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Regolamento

R.R. Marche 11/2004

Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dell'articolo 3 della L.R. 12 maggio 2003, n. 7.

Normativa regionaleR.R. Marche 11/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento individua, per la Regione Marche, gli organismi collegiali regionali ritenuti indispensabili e quelli da sopprimere, oltre agli organismi degli enti locali soggetti a riordino o soppressione. Prevede la sostituzione nelle pratiche pendenti, la prosecuzione fino a scadenza per gli organi con composizione modificata e numerose abrogazioni di norme istitutive. Le disposizioni operative sono in gran parte a esaurimento, salvo gli effetti ordinamentali ancora rilevanti.

Riordino e soppressione degli organismi collegiali regionali e locali delle Marche

Riordino e soppressione degli organismi collegiali regionali delle Marche

Il regolamento, adottato in attuazione della l.r. Marche 12 maggio 2003, n. 7, disciplina il riordino degli organismi collegiali regionali e di quelli previsti da leggi regionali per funzioni delegate agli enti locali. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Marche e individua, tramite allegati, gli organismi da mantenere, quelli da sopprimere e quelli rimessi al riordino regolamentare degli enti locali.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento si applica agli organismi collegiali previsti da leggi regionali e costituiti nell’ambito e a supporto delle strutture regionali competenti. La finalità è attuare le norme della l.r. 7/2003 sulla soppressione o delegificazione degli organismi collegiali, con conseguente semplificazione dell’assetto amministrativo regionale.

Organismi regionali indispensabili

Gli organismi collegiali regionali ritenuti indispensabili sono elencati nella tabella A allegata. Per tali organismi il regolamento conferma la permanenza in vita in quanto funzionali alla realizzazione di obiettivi e compiti istituzionali della Regione.

Sono inoltre considerati indispensabili, anche se non necessariamente compresi nella tabella A:

  • le commissioni di gara, collaudo, concorsi ed esami;
  • gli organismi collegiali previsti dalla normativa comunitaria;
  • il nucleo di valutazione progetti istituito dalla l.r. 20/2001.

La tabella A comprende, tra gli altri, organismi di programmazione, consultazione, coordinamento e settore, in materia di autonomia locale, economia e sociale, pari opportunità, statistica, famiglia, volontariato, immigrazione ed emigrazione, disabilità, cooperazione sociale e internazionale, sanità, sicurezza, industria e artigianato, lavoro, università, organizzazione regionale, edilizia residenziale pubblica, radiocomunicazioni, fauna, animali e vegetali, sport, turismo, consumatori, mobilità, associazionismo di promozione sociale, pesca e rischio di incidenti rilevanti.

Organismi regionali soppressi e sostituzione delle funzioni

Dal giorno di entrata in vigore del regolamento sono soppressi tutti gli organismi collegiali regionali non inclusi nella tabella A. Le funzioni già svolte da tali organismi sono attribuite alle strutture regionali competenti per materia.

È prevista una regola specifica per la conferenza interistituzionale di coordinamento regionale in materia di collocamento e politiche del lavoro: le sue funzioni sono esercitate dalla Conferenza regionale delle autonomie.

Organismi degli enti locali soggetti a riordino o soppressione

Per gli organismi collegiali previsti da leggi regionali per l’esercizio di funzioni conferite agli enti locali, il regolamento rinvia alla tabella B. Tali organismi possono essere riordinati o soppressi dagli enti locali nell’esercizio della propria potestà regolamentare, nei limiti e secondo i criteri della l.r. 7/2003.

Gli enti locali stabiliscono anche i casi in cui la soppressione dell’organismo comporta la cessazione delle relative funzioni. Gli organismi non inclusi nella tabella B continuano invece a operare secondo le leggi istitutive.

La tabella B ricomprende numerosi organi provinciali e comunali in materia di mercati, tutela della natura, biblioteche, espropriazioni, formazione professionale, vigilanza ecologica, autotrasporto, territorio, estetista, fauna venatoria, servizi turistici, handicap, ARPAM, taxi, politiche del lavoro e protezione civile.

Regime transitorio

Nei procedimenti ancora pendenti che prevedono l’intervento di organismi collegiali regionali soppressi, questi sono sostituiti dalla struttura regionale competente.

Gli organismi regionali la cui composizione è stata modificata dal regolamento continuano ad operare con la composizione precedente fino alla rispettiva scadenza.

Abrogazioni e modifiche normative

Il regolamento dispone una vasta serie di abrogazioni e adeguamenti di disposizioni contenute in leggi regionali previgenti, eliminando i richiami agli organismi soppressi e aggiornando varie discipline settoriali. In particolare, si intende abrogato ogni riferimento legislativo agli organismi collegiali regionali soppressi ai sensi del regolamento.

L’allegato e l’articolo sulle abrogazioni risultano successivamente modificati da varie leggi regionali, con aggiornamenti intervenuti anche nel 2024 e nel 2025; il testo consolidato recepisce tali modifiche.

Decorrenza ed effetti pratici

La soppressione degli organismi non compresi nella tabella A opera dalla data di entrata in vigore del regolamento. Molti effetti hanno natura ordinamentale e di sostituzione amministrativa, mentre le previsioni sugli organi già soppressi o sulle norme abrogate hanno carattere ormai storico e di limitata utilità applicativa, salvo gli effetti ancora rilevanti per il riassetto organizzativo e per i procedimenti pendenti.

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