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Sentenza

Sentenza del 30/09/2019 n. 39960 - Corte di Cassazione

Violazioni e sanzioni - Sanzione penale - Reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale - Soglia di punibilità - Spesometro- Valenza probatoria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Salerno, lamentando: la nullità della citazione in appello per asserita omessa notifica personale; il superamento della soglia di punibilità calcolato sulla base dello spesometro senza considerare l'IVA a credito sugli acquisti; l'assenza del dolo specifico di evasione; e l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. 74/2000 per la diversa disciplina rispetto ad altri reati tributari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La notifica al difensore è stata ritenuta valida, poiché l'imputato non aveva eletto un diverso domicilio e la notifica presso la residenza era divenuta impossibile. Le contestazioni sul calcolo dell'IVA sono state giudicate tardive, generiche e non adeguatamente documentate. Lo spesometro è stato ritenuto utilizzabile come elemento probatorio in sede penale e l'imposta evasa, pari a circa 99.570 euro, risultava ampiamente superiore alla soglia penale. Anche il dolo specifico poteva essere desunto dall'entità dell'evasione e dalla consapevolezza dell'imposta dovuta. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 2.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale.

    L'omessa dichiarazione integra reato quando l'imposta evasa supera la soglia prevista dalla legge e la condotta è sorretta dal dolo specifico di evasione.

  • Art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    Reato di omesso versamento dell'IVA.

    È una condotta ritenuta meno grave rispetto all'omessa dichiarazione, perché riguarda un'imposta già dichiarata e autoliquidata dal contribuente.

  • Art. 8 d.lgs. 74/2000

    Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

    La Corte ha rilevato che tale norma non costituiva un pertinente termine di confronto, anche perché non prevede una soglia di punibilità.

  • Art. 157, comma 8, cod. proc. pen.

    Disciplina della notificazione mediante deposito presso la casa comunale e avviso al destinatario.

    La procedura è valida quando la notifica presso la residenza non può essere eseguita e vengono rispettate le formalità previste.

  • Art. 161, commi 2 e 4, cod. proc. pen.

    Domicilio determinato dell'imputato e notificazione al difensore.

    Se l'imputato non elegge un diverso domicilio dopo essere stato informato dell'obbligo, la residenza indicata può valere come domicilio determinato; qualora la notifica in quel luogo divenga impossibile, gli atti possono essere notificati al difensore.

  • Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Inammissibilità dei motivi nuovi o non specificamente dedotti nei precedenti gradi.

    Le questioni non sottoposte al giudice di merito non possono essere proposte per la prima volta in cassazione.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Condanna alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità.

    La declaratoria di inammissibilità comporta ordinariamente tali conseguenze economiche, salvo che il ricorrente dimostri di non essere stato in colpa.

  • Artt. 3 e 27 Cost.

    Principi di uguaglianza, ragionevolezza e responsabilità penale.

    La diversa soglia di punibilità e il diverso trattamento sanzionatorio tra omessa dichiarazione e omesso versamento sono stati ritenuti ragionevoli, in considerazione della maggiore offensività dell'omessa dichiarazione.

Massime di principio

  • Nel reato di omessa dichiarazione, lo spesometro e i dati delle fatture possono costituire prova dell'imposta evasa anche in sede penale, purché siano attendibili e adeguatamente valutati.
  • Per superare la soglia di punibilità occorre determinare l'imposta effettivamente evasa; eventuali IVA a credito o costi deducibili devono essere specificamente allegati e documentati dalla difesa.
  • Il dolo specifico di evasione può essere desunto dall'entità dell'imposta non dichiarata, dalla sua evidente determinabilità e dalla consapevolezza del contribuente circa gli obblighi dichiarativi.
  • Le questioni relative al calcolo dell'imposta devono essere sottoposte tempestivamente ai giudici di merito: non è normalmente possibile introdurle per la prima volta in cassazione.
  • Se l'imputato non elegge un domicilio diverso dopo aver ricevuto l'avvertimento previsto dalla legge, le notifiche successive possono essere effettuate al difensore quando la notifica presso la residenza risulti impossibile.
  • L'omessa dichiarazione è considerata più grave dell'omesso versamento di un'imposta dichiarata, perché costringe l'Amministrazione a ricostruire autonomamente il debito tributario.

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