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Legge

L.R. Marche 25/2004

Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 concernente: "Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato".

Normativa regionaleL.R. Marche 25/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale 4 dicembre 2004, n. 25 modifica la legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 sugli impianti di trasporto a fune, le piste da sci e i sistemi di innevamento programmato. Il testo fornito contiene solo le modifiche introdotte, senza una disciplina autonoma completa; il contenuto è quindi utile solo come intervento correttivo su quella legge regionale, oggi riferito a un assetto normativo risalente.

Modifiche alla disciplina regionale di impianti a fune, piste da sci e innevamento programmato

Modifiche alla disciplina regionale degli impianti a fune e delle piste da sci

La legge regionale 4 dicembre 2004, n. 25 interviene sulla legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22, che disciplina gli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, le piste da sci e i sistemi di innevamento programmato. Si tratta di una legge di modifica puntuale, applicabile nel territorio della Regione interessata, che non introduce una disciplina autonoma ma aggiorna alcune disposizioni della normativa del 2001.

Oggetto delle modifiche

Il testo consolidato disponibile indica che la legge interviene su tre parti della legge regionale n. 22 del 2001:

  • sostituisce la lettera b) del comma 3 dell’articolo 1;
  • sostituisce integralmente l’articolo 27;
  • sostituisce la lettera a) del comma 1 dell’articolo 28.

Non essendo riportato il contenuto dei nuovi testi sostitutivi, dal materiale fornito non è possibile ricostruire in dettaglio la disciplina risultante; resta però chiaro che la finalità dell’intervento è l’aggiornamento di specifiche regole tecniche e/o procedurali relative al settore degli impianti sciistici e dell’innevamento programmato.

Ambito materiale

La normativa di riferimento riguarda:

  • impianti di trasporto a fune in servizio pubblico;
  • piste da sci;
  • sistemi di innevamento programmato.

Le modifiche operate nel 2004 si collocano all’interno di questo quadro settoriale e incidono sulle disposizioni della legge del 2001 senza sostituirne l’impianto complessivo.

Rilievo pratico e attualità

Sulla base del solo testo fornito, la legge del 2004 ha natura emendativa e non contiene disposizioni autonome di durata limitata o regimi transitori. Tuttavia, trattandosi di un intervento molto risalente e meramente modificativo di una disciplina settoriale del 2001, il suo interesse operativo odierno è prevalentemente storico-sistematico, salvo che per la ricostruzione del testo della legge regionale n. 22 del 2001 e delle sue successive versioni consolidate.

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