pregiudichi i diritti degli assicurati.
Completezza della documentazione delle domande di pensione
Un tema centrale dell’intesa è la disciplina della documentazione da allegare alle domande di pensione. L’obiettivo è evitare ritardi e sospensioni nella definizione delle pratiche, causati in passato da domande incomplete.
Per tutte le domande di pensione il protocollo richiede, come documentazione essenziale:
- certificato di stato di famiglia;
- compilazione dell’apposito quadro reddituale dei modelli indicati;
- modelli O1/M in copia originale o autenticata, o, in mancanza, copia in possesso del datore di lavoro con dichiarazione di conformità;
- mod. O1/M sostitutivo per i periodi per i quali non sia decorso il termine di presentazione delle denunce nominative;
- dichiarazione per detrazioni d’imposta.
Per alcune prestazioni sono previsti ulteriori documenti:
- per pensioni di invalidità o inabilità: certificato medico SS3 e documentazione reddituale del coniuge, nei casi previsti;
- per pensioni ai superstiti: certificato di stato di famiglia aggiornato alla data di morte del dante causa e quadro M del mod. SO1.
Se la documentazione essenziale non è disponibile al momento della presentazione, i patronati possono comunque presentare la domanda nei casi in cui la decorrenza della prestazione sia collegata alla data di presentazione della domanda, così da non compromettere i diritti dell’assicurato. L’INPS, in fase istruttoria, richiede la documentazione mancante assegnando 30 giorni per la produzione; il termine è elevato a 45 giorni quando l’O1/M debba essere rilasciato da un datore di lavoro con sede in altra provincia e a 60 giorni per lavoratori residenti all’estero o per ditte fallite. Se il termine decorre inutilmente, la domanda è definita allo stato degli atti. Resta escluso dalla procedura il caso in cui il completamento della posizione contributiva dipenda dal trasferimento di contribuzione da altra pubblica amministrazione e tale contribuzione sia determinante per il diritto.
Il protocollo richiama anche l’utilizzo della procedura EAD 75 per individuare le cause della mancata definizione delle pratiche e, per il futuro, rinvia a specifiche intese la disciplina della documentazione relativa ai fondi o casse sostitutivi, esclusivi o integrativi.
Comunicazione della diagnosi e accesso ai referti
L’accordo conferma e semplifica la procedura di comunicazione della diagnosi medico-legale. L’INPS deve inviare all’interessato, in busta riservata personale presso la sede del patronato dove ha eletto domicilio, la diagnosi redatta in forma chiara e leggibile e i risultati degli esami specialistici. Contestualmente, il patronato riceve comunicazione dell’esito amministrativo della domanda.
Il medico del patronato può prendere visione, in fase di eventuale contestazione, di tutti i referti posti a base della decisione, così da valutare meglio la motivazione del rigetto e, se del caso, ridurre il ricorso al contenzioso.
Collegiale medica
Il protocollo conferma la disciplina della collegiale medica in materia di accertamento dello stato invalidante o inabilitante. Il patronato può richiedere la collegiale al momento della presentazione del ricorso amministrativo, se la ritiene necessaria. L’INPS, a sua volta, può chiedere la presenza del medico del patronato alla visita quando la collegiale non sia stata richiesta e l’istituto la ritenga opportuna.
In occasione della collegiale, il medico del patronato può proporre ulteriori accertamenti diagnostici utili a una valutazione più esatta.
Pre-contenzioso giudiziario
L’accordo conferma gli adempimenti di pre-contenzioso come strumento di contenimento del contenzioso giudiziario. I patronati devono comunicare alle SAP, con almeno 30 giorni di anticipo, la volontà di avviare una causa. Nei casi di invalidità o inabilità, la comunicazione deve essere accompagnata da nuovi elementi non conosciuti dall’INPS al momento del rigetto o da dati sopravvenuti che aggravino il quadro medico-legale.
In tali casi i patronati possono chiedere il riesame collegiale tecnico della pratica. Il componimento stragiudiziale non è configurato come un ulteriore grado di ricorso e deve essere concluso entro 30 giorni dalla richiesta. Sono escluse le controversie di legittimità costituzionale e quelle su questioni generali già definite dalle parti.
Notificazione dei ricorsi e domicilio speciale
La notificazione dei ricorsi giudiziari deve avvenire presso la SAP territorialmente competente in base alla residenza del lavoratore. Per i lavoratori residenti all’estero, la notifica va fatta presso la sede regionale che ha emesso l’atto impugnato o presso la SAP competente in base all’ultima residenza italiana.
Per i fondi speciali di previdenza, il protocollo prevede un passaggio graduale, legato al decentramento delle funzioni. L’INPS deve dare tempestiva comunicazione ai patronati delle fasi di decentramento e, in attesa della completa attuazione, il protocollo disciplina i casi già trasferiti alle SAP, in particolare:
- dal 1 giugno 1988, pensioni di reversibilità;
- dal 1 luglio 1989, pensioni o riliquidazioni per trattamenti di famiglia e per i benefici agli ex combattenti previsti dalle leggi richiamate.
Per rendere effettiva la notifica presso le sedi periferiche, l’INPS si impegna a eleggere domicilio speciale presso tali sedi ai sensi degli articoli 47 c.c. e 30 c.p.c., con indicazione nel provvedimento amministrativo impugnabile. Le strutture periferiche devono aggiornare la modulistica. Le parti devono inoltre evitare notifiche nel periodo feriale.
Estratto conto individuale e progetto ARPA
Il protocollo introduce una disciplina innovativa in materia di estratto conto individuale. In coerenza con l’art. 54 della legge n. 88/1989 e con il progetto ARPA, l’INPS si impegna a rendere disponibile all’assicurato la certificazione della propria posizione assicurativa, comprensiva delle risultanze per ciascuna gestione e per particolari forme assicurative, con inclusione della contribuzione figurativa e da riscatto.
I patronati devono fare un uso accorto della facoltà di richiedere l’estratto conto, limitandola ai casi di effettiva necessità. La possibilità è estesa anche ai lavoratori prossimi alla pensione di anzianità, quando il patronato abbia un fondato convincimento sulla sussistenza dei requisiti contributivi. In tali casi:
- la richiesta può essere presentata sei mesi prima del presumibile maturare del diritto;
- l’INPS deve rilasciare l’estratto entro quattro mesi;
- l’Istituto deve fornire chiarimenti sui periodi contributivi quando ciò sia rilevante per il perfezionamento del requisito.
Il documento valorizza inoltre il ruolo formativo dei patronati nel saper leggere e compattare la posizione assicurativa, in vista dell’obiettivo di una liquidazione delle pensioni in tempo reale. Per i lavoratori autonomi iscritti a coltivatori diretti, mezzadri, commercianti e artigiani, l’INPS si impegna a formulare entro il 31 dicembre 1990 un progetto analogo al progetto ECO, per l’invio generalizzato dell’estratto conto individuale.
Utilizzo dei mezzi informatici
Il protocollo dedica ampio spazio allo sviluppo dei collegamenti informatici tra INPS e patronati. Le parti convengono di pervenire ad accordi specifici man mano che progredisce l’integrazione dei rispettivi sistemi automatizzati. Le prime linee di intervento individuate comprendono:
- trasmissione delle informazioni di base sulle nuove domande di pensione e di ricostituzione su supporti magnetici;
- modulistica strutturata per la compilazione automatica delle domande;
- accesso, tramite linee commutate o supporti magnetici, all’archivio EAD ’75;
- accesso all’archivio Aquarius, contenente la normativa previdenziale;
- installazione presso le sedi INPS di personal computer riservati ai patronati per consultare lo stato delle pratiche;
- accesso agli archivi automatizzati delle posizioni assicurative, dell’archivio centrale delle pensioni e del C.I.R.E.;
- futura possibilità di ottenere estratti conto con validità di certificazione quando il sistema INPS sarà in grado di emetterli automaticamente.
È previsto un gruppo di lavoro misto, composto da esperti dell’INPS e da esperti designati dai patronati, incaricato di elaborare sistemi e metodi di collegamento che costituiranno oggetto di specifiche intese integrative.
Iniziative promozionali, piani di intervento e arretrato
Il protocollo riconosce ai patronati un ruolo collaborativo anche nella realizzazione di iniziative promozionali e piani di intervento in aree di rilevanza strategica per l’Istituto. La collaborazione riguarda sia i contributi sia le prestazioni e si collega in particolare ai progetti speciali già avviati, come ARPA, nonché ai piani di lavoro per le situazioni di arretrato in materia di ricostituzioni, supplementi, ricongiunzioni, domande in convenzione internazionale e contrasto all’evasione contributiva.
Le forme di collaborazione possono essere definite anche a livello locale, ma sempre entro le linee programmatiche centrali del protocollo.
Attività formativa
L’intesa conferma l’utilità della partecipazione reciproca di funzionari INPS e patronati alle attività di formazione e aggiornamento, anche in qualità di docenti. È prevista anche l’organizzazione di momenti formativi congiunti. In attesa di definire criteri, modalità e livelli territoriali di tali iniziative, le strutture periferiche sono chiamate a collaborare nella formazione degli operatori dei patronati, in particolare sul tema dell’estratto conto individuale.
Gestione, verifica e intese locali
La gestione dell’accordo è affidata a riunioni di verifica a livello nazionale e territoriale. A livello locale le riunioni devono svolgersi almeno una volta l’anno, pur potendo essere più frequenti quando necessario. Vi possono partecipare, se utile, rappresentanti della Direzione Generale e dei patronati nazionali. Gli esiti devono essere comunicati alla Direzione Generale - Segretariato per i rapporti con gli organismi di assistenza e patrocinio delle categorie di utenti.
Sono inoltre consentiti accordi integrativi locali per esigenze specifiche, purché non contrastino con il protocollo generale. Tali intese possono riguardare anche aspetti logistici e organizzativi, come accesso agli uffici, consegna della documentazione e visite mediche collegiali. Le intese vigenti devono essere riviste entro sei mesi dalla stipula.
Misure contro l’intermediazione abusiva
Nell’ultima parte del protocollo si insiste sulla necessità di contrastare attività di assistenza svolte da soggetti non abilitati dal patronato. Le SAP devono concordare con gli enti le modalità di accesso agli uffici, mentre ciascun patronato deve fornire l’elenco dei propri operatori autorizzati, così da consentirne il riconoscimento immediato, anche mediante tesserini identificativi.
In questo modo l’intesa cerca di razionalizzare gli accessi, prevenire l’abusivismo e assicurare che l’attività di assistenza sia svolta da soggetti effettivamente autorizzati, nel quadro di una collaborazione più ordinata e trasparente tra INPS e patronati.
Punti principali
Aggiornamento del rapporto INPS-Patronati
Il protocollo del 16 marzo 1990 sostituisce e aggiorna la precedente intesa del 1982, in coerenza con la legge n. 48/1988 e la legge n. 88/1989. L’accordo si inserisce nel "progetto utenza" dell’INPS e mira a migliorare i rapporti con i patronati, considerati interlocutori essenziali per la gestione di gran parte delle domande degli assicurati. Pur rafforzando la collaborazione, il protocollo ribadisce la salvaguardia dell’autonomia gestionale dell’Istituto.
Consultazioni preventive e congiunte
Le consultazioni vengono ampliate sia per materie sia per modalità. Oltre a nuove norme di legge e sentenze della magistratura superiore, riguardano deliberazioni di normazione delegificata, piani di intervento su contributi e prestazioni, modifiche della modulistica, problemi sulle forme assicurative e assistenziali e questioni operative con riflessi sull’attività dei patronati. Le consultazioni sono normalmente preventive, con cadenza mensile o su richiesta di una delle parti, e possono svolgersi con un comitato ristretto di enti designato dai patronati. Le intese locali sugli stessi argomenti possono essere definite solo dopo la chiusura delle consultazioni centrali, salvo urgenza.
Contenzioso e termine per il ricorso ex art. 7 l. 533/1973
Sul contenzioso il protocollo riporta a regime il termine ordinario di 120 giorni per la proposizione del ricorso avverso il provvedimento implicito di rigetto, collegandolo alla presentazione dei documenti essenziali di cui al punto sulla documentazione. In via eccezionale, per situazioni di difficoltà in specifici settori di lavoro, possono essere previste intese locali per un termine più ampio, previa comunicazione alla Direzione Generale e con durata massima di due anni. È inoltre valorizzato l’impegno a contenere il contenzioso giudiziario tramite l’utilizzo delle consultazioni e l’avvio di cause "pilota", evitando azioni seriali non necessarie.
Completezza della documentazione delle domande di pensione
Il protocollo individua la documentazione essenziale da allegare alle domande di pensione e impegna i patronati a presentare istanze complete o, nei casi ammessi, a evidenziare i documenti mancanti. Per tutte le domande sono richiesti, tra l’altro, certificato di stato di famiglia, quadro reddituale, modelli O1/M e dichiarazione per detrazioni d’imposta; per invalidità o inabilità è richiesto anche il certificato medico SS3; per le pensioni ai superstiti il certificato di stato di famiglia aggiornato e il quadro M del mod. SO1. Se la documentazione non è disponibile al momento della domanda, l’INPS assegna 30 giorni per produrla, prorogabili a 45 o 60 giorni in casi particolari; decorso inutilmente il termine, la domanda è definita allo stato degli atti, salvo i casi di trasferimento contributivo da altra pubblica amministrazione.
Comunicazione della diagnosi e tutela dell’assicurato
L’INPS si impegna a comunicare all’interessato, in busta chiusa personale presso la sede del patronato presso cui ha eletto domicilio, la diagnosi medico-legale e i risultati degli esami specialistici. Il medico del patronato può prendere visione dei referti che hanno fondato il rigetto, in fase di contestazione, per valutare meglio la motivazione del provvedimento e l’eventuale opportunità del contenzioso. La procedura viene semplificata rispetto alla precedente intesa, che prevedeva canali più articolati e riservati.
Collegiale medica e accertamenti sanitari
In caso di ricorso amministrativo, il patronato può richiedere la collegiale medica, ove ritenuta necessaria, per acquisire tutti gli elementi utili alla valutazione dello stato invalidante o inabilitante. L’INPS può chiedere la presenza del medico del patronato quando la collegiale non sia stata richiesta e lo ritenga opportuno. In sede di collegiale il medico del patronato può proporre ulteriori accertamenti diagnostici.
Pre-contenzioso giudiziario
Per arginare il contenzioso, i patronati devono comunicare alle SAP, con almeno 30 giorni di preavviso, l’intenzione di avviare la vertenza giudiziaria. Nei casi di invalidità o inabilità, la comunicazione deve essere accompagnata da nuovi elementi non conosciuti dall’INPS o da un aggravamento del quadro medico-legale, potendo essere richiesto il riesame collegiale tecnico. Il componimento stragiudiziale non costituisce un ulteriore grado di ricorso e deve essere esaurito entro 30 giorni dalla richiesta. Sono escluse le controversie su legittimità costituzionale e quelle su questioni generali già definite dalle parti.
Notificazione delle citazioni e domicilio speciale
I ricorsi giudiziari devono essere notificati presso la SAP territorialmente competente in base alla residenza dell’assicurato; per i lavoratori residenti all’estero, presso la Sede regionale che ha emanato l’atto o la SAP competente per l’ultima residenza italiana. Per i fondi speciali di previdenza il decentramento è progressivo e la notifica alle SAP si applica man mano che i provvedimenti vengono decentrati. L’INPS si impegna a eleggere domicilio speciale presso le sedi periferiche competenti, con comunicazione nel provvedimento amministrativo impugnabile, e le strutture devono aggiornare la modulistica. Le parti devono evitare notifiche nel periodo feriale.
Estratto conto individuale e progetto ARPA
Il protocollo sostituisce la precedente disciplina delle domande "esplorative" con la procedura di rilascio dell’estratto conto individuale, in coerenza con l’art. 54 della legge n. 88/1989. I patronati devono limitare la richiesta ai casi di effettiva necessità, ma possono chiedere l’estratto conto per i lavoratori prossimi alla pensione di anzianità, almeno 6 mesi prima del maturare del diritto, quando abbiano un fondato convincimento sulla sussistenza dei requisiti contributivi. L’INPS si impegna a rilasciare la certificazione entro 4 mesi e a fornire chiarimenti sui periodi contributivi rilevanti. È richiamato il progetto ARPA per l’unificazione delle posizioni assicurative e l’inclusione di contribuzione figurativa e da riscatto; per i lavoratori autonomi è previsto, entro un anno, un progetto analogo al progetto ECO.
Utilizzo dei mezzi informatici
L’accordo apre alla progressiva integrazione tra sistemi informatici dell’INPS e dei patronati. Sono previste varie forme di collegamento: trasmissione su supporti magnetici dei dati relativi alle nuove domande e ricostituzioni; consultazione dell’archivio EAD ’75; accesso all’archivio normativo Aquarius; installazione di personal computer presso le sedi INPS per consultare lo stato delle pratiche; accesso agli archivi automatizzati delle posizioni assicurative, dell’archivio centrale pensioni e del C.I.R.E. In futuro, quando il sistema sarà in grado di emettere estratti conto automatici, i patronati potranno ottenere estratti con validità certificativa. È inoltre previsto un gruppo di lavoro misto per definire sistemi e metodi di collegamento.
Iniziative promozionali, formazione e verifica
Il protocollo prevede la collaborazione dei patronati nei piani di intervento su contributi e prestazioni, soprattutto per iniziative rilevanti e per il recupero dell’efficienza nelle aree critiche e nell’arretrato. È confermata la partecipazione reciproca a iniziative di formazione e aggiornamento, anche con attività congiunte, con particolare attenzione alla formazione degli operatori sul tema dell’estratto conto. La gestione e la verifica delle intese avvengono tramite riunioni nazionali e territoriali, almeno annuali a livello locale, i cui esiti devono essere comunicati alla Direzione Generale.
Accordi locali e contrasto all’abusivismo
Sono consentiti accordi integrativi locali per specifiche esigenze, purché coerenti con il protocollo generale, anche su aspetti logistici e organizzativi come accesso agli uffici, consegna documenti e visite mediche collegiali. Le sedi periferiche devono disciplinare l’accesso degli operatori del patronato per razionalizzarlo e prevenire l’abusivismo, concordando con gli enti le modalità di identificazione dei soggetti abilitati. I patronati devono fornire l’elenco degli operatori autorizzati, così da consentire strumenti di riconoscimento, e le intese vigenti devono essere riviste entro sei mesi dalla stipula.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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