L.R. Marche 26/2004
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1998, n. 24 concernente: "Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica la l.r. Marche 24/1998 sulla disciplina delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, caccia e pesca. Stabilisce il trasferimento di beni e risorse agli enti locali entro il 31 dicembre 2005, sopprime licenza e denuncia per trebbiatura e sgranatura a macchina e prevede una disciplina transitoria per l’autorizzazione prevista dalla nuova art. 5, da definirsi entro 180 giorni.
Modifiche alla disciplina regionale sulle funzioni agro-alimentari, forestali, di caccia e pesca
Modifiche alla disciplina regionale delle funzioni agro-alimentari, forestali, di caccia e pesca
La legge regionale interviene sulla l.r. 27 luglio 1998, n. 24, che disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale. Le modifiche aggiornano il quadro delle funzioni conferite agli enti locali e introducono alcuni adattamenti procedurali e transitori.
Ambito delle modifiche
Il provvedimento non riscrive integralmente la materia, ma modifica diversi articoli della legge regionale n. 24 del 1998, sostituendone alcuni e inserendone altri. La disciplina risultante riguarda l’organizzazione amministrativa regionale e locale per i settori agro-alimentare, forestale, venatorio e ittico.
Trasferimento di beni e risorse
È fissato al 31 dicembre 2005 il termine entro il quale deve essere completato il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali necessari per l’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali dalla l.r. 24/1998.
Semplificazione degli adempimenti per trebbiatura e sgranatura
Per la trebbiatura e la sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose vengono soppresse:
- la licenza;
- la denuncia.
La soppressione riguarda gli adempimenti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152.
Regime transitorio per l’autorizzazione prevista dalla nuova disciplina
La Giunta regionale deve approvare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, i criteri e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione prevista dalla lettera m) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 24/1998, come sostituito dalla presente legge.
Abrogazioni
La legge dispone l’abrogazione di una serie di leggi regionali precedenti, tra cui quelle del 1974, 1977, 1981, 1984, 1987, 1988, 1992 e 1994 indicate in nota. Ciò conferma la volontà di razionalizzare e aggiornare il quadro normativo regionale di settore.
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