L.R. Marche 25/2004
Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 concernente: "Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale 4 dicembre 2004, n. 25 modifica la legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 sugli impianti di trasporto a fune, le piste da sci e i sistemi di innevamento programmato. Il testo fornito contiene solo le modifiche introdotte, senza una disciplina autonoma completa; il contenuto è quindi utile solo come intervento correttivo su quella legge regionale, oggi riferito a un assetto normativo risalente.
Modifiche alla disciplina regionale di impianti a fune, piste da sci e innevamento programmato
Modifiche alla disciplina regionale degli impianti a fune e delle piste da sci
La legge regionale 4 dicembre 2004, n. 25 interviene sulla legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22, che disciplina gli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, le piste da sci e i sistemi di innevamento programmato. Si tratta di una legge di modifica puntuale, applicabile nel territorio della Regione interessata, che non introduce una disciplina autonoma ma aggiorna alcune disposizioni della normativa del 2001.
Oggetto delle modifiche
Il testo consolidato disponibile indica che la legge interviene su tre parti della legge regionale n. 22 del 2001:
- sostituisce la lettera b) del comma 3 dell’articolo 1;
- sostituisce integralmente l’articolo 27;
- sostituisce la lettera a) del comma 1 dell’articolo 28.
Non essendo riportato il contenuto dei nuovi testi sostitutivi, dal materiale fornito non è possibile ricostruire in dettaglio la disciplina risultante; resta però chiaro che la finalità dell’intervento è l’aggiornamento di specifiche regole tecniche e/o procedurali relative al settore degli impianti sciistici e dell’innevamento programmato.
Ambito materiale
La normativa di riferimento riguarda:
- impianti di trasporto a fune in servizio pubblico;
- piste da sci;
- sistemi di innevamento programmato.
Le modifiche operate nel 2004 si collocano all’interno di questo quadro settoriale e incidono sulle disposizioni della legge del 2001 senza sostituirne l’impianto complessivo.
Rilievo pratico e attualità
Sulla base del solo testo fornito, la legge del 2004 ha natura emendativa e non contiene disposizioni autonome di durata limitata o regimi transitori. Tuttavia, trattandosi di un intervento molto risalente e meramente modificativo di una disciplina settoriale del 2001, il suo interesse operativo odierno è prevalentemente storico-sistematico, salvo che per la ricostruzione del testo della legge regionale n. 22 del 2001 e delle sue successive versioni consolidate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 4 dic 2004L.R. Marche 26/2004
- Regolamento · 4 dic 2004R.R. Marche 11/2004
- Regolamento · 4 dic 2004R.R. Marche 12/2004
- Legge · 16 dic 2004L.R. Marche 27/2004
- Legge · 17 dic 2004L.R. Marche 28/2004
- Regolamento · 22 dic 2004R.R. Marche 13/2004
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →